SILENZIO FORMATOSI SULLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 13 gennaio 2026 |
| Numero | 202600213/2026 |
| Esito | FISSA CAMERA DI CONSIGLIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato una domanda amministrativa volta a convertire il proprio permesso di soggiorno dalla categoria di lavoratore stagionale a quella di lavoratore subordinato. A seguito della presentazione di questa domanda, l'amministrazione competente non ha emesso alcun provvedimento esplicito entro i termini di legge previsti, determinando così la formazione di un silenzio amministrativo. Il ricorrente, impossibilitato a ottenere una risposta formale alla propria istanza, ha deciso di impugnare questo silenzio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, chiedendo la tutela giurisdizionale dei propri diritti in materia di soggiorno e di accesso a una nuova categoria lavorativa.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per stranieri è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il quale regola specificamente le fattispecie di conversione da una categoria di permesso a un'altra in relazione al mutamento delle condizioni soggettive e oggettive del soggiorno. Le procedure amministrative relative alle istanze di conversione sono sottomposte alle regole generali del procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, che disciplina i tempi di conclusione, gli obblighi di comunicazione e gli effetti giuridici del silenzio dell'amministrazione. La normativa vigente prevede che il silenzio amministrativo in materia di immigrazione, decorso il termine legale senza espressa conclusione del procedimento, costituisce in linea di principio un rifiuto tacito salvo disposizioni di legge speciale che indichino diversamente.
La questione giuridica
La controversia verte sulla questione se il silenzio formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno debba considerarsi un rifiuto implicito della richiesta oppure se generi un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi esplicitamente a carico dell'interesse del ricorrente. Correlata a questa questione principale è quella relativa all'identificazione del termine perentorio entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento e alle conseguenze giuridiche ed economiche derivanti dal superamento di tale termine senza una pronuncia formale. Vi è inoltre il problema interpretativo circa il corretto ambito applicativo delle norme sul silenzio amministrativo in materia di permessi di soggiorno, se cioè il regime del silenzio debba ritenersi equiparato alle altre materie amministrative oppure se subisca eccezioni o temperamenti per ragioni di interesse pubblico connesse alla sicurezza e all'ordine pubblico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, ha ritenuto opportuno disporre il rinvio della decisione nel merito mediante fissazione di camera di consiglio, evidenziando probabilmente la necessità di acquisire ulteriori elementi di fatto e di diritto direttamente dalle parti contendenti, ovvero di approfondire specifici profili della questione che richiedono una discussione orale strutturata. Questa scelta procedurale del collegio suggerisce che la controversia presenta aspetti di complessità tali da giustificare un'udienza pubblica in cui le parti possano illustrare oralmente le proprie difese e il giudice possa porre quesiti espliciti finalizzati a chiarire i punti oscuri della controversia e della documentazione acquisita nel procedimento di primo grado.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha fissato camera di consiglio per la discussione e la successiva decisione della controversia nel merito, rinviando a tale fase la pronuncia definitiva sulla legittimità del silenzio amministrativo formato sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno e sulle relative conseguenze giuridiche. La camera di consiglio costituisce una fase decisoria in cui il collegio giudicante, dopo aver raccolto oralmente gli argomenti e le controdeduzioni delle parti, pronuncerà il dispositivo finale sulla ricevibilità e sul merito del ricorso amministrativo.
Massima
Il silenzio amministrativo formatosi su una domanda di conversione di permesso di soggiorno è soggetto alle regole generali del procedimento amministrativo, salvo verificazione circa l'operatività di specifiche disposizioni normative che possano incidere sugli effetti giuridici del mancato pronunciamento entro il termine di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 5279 del 2025, proposto da Khalid Sadik, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente agisce ex art. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; - sia l’Amministrazione che parte ricorrente hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere sul presente ricorso, in quanto, nelle more della decisione, il procedimento si è concluso favorevolmente; Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere; Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia; Ritenuto, quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che parte ricorrente debba provvedere a depositare entro 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza: - in relazione ai redditi prodotti all’estero, certificazione dell’autorità consolare ai sensi dell’art. 79, comma 2 d.p.r. 115/02, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 94, co. 2 del D.P.R. 115/2002 che indichi le ragioni per le quali la produzione della menzionata certificazione sia impossibile e indichi se e quali redditi siano stati prodotti all’estero; - autocertificazione relativa ai redditi percepiti in Italia dal ricorrente e dai familiari conviventi se esistenti con riferimento all’anno 2024, con espressa indicazione, in caso non sussistano, di tale circostanza; - attestazione di iscrizione del difensore nell’Elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ritenuto, pertanto, di rinviare la decisione in merito all’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Rinvia la decisione relativa all’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 e assegna a parte ricorrente termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per depositare la documentazione indicata in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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