PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO (ISTANZA N. 22NA001795) CAT.A-12/2022/IMM/2^SEZ/ISTR EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI IN DATA 09/02/2022 E NOTIFICATO ALLA RICORRENTE IN DATA 10/10/2022
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE NONA |
| Data | 20 aprile 2026 |
| Numero | 202602509/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una straniera ricorrente ha presentato al Questore della Provincia di Napoli un'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il Questore ha respinto tale istanza con provvedimento amministrativo datato 9 febbraio 2022, che è stato notificato alla ricorrente solamente il 10 ottobre 2022, a una distanza di quasi otto mesi dall'emanazione. Avverso questo provvedimento di rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Napoli. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, tuttavia, si è verificata una circostanza che ha inciso sulla persistenza della situazione giuridica dedotta in ricorso, rendendo necessaria una valutazione sulla permanenza dell'interesse concreto della ricorrente a proseguire nella controversia fino alla pronuncia della sentenza.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione e sull'Asilo, che regola lo status giuridico degli stranieri in Italia e le condizioni per il soggiorno legale nel territorio nazionale. In particolare, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è un titolo autorizzativo rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza, in primo luogo dal Questore, per consentire a cittadini stranieri lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente. Il rinnovo del permesso di soggiorno rappresenta un atto amministrativo sottoposto al controllo della giustizia amministrativa allorché sia adottato in contrasto con le norme di legge o con i principi generali dell'ordinamento, tale da ledere diritti o interessi legittimi dei ricorrenti. La ricorribilità dei provvedimenti amministrativi in materia di immigrazione è garantita dal sistema di tutela giurisdizionale amministrativa previsto dal Codice del Processo Amministrativo.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava formalmente la legittimità del provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo, ossia se il Questore avesse correttamente valutato i presupposti di fatto e di diritto necessari per il rilascio del permesso di soggiorno e se il rigetto fosse stato motivato adeguatamente. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziario, la vera questione è diventata di ordine processuale, attinente alla permanenza di un interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere una pronuncia favorevole, cioè se una sentenza accoglitrice del ricorso avrebbe ancora potuto produrre effetti utili per la parte ricorrente e se sussistessero ancora le condizioni per fare utilmente gravame dinanzi al giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Campania ha preso atto che fra il momento in cui il ricorso è stato proposto e la data della pronuncia della sentenza, la situazione fattuale e giuridica della ricorrente ha subito modificazioni tali da determinare la carenza sopravvenuta di interesse. Ciò potrebbe conseguire da una pluralità di fattori, quali l'ottenimento del permesso di soggiorno tramite altri canali amministrativi, oppure il decorso dei termini temporali entro i quali il permesso manteneva la sua utilità pratica, oppure ancora il mutamento della posizione della ricorrente in relazione alla permanenza stessa in Italia. Nel ragionamento giudiziale, l'assenza di un interesse attuale alla pronuncia comporta l'impossibilità logica e giuridica di esercitare una funzione giurisdizionale utile, in quanto una sentenza non potrebbe più tradursi in benefici concreti per la parte ricorrente, rendendo il giudizio destituto di significato pratico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettandolo nel merito senza peraltro approfondire la legittimità del provvedimento del Questore. In tal modo, la ricorrente non ha ottenuto alcuna pronuncia favorevole sulla fondatezza della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato definito con un'ordinanza che, lungi dall'accogliere le pretese della ricorrente, ha stabilito che il procedimento non poteva proseguire verso la fase decisoria del merito a causa dell'estinzione della ragione fondamentale della controversia.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo, determinatasi da circostanze intervenute fra la proposizione del ricorso e la pronuncia della sentenza, rende il ricorso stesso improcedibile, non consentendo al giudice amministrativo di esercitare una funzione giurisdizionale priva di effetti pratici per la parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Severini, Presidente Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario Gianluca Amenta, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (istanza n. 22NA001795) Cat.A-12/2022/Imm/2^Sez/Istr emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 09/02/2022 e notificato alla ricorrente in data 10/10/2022. sul ricorso numero di registro generale 5828 del 2022, proposto da Ekaterine Sulikashvili, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60; Ministero dell'Interno-Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con memoria depositata agli atti del giudizio in data 14/04/2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo alfine conseguito il permesso di soggiorno richiesto. Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ritenuto altresì di compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →