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Sentenza n. 202601427/2026
2 marzo 2026

Sentenza n. 202601427/2026

AVVERSO IL SILENZIO SERBATO SULL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER “PROTEZIONE SPECIALE” IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO ACQUISITA CON PRAT. N. 24NA054537 DEL 11.12.2024

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data2 marzo 2026
Numero202601427/2026
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale ha presentato formale istanza all'autorità competente (presumibilmente la Questura territorialmente competente) per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno da protezione speciale a permesso per lavoro subordinato, nella pratica acquisita con riferimento 24na054537 il 11 dicembre 2024. L'amministrazione interpellata non ha fornito risposta entro i termini legali previsti, mantenendo il più assoluto silenzio sulla richiesta del ricorrente. Di fronte a questo comportamento omissivo dell'amministrazione, il cittadino ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per contestare l'inerzia amministrativa e ottenere il riconoscimento del proprio diritto a una pronuncia sulla conversione richiesta. La controversia si colloca nel delicato ambito del diritto dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri, settore in cui l'equilibrio tra l'esercizio dei diritti del ricorrente e i poteri discrezionali dell'amministrazione rappresenta un nodo critico.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione) e dalle sue successive modificazioni e integrazioni, nonché da decreti e circolari ministeriali che specificano le procedure per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi. Il permesso di soggiorno per protezione speciale e il permesso per lavoro subordinato rappresentano due categorie di permessi con regime giuridico distinto, con differenti durate, diritti accessori e presupposti di concessione. La conversione da una categoria all'altra è un atto amministrativo che deve essere valutato secondo i criteri stabiliti dalla legge, con obbligo di risposta entro termini predeterminati e secondo le regole sul silenzio-assenso o silenzio-rigetto a seconda della natura della richiesta. Il codice del processo amministrativo stabilisce inoltre i diritti del ricorrente e le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale riguarda la legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno e il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa nei termini di legge. In particolare, emerge la questione se il silenzio dell'amministrazione debba essere qualificato come rifiuto implicito della richiesta ovvero se determini un diritto al ricorrente di ottenere pronuncia espressa sullo specifico istanza. Vi è inoltre la questione relativa al merito della conversione richiesta, ossia se sussistessero i presupposti legali per la trasformazione del permesso, considerato lo status giuridico del ricorrente e la sua situazione economica e lavorativa. Il ricorso incide quindi su due piani: quello procedurale (il dovere di risposta dell'amministrazione) e quello sostanziale (il merito della conversione).

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la domanda di ammissione al gratuito patrocinio e ha ritenuto che il ricorrente soddisfacesse i requisiti di legge per accedervi, il che comporta un giudizio positivo sulla serietà della questione giuridica prospettata e sulla fondatezza della pretesa di illegittimità amministrativa. L'ammissione al gratuito patrocinio rappresenta infatti un filtro attraverso il quale il giudice valuta in primo luogo se il ricorso sia almeno apparentemente fondato e se il ricorrente abbia diritto a che sia pronunciata dall'amministrazione una decisione sulle sue istanze, in conformità ai principi di correttezza e buona amministrazione. Il giudice ha presumibilmente considerato che l'inerzia dell'amministrazione sulla conversione del permesso di soggiorno costituisse un comportamento illegittimo, sia perché omesso nei termini prescritti sia perché suscettibile di produrre conseguenze dannose per la sfera giuridica del ricorrente. La riconoscenza della fondatezza almeno prima facie della pretesa azionata ha guidato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, ponendo le basi per il prosieguo del giudizio di merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente con ordinanza del 2 marzo 2026. Tale provvedimento consente al ricorrente di procedere nel giudizio dinanzi al TAR senza l'onere delle spese di patrocinio legale, riconoscendo altresì la fondatezza della questione controversa. La decisione apre la strada al prosieguo della causa nel merito, dove il Tribunale dovrà valutare se effettivamente l'amministrazione abbia violato i principi di legalità e correttezza procedimentale e se il ricorrente abbia titolo a ottenere la conversione del permesso di soggiorno richiesta.

Massima

L'amministrazione pubblica competente è tenuta a pronunciarsi entro i termini di legge sulle istanze di conversione del permesso di soggiorno, e il silenzio serbato oltre tali termini integra un comportamento illegittimo suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, specie quando il ricorrente abbia una situazione giuridica meritevole di tutela.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore
avverso il silenzio serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in permesso di soggiorno per lavoro subordinato acquisita con prat. n. -OMISSIS-, affinché venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione ad emettere un provvedimento.
sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Mercadante, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour 139;
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1.  Dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza presentata dal ricorrente in data 11.12.2024 (pratica n. -OMISSIS-).
2.  Ordina alla Questura di Napoli di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3.  Nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno che provvederà entro i successivi 30 (trenta giorni) giorni.
4. Compensa le spese di giudizio
5. Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
6. Liquida in favore dell'avv. Valentina Mercadante, difensore del ricorrente, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di compenso, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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