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Sentenza n. 202600198/2026
12 gennaio 2026

Sentenza n. 202600198/2026

SILENZIO AVVERSO L’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATA DAL RICORRENTE IN DATA 26.08.2025 NOTIFICATA IN PARI DATA A MEZZO P.E.C. FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PRESSO LA QUESTURA DI CASERTA ( CODICE ISTANZA 24CE029590 )

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data12 gennaio 2026
Numero202600198/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

In data 26 agosto 2025, il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti presso la Questura di Caserta finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno, comunicando tale istanza nel medesimo giorno mediante posta elettronica certificata con codice istanza 24ce029590. La Questura non ha provveduto a rilasciare gli atti richiesti né ha adeguatamente risposto all'istanza, configurando di fatto un silenzio inadempienza nei confronti del ricorrente. Il ricorrente, incontrando questo silenzio sull'acceso ai documenti necessari per perfezionare la sua posizione amministrativa relativa al permesso di soggiorno, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per ottenere il rilascio coattivo degli atti e la tutela del proprio diritto di accesso.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dalla Legge 241 del 1990, che garantisce il diritto del cittadino di accedere ai documenti amministrativi salvo eccezioni tassative. Il silenzio della pubblica amministrazione su una richiesta di accesso configura un silenzio inadempienza che può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo per ottenere il rilascio degli atti e il risarcimento dei danni. Le questure, in quanto uffici della pubblica amministrazione, rimangono soggette a questi obblighi legali di trasparenza e accessibilità, anche quando la documentazione riguarda procedure relative a permessi di soggiorno e diritti fondamentali dei cittadini stranieri. Il diritto di accesso si configura come strumento essenziale di controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa e di tutela dei diritti individuali.

La questione giuridica

La controversia ruota attorno al comportamento omissivo della Questura di Caserta, che non ha risposto all'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente entro i termini previsti dalla legge. Il punto di diritto rilevante riguarda se il silenzio serbato dall'amministrazione integri un illegittimo rifiuto implicito di accesso oppure costituisca mera inadempienza susceptibile di tutela dal giudice amministrativo. Un elemento centrale consiste nel determinare se, nel corso del procedimento, la Questura abbia successivamente fornito la documentazione richiesta o se abbiano intervenute circostanze esteriori che rendevano superflua la pronuncia giurisdizionale sulla responsabilità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le vicende processuali e la documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto di dovere accertare se la materia della controversia persista in tutto il suo contenuto originario. Evidentemente, nel corso del giudizio ovvero anteriormente al deposito della sentenza, circostanze sopravvenute hanno determinato una modificazione della situazione dedotta in ricorso, rendendo obiettivamente non più contestabile il rilascio degli atti o comunque mutando radicalmente la base fattuale su cui si fondava la pretesa del ricorrente. Il collegio ha privilegiato un approccio pragmatico e orientato alla ricerca dell'effettività della tutela, ritenendo che la continuazione del giudizio sarebbe risultata sterile e priva di effetto concreto. Tale valutazione induce il giudice amministrativo a dichiarare l'impossibilità di pronunciarsi nel merito della controversia originaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Questa pronuncia determina l'estinzione del giudizio e il venir meno dell'interesse del ricorrente a proseguire con la controversia, presumibilmente perché l'amministrazione ha provveduto nel frattempo al rilascio degli atti o perché il permesso di soggiorno è stato comunque ottenuto attraverso canali ordinari, rendendo inutile la pronuncia sulla responsabilità per il silenzio. La dichiarazione non pregiudica comunque i diritti del ricorrente né attribuisce responsabilità alcuna all'amministrazione, operando sul piano meramente processuale estintivo della lite.

Massima

Quando sopravvengono circostanze che eliminano l'interesse concreto alla tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere estinguendo il giudizio anche nel corso del procedimento, operando una valutazione oggettiva dell'utilità della pronuncia sulla base della situazione fattuale verificatasi nel corso del giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata in data 26.08.2025.
sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2025, proposto da
Mohammed El Mekkaoui, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che in prossimità della udienza di trattazione è emerso che, in seguito alla proposizione del ricorso avverso il silenzio rigetto maturato sulla richiesta di accesso agli atti finalizzato a conoscere lo stato del procedimento iniziato su istanza della parte ricorrente, la istanza era stata effettivamente trasmessa alla Questura di Caserta, in tal guisa essendo stata soddisfatta la pretesa ostensiva quivi azionata.
Il ricorso va, indi, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere –siccome peraltro expressis verbis riconosciuto dallo stesso ricorrente- atteso che l’interesse ostensivo quivi azionato è stato integralmente soddisfatto.
Può dirsi, dunque:
- realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata;
- integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che l’ha connotata, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:

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