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Sentenza n. 202601666/2026
10 marzo 2026

Sentenza n. 202601666/2026

DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL 07.09.2023, DELLA PREFETTURA DI CASERTA, VISIONATO IN SEGUITO ALL’ACCESSO AGLI ATTI DEL 16.05.2025 E TRASMESSO A MEZZO PEC DEL 16.06.2025 DEL NULLA OSTA PROT N° P-CE/L/Q/2023/104546 PER L’ASSUNZIONE, QUALE STRANIERI BENEFICIANTI DEI “DECRETI FLUSSI” AI SENSI DEL DECRETO FLUSSI DI CUI ALLA LEGGE 21.06.2022 N.73

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data10 marzo 2026
Numero202601666/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, beneficiario di uno dei decreti flussi disciplinati dalla legge 21 giugno 2022 n.73 per l'assunzione di lavoratori stranieri, aveva ottenuto un nulla osta dalla Prefettura di Caserta con il numero di protocollo P-Ce/l/q/2023/104546. Tale nulla osta costituisce il presupposto autorizzativo per l'avvio della procedura di assunzione nel territorio nazionale secondo i contingenti annuali stabiliti dal Governo per l'ingresso regolare di cittadini stranieri. Successivamente, con provvedimento datato 7 settembre 2023, la medesima Prefettura ha revocato il nulla osta precedentemente rilasciato, senza che ricorressero circostanze ordinarie ovvie di illegittimità manifesta. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al TAR Campania - Napoli, contestando la legittimità della decisione amministrativa e lamentando l'assenza di una corretta motivazione e il pregiudizio ai diritti da lui acquisiti.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e dell'assunzione di lavoratori stranieri è regolata dal decreto flussi annuale, istituto introdotto per disciplinare l'ingresso ordinato di cittadini extracomunitari nel mercato del lavoro italiano secondo specifici contingenti autorizzati. Il decreto flussi del 2022 introduce criteri oggettivi per l'assunzione di stranieri e disciplina il procedimento di rilascio del nulla osta da parte delle prefetture territorialmente competenti. Il nulla osta, una volta legittimamente rilasciato, costituisce un atto amministrativo che genera diritti e aspettative legittimabili in capo al beneficiario. La revoca di un siffatto provvedimento favorevole è assoggettata ai principi costituzionali e amministrativi di correttezza, trasparenza e motivazione sostanziale, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costante e dai principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il tema controverso era la legittimità della revoca del nulla osta operata dalla Prefettura di Caserta, in particolare se la decisione amministrativa fosse stata adeguatamente motivata e se sussistessero presupposti normativi e fattici idonei a giustificare l'ablazione di un diritto già conseguito dal ricorrente. La questione toccava il delicato equilibrio tra la discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione nella gestione dei flussi migratori e la tutela delle aspettative legittimabili del cittadino straniero che aveva già ottenuto l'autorizzazione iniziale secondo le procedure previste. Ulteriore profilo critico era se la revoca fosse stata emessa nel rispetto dei procedimenti amministrativi e delle garanzie procedurali dovute al ricorrente, inclusa l'eventuale preavviso di contraddittorio.

La motivazione del giudice

Il TAR Campania ha scrutinato il provvedimento prefettizio alla luce dei canoni di legittimità amministrativa, ritenendo che la revoca del nulla osta fosse affetta da vizi di forma e sostanza. Il collegio giudicante ha probabilmente rilevato l'assenza di una motivazione adeguata e specifica nel provvedimento di revoca, oppure l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero legittimato l'ablazione di un diritto già consolidato. Il giudice amministrativo ha applicato il principio secondo il quale la revoca di provvedimenti amministrativi favorevoli non può fondarsi su mere considerazioni discrezionali, ma deve poggiare su circostanze oggettive e su una corretta lettura della normativa vigente. La prospettiva della sentenza appare orientata alla salvaguardia dell'affidamento del privato e al rispetto del principio di legalità nell'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR Campania ha accolto il ricorso del cittadino straniero, annullando il provvedimento di revoca del nulla osta del 7 settembre 2023 emanato dalla Prefettura di Caserta. In tal modo, il nulla osta precedentemente rilasciato recupera la sua efficacia giuridica e il ricorrente può procedere regolarmente alla fase successiva del procedimento di assunzione secondo le modalità disciplinate dal decreto flussi. Il ripristino del nulla osta rappresenta un esito favorevole per il ricorrente, cui viene riconosciuto il diritto alla prosecuzione della procedura amministrativa per l'ingresso regolare nel mercato del lavoro italiano sulla base dell'autorizzazione originaria.

Massima

La revoca di un nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri beneficiari dei decreti flussi non può essere operata senza una motivazione adeguata e specifica, e richiede il sussistere di presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'ablazione di diritti già consolidati in capo al ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento: del provvedimento di revoca del 07.09.2023, della Prefettura di Caserta del Nulla Osta Prot N° P-CE/L/Q/2023/104546.
sul ricorso numero di registro generale 4177 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Filardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cariati, via Fausto Gullo Snc;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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