AVVERSO IL SILENZIO – INADEMPIMENTO SERBATO DALLA PREFETTURA DI CASERTA – SPORTELLO UNICO PER L‟IMMIGRAZIONE, SULLA DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 6 febbraio 2026 |
| Numero | 202600883/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e in seguito ha presentato alla Prefettura di Caserta, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, una domanda volta a convertire il titolo di soggiorno da "lavoro stagionale" a "lavoro subordinato". La Prefettura non ha provveduto a decidere sulla domanda entro i termini previsti, determinando una situazione di silenzio inadempimento. Dinanzi al mancato provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per ottenere il riconoscimento del diritto alla conversione del permesso e per impugnare il comportamento omissivo dell'amministrazione. Il ricorso è stato depositato presso la Sezione Sesta del TAR di Napoli con contestazione del silenzio serbato dalla Prefettura in materia di immigrazione.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, che costituisce il Testo Unico sull'Immigrazione in Italia e stabilisce le categorie di permessi, le modalità di rilascio, i requisiti necessari e le procedure di conversione fra i diversi titoli di soggiorno. La conversione da permesso per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato comporta una modifica della causa del soggiorno e, dunque, presuppone la valutazione di elementi specifici legati alla nuova situazione lavorativa. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulle domande presentate dai cittadini stranieri entro termini definiti dal diritto amministrativo generale e dalle discipline specifiche in materia, e il silenzio oltre tali termini può costituire comportamento amministrativo illegittimo quando non sia espressione di un potere discrezionale esauribile mediante il mancato provvedimento. La Prefettura, in qualità di Sportello Unico per l'Immigrazione, è responsabile dell'istruttoria e della decisione su tali domande secondo le competenze conferitele dalla legge.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale riguardava se il silenzio mantenuto dalla Prefettura sulla richiesta di conversione costituisse un comportamento amministrativo illegittimo da annullare mediante ricorso al TAR oppure se, viceversa, la domanda presupponesse elementi in fatto o in diritto che non consentivano all'amministrazione di accoglierla. In secondo luogo, si poneva il problema della natura del silenzio: se dovesse intendersi come silenzio inadempimento (vietato in linea generale) oppure come espressione di un potere valutativo della Prefettura su prerequisiti sostanziali alla conversione. Infine, era rilevante stabilire se ricorrente fosse stato in possesso di tutti i requisiti normativi e documentali necessari al momento della presentazione della domanda, essendo ciò determinante per la legittimità della decisione amministrativa di accoglimento o rifiuto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato la documentazione acquisita durante il procedimento e ha riscontrato che la domanda di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente risultava incompleta sotto il profilo documentale oppure priva di taluni requisiti di legge presupposti dalla norma per procedere alla conversione stessa. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione, nel valutare la richiesta, aveva correttamente riscontrato la carenza di elementi essenziali che non permettevano l'accoglimento della domanda secondo la procedura ordinaria. Di conseguenza, il silenzio della Prefettura non poteva essere qualificato come un'omissione illegittima, ma piuttosto come conseguenza dell'impossibilità di accogliere una domanda formulata senza i necessari presupposti. Il TAR ha considerato che, in tali circostanze, la Prefettura non era obbligata a provvedere con un atto espresso di rigetto e che il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente integrare la propria domanda fornendo la documentazione mancante, secondo le modalità previste dalla normativa amministrativa e da quella immigratoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, rigettando le dedotte violazioni di legge relative al silenzio inadempimento della Prefettura di Caserta. Non è stato ordinato l'annullamento del comportamento omissivo, né è stata accolta la pretesa di conversione del permesso di soggiorno. Rimane fermo il diritto del ricorrente di presentare una nuova domanda, ove in possesso della completa documentazione richiesta dalla normativa vigente, oppure di integrare la domanda originaria con i documenti mancanti mediante contatto con lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Massima
La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato, se formulata in carenza dei requisiti e della documentazione prescitti dal Testo Unico sull'Immigrazione, non genera in capo all'amministrazione un obbligo di provvedimento espresso, per cui il silenzio della Prefettura non integra illegittimità amministrativa impugnabile al TAR, ma costituisce conseguenza legittima dell'inidoneità della istanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'annullamento del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione, sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata in data 13 gennaio 2025. sul ricorso numero di registro generale 5607 del 2025, proposto da Naoual El Mousse, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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