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Sentenza n. 202601966/2026
23 marzo 2026

Sentenza n. 202601966/2026

SILENZIO INADEMPIMENTO/RIFIUTO FORMATOSI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. NA2210511202 AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI UNA QUOTA PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data23 marzo 2026
Numero202601966/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente aveva presentato domanda all'amministrazione competente (verosimilmente una Prefettura o Questura della Campania) al fine di ottenere la verifica della sussistenza di una quota disponibile per la conversione del proprio permesso di soggiorno, originariamente rilasciato per lavoro stagionale, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale richiesta di conversione rispondeva a un mutamento della propria situazione lavorativa e rappresentava una istanza legittimamente esercitabile secondo la normativa in materia di immigrazione. Tuttavia, l'amministrazione non aveva dato risposta entro i termini legali, configurando un silenzio inadempimento ovvero un rifiuto implicito, costringendo il ricorrente a promuovere ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania al fine di tutelare i propri diritti.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi lavorativi è disciplinata dal Decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), il quale prevede diverse tipologie di permessi a seconda della natura e della durata dell'attività lavorativa. La conversione da un permesso per lavoro stagionale a un permesso per lavoro subordinato costituisce un procedimento amministrativo specifico, soggetto a verifiche circa la disponibilità di quote stabilite dal Governo secondo criteri di programmazione dei flussi migratori. Tali verifiche sono regolate anche da decreti ministeriali e provvedimenti amministrativi che stabiliscono annualmente le disponibilità di quote e le modalità di accesso. L'amministrazione è tenuta a rispondere entro i tempi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, quale il Decreto legislativo numero 241 del 1990, pena la configurazione di silenzio inadempimento e conseguente illegittimità del comportamento omissivo.

La questione giuridica

La controversia si incentrava sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione rispetto alla richiesta di verifica della disponibilità di quota per la conversione del permesso di soggiorno. In primo luogo, era in discussione se tale silenzio dovesse considerarsi silenzio inadempimento (assenza totale di risposta) oppure rifiuto implicito (silenzio che comporta il diniego della domanda). In secondo luogo, vi era la questione della corretta interpretazione delle norme sulla disponibilità di quote e sulla procedura amministrativa da seguire per consentire la conversione del permesso. Infine, il ricorrente lamentava la violazione dei propri diritti procedimentali e il diritto a una risposta motivata entro termini ragionevoli, in conformità ai principi del giusto procedimento amministrativo e della trasparenza amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le censure del ricorrente circa l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione. Il collegio ha evidenziato che l'amministrazione aveva l'obbligo giuridico di pronunciarsi, in positivo o in negativo, sulla richiesta di verifica della quota, provvedendo entro i termini legali e fornendo una motivazione adeguata. L'omissione di tale pronuncia configura un vizio procedimentale grave, lesivo del diritto del ricorrente al giusto procedimento e alla trasparenza amministrativa. Il giudice ha inoltre considerato che la persistente inerzia dell'amministrazione, anche dopo la proposizione del ricorso, necessitava di un intervento coattivo per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. Di conseguenza, il TAR ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la necessità di una misura esecutiva che garantisse il ripristino della legalità.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, ha accolto il ricorso e ha nominato un commissario ad acta con il compito di emanare il provvedimento amministrativo dovuto, ossia di verificare la sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno e di provvedere conseguentemente entro i tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Tale nomina di commissario ad acta rappresenta una misura coercitiva finalizzata a vincolare l'amministrazione inadempiente al compimento dell'atto dovuto, sostituendosi all'organo amministrativo nel caso di persistente rifiuto o inerzia. La decisione implica inoltre la condanna dell'amministrazione ai costi e alle spese del giudizio, secondo i principi generali in tema di ricorsi amministrativi.

Massima

L'amministrazione competente è obbligata a pronunciarsi prontamente e motivatamente sulle richieste di verifica della disponibilità di quote per la conversione dei permessi di soggiorno per lavoro, e il silenzio inadempimento su tali domande costituisce vizio procedimentale grave suscettibile di giurisdizione del TAR, il quale può ricorrere alla nomina di commissario ad acta al fine di garantire l'effettività della tutela.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l’accertamento
della illegittimità e del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sul procedimento amministrativo n. na2210511202 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38 comma 7 del dpr. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni avanzata dal sig. Tariq Atif.
sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2025, proposto da
Atif Tariq, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara l’obbligo della resistente Autorità di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata nell’interesse del ricorrente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine sopraindicato, nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del resistente Ministero dell’Interno, che provvederà alla esecuzione del dictum giudiziale nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione all’avv. Francesco Moccia, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:

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