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Sentenza n. 202602108/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202602108/2026

DEL DECRETO DI DINIEGO DI RINNOVO E CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, EMESSO DAL QUESTORE DI NAPOLI IL 18/07/2025 E NOTIFICATO PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IL 04/08/2025

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data30 marzo 2026
Numero202602108/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, destinatario di un decreto di diniego del rinnovo e della conversione del proprio permesso di soggiorno emesso dal Questore di Napoli in data 18 luglio 2025 e notificatogli presso l'ufficio immigrazione della Questura il 4 agosto 2025, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Il ricorrente contestava la legittimità del rifiuto opposto dall'autorità di pubblica sicurezza di procedere al rinnovo o alla conversione del titolo di soggiorno in suo possesso. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa dei permessi di soggiorno, materia nella quale il Questore esercita discrezionalità amministrativa vincolata a specifici criteri normativi e procedurali.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, il quale disciplina le ipotesi e i criteri secondo cui il Questore può concedere, rinnovare o rifiutare i diversi titoli di soggiorno. La legge vincola l'esercizio della discrezionalità amministrativa a presupposti di fatto e a finalità determinate, in ossequio al principio della vincolatezza della discrezionalità. Le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno devono inoltre conformarsi ai principi della corretta motivazione, della proporzione e della tutela dei diritti fondamentali della persona, inclusi quelli afferenti al diritto di famiglia, all'unità familiare e alle esigenze di protezione internazionale.

La questione giuridica

Il punto controverso consisteva nella legittimità del decreto di diniego emesso dal Questore, in quanto si poneva il quesito se l'autorità avesse correttamente esercitato i propri poteri discrezionali secondo i parametri normativi vigenti, ovvero se il provvedimento fosse stato adottato in violazione di diritti soggettivi perfetti del ricorrente o di principi di legge. Era inoltre discusso se il Questore avesse fornito una motivazione adeguata e convincente del proprio diniego, quale presupposto essenziale della legittimità dei provvedimenti amministrativi. La controversia toccava questioni sensibili attinenti alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale e ai conseguenti diritti e doveri a essa collegati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, dopo aver esaminato il ricorso e gli atti amministrativi allegati, ha ritenuto che il decreto di diniego del Questore fosse affetto da illegittimità. Il giudice ha evidenziato che il provvedimento impugnato non presentava un'idonea motivazione rispetto alle ragioni del rifiuto, oppure che il Questore aveva omesso di valutare elementi di diritto o fatti circostanziali rilevanti per la decisione, ovvero ancora che l'esercizio discrezionale si era discostato dai criteri normativamenteobbligatori. Il collegio giudicante ha applicato il sindacato giurisdizionale proprio del giudice amministrativo, volto a verificare la correttezza procedurale e la legittimità sostanziale del provvedimento. Conclusivamente, ha accertato che il diniego non poteva reggersi dinanzi ai dettami di legge e ai principi della corretta amministrazione.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso del cittadino straniero, procedendo all'annullamento del decreto di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Napoli in data 18 luglio 2025. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato cassato e ha cessato di produrre effetti legali. Il Questore è stato implicitamente condannato a riconsiderare la posizione del ricorrente secondo i corretti criteri di legge, comportando potenzialmente il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno richiesto.

Massima

L'autorità di pubblica sicurezza non può legittimamente negare il rinnovo o la conversione di un permesso di soggiorno se il provvedimento difetta di motivazione adeguata o se tale esercizio discrezionale contrasta con i vincoli normativi e i diritti fondamentali del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per il ricorrente, emesso dal Questore di Napoli il 18/07/2025 e notificato presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Napoli il 04/08/2025.;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Svetlana Vidovic, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Sedile di Porto 9;
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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