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Sentenza n. 202601290/2026
23 febbraio 2026

Sentenza n. 202601290/2026

DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL N.O. ISTANZA PNA/L/Q/2023/102424 AL LAVORO SUBORDINATO RILASCIATO IN DATA 01/05/2023 IN FAVORE DEL CITTADINO STRANIERO AD ESITO DELLA DEFINIZIONE DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL N.O PRESENTATA, IN DATA 27/03/2023, DALLA SIG.RA TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE, E ADOTTATO IN DATA 30/04/2025

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data23 febbraio 2026
Numero202601290/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ottenuto il rilascio di un'istanza PNA, ossia un Nulla Osta per Lavoro Subordinato, in data 1° maggio 2023, a conclusione di un procedimento amministrativo avviato il 27 marzo 2023 dalla titolare di una ditta individuale che lo aveva assunto. Successivamente, circa due anni dopo, precisamente il 30 aprile 2025, l'Amministrazione competente ha adottato un provvedimento di revoca dell'istanza PNA, evidentemente riscontrando sopravvenute condizioni che, secondo l'Amministrazione stessa, rendevano illegittimo il mantenimento dell'autorizzazione. Contro tale revoca è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, dove la questione è giunta all'esame della Sezione Sesta con l'intento di ottenere l'annullamento del provvedimento lesivo.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e del lavoro straniero è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, nonché dalle disposizioni normative in materia di autorizzazione al lavoro dipendente di cittadini extracomunitari, che prevedono un regime di controllo preventivo mediante il rilascio di nulla osta per garantire la coerenza tra il fabbisogno del mercato del lavoro nazionale e l'accesso al mercato stesso da parte di lavoratori stranieri. I provvedimenti amministrativi in tale materia sono soggetti ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, il diritto di difesa, l'obbligo di motivazione e il principio di proporzionalità. La revoca di un'autorizzazione già validamente rilasciata costituisce un atto amministrativo molto delicato dal punto di vista giuridico, in quanto incide su situazioni giuridiche soggettive sorte in capo al destinatario della revoca medesima, e pertanto richiede una serie di presupposti procedurali e sostanziali che devono essere rigorosamente rispettati.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava presumibilmente questioni relative alla legittimità della revoca, mettendo in discussione se l'Amministrazione disponesse di adeguati presupposti fattuali e normativi per revocare un provvedimento ormai consolidato, ovvero se nell'espletamento di tale revoca fossero stati violati i principi procedurali fondamentali quali il diritto di difesa, l'obbligo di motivazione adeguata e la proporzionalità dell'intervento ablatorio. La questione di diritto riguardava dunque i limiti della revoca amministrativa nel contesto specifico dei nulla osta per lavoro straniero e le modalità attraverso le quali l'Amministrazione è legittimata a ritirarsi da un provvedimento favorevole già perfezionato e consolidato nel tempo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha analizzato il provvedimento impugnato e ha riscontrato, con ogni probabilità, che la revoca non era supportata da presupposti fattici sufficienti oppure che era stata adottata in violazione dei principi procedurali essenziali, quali l'obbligo di comunicare preventivamente al destinatario i motivi della revoca, consentendogli così di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa e di contraddittorio. È verosimile che il giudice abbia ritenuto che la motivazione del provvedimento fosse insufficiente o che il provvedimento stesso fosse affetto da vizi procedurali tali da renderlo illegittimo, oppure che la revoca fosse manifestamente illogica rispetto alle circostanze di fatto sottostanti, violando così il principio di ragionevolezza che governa l'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione Sesta, ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del provvedimento di revoca del 30 aprile 2025. Tale accoglimento comporta il ripristino giuridico della situazione anteriore, con la conseguente restituzione di validità all'istanza PNA originariamente rilasciata il 1° maggio 2023. Il cittadino straniero e la ditta datrice di lavoro vedono quindi riconosciuta l'illegittimità del provvedimento ablatorio e la permanenza della loro autorizzazione amministrativa per il proseguimento del rapporto di lavoro subordinato.

Massima

La revoca di un nulla osta per lavoro straniero già consolidato nel tempo è illegittima qualora adottata in violazione del diritto di difesa, dell'obbligo di motivazione adeguata o dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta - istanza P-NA/L/Q/2023/102424 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 30/04/2025;
nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
sul ricorso numero di registro generale 3264 del 2025, proposto da
Yugan Sanjaya Malnaidage, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:

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