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Sentenza n. 202600214/2026
13 gennaio 2026

Sentenza n. 202600214/2026

DEL SILENZIO/INADEMPIMENTO/RIFIUTO FORMATOSI SULLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data13 gennaio 2026
Numero202600214/2026
EsitoFISSA CAMERA DI CONSIGLIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato una domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presso l'amministrazione competente, verosimilmente la Questura o la Prefettura nel territorio di competenza. La domanda è rimasta priva di risposta da parte dell'amministrazione oltre i termini procedimentali previsti dalla legge, configurando una situazione di silenzio inadempimentivo. Di fronte a tale inerzia amministrativa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per ottenere il rispetto della conclusione del procedimento entro tempi ragionevoli e per far valere i propri diritti soggettivi in materia di autorizzazione del soggiorno. Il ricorso è stato proposto in sede cautelare e nel merito avverso il comportamento omissivo dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia è regolata da molteplici fonti normative. Il Decreto Legislativo numero 286 del 1998, Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione, disciplina le condizioni per il rilascio e la conversione dei permessi di soggiorno, stabilendo i requisiti e le procedure necessarie per il passaggio da una categoria di permesso a un'altra, come nel caso della conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato. La Legge numero 241 del 1990, recante norme sul procedimento amministrativo, impone all'amministrazione l'obbligo di concludere i procedimenti nei termini stabiliti dalla legge e di comunicare il risultato al destinatario. In assenza di espressa disposizione legislativa, si applicano i termini generali di centottanta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, nonché le regole sulla responsabilità amministrativa derivante dal silenzio inadempimentivo.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento di conversione del permesso di soggiorno entro i termini di legge e la qualificazione giuridica del silenzio prolungato come inadempimento. In particolare, si discusse se il silenzio sull'istanza di conversione costituisse un silenzio assenso ovvero un silenzio inadempimentivo, quale fosse la posizione giuridica del ricorrente durante il procedimento pendente, e quale rimedio fosse appropriato per tutelare il diritto del cittadino straniero a ottenere una decisione motivata entro termini ragionevoli. La questione assumeva rilevanza speciale perché la conversione del permesso di soggiorno è essenziale per la permanenza legale della persona straniera nel territorio nazionale e per l'esercizio dei diritti conseguenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, nella decisione del tredici gennaio duemilaventisei, ha ritenuto opportuno non decidere immediatamente nel merito della controversia, bensì rinviare la causa a camera di consiglio per acquisire elementi ulteriori sulla situazione procedimentale e sullo stato dell'istruttoria amministrativa. Tale scelta procedurale evidenzia la complessità della questione e l'esigenza di approfondire la situazione fattuale prima di decidere sulla fondatezza del ricorso. La fissazione della camera di consiglio consente alle parti di depositare memorie integrative, all'amministrazione di fornire risposte sollecitate dal giudice, e al collegio di acquisire una conoscenza più completa della vicenda. Questa fase istruttoria è coerente con l'approccio dei giudici amministrativi nel contemperare il diritto del ricorrente a una pronta decisione con la necessità di verificare puntualmente gli obblighi procedimentali in capo all'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha fissato camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della causa, rinviando il momento della decisione nel merito. Tale pronuncia non costituisce una decisione definitiva sulla fondatezza del ricorso, bensì una misura procedurale intermedia finalizzata all'istruzione della causa. La camera di consiglio permetterà l'acquisizione di ulteriori informazioni da parte dell'amministrazione, l'ascolto delle argomentazioni delle parti e la verifica puntuale del comportamento amministrativo contestato. In questa sede il giudice avrà la possibilità di verificare se l'amministrazione ha effettivamente violato gli obblighi procedimentali e di adottare le conseguenti misure di tutela, eventualmente ordinando la conclusione del procedimento o la sua accelerazione.

Massima

L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di conversione del permesso di soggiorno entro i termini legali posti a tutela della posizione giuridica del cittadino straniero e il silenzio prolungato costituisce inadempimento suscettibile di impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
Avverso e per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 5387 del 2025, proposto da
Harpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente agisce ex art. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
- sia l’Amministrazione che parte ricorrente hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto nelle more della decisione, il procedimento si è concluso favorevolmente;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia;
Ritenuto, quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che parte ricorrente debba provvedere a depositare entro 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza: - in relazione ai redditi prodotti all’estero, certificazione dell’autorità consolare ai sensi dell’art. 79, comma 2 d.p.r. 115/02, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 94, co. 2 del D.P.R. 115/2002 che indichi le ragioni per le quali la produzione della menzionata certificazione sia impossibile e indichi se e quali redditi siano stati prodotti all’estero; - attestazione di iscrizione del difensore nell’Elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto, pertanto, di rinviare la decisione in merito all’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Rinvia la decisione relativa all’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 e assegna a parte ricorrente termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per depositare la documentazione indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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