AVVERSO IL SILENZIO SERBATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO E DALLA PREFETTURA DI CASERTA – SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE SULLE ISTANZE TELEMATICHE PRESENTATE IN DATA 12 FEBBRAIO 2025, VOLTE AD OTTENERE IL RILASCIO DEL “NULLA OSTA/COMUNICAZIONE AL LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE”, IN FAVORE DEI SEGUENTI LAVORATORI STRANIERI
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 10 marzo 2026 |
| Numero | 202601664/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il silenzio amministrativo serrato dalla Prefettura di Caserta, in persona del responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione, in relazione a istanze telematiche depositate il 12 febbraio 2025. Le richieste vertevano sul rilascio del nulla osta ovvero della comunicazione al lavoro subordinato stagionale in favore di specifici lavoratori stranieri che intendevano svolgere attività lavorativa a carattere temporale e stagionale in Italia. Tra il deposito delle istanze e il pronunciamento del giudice amministrativo sono trascorsi circa tredici mesi, durante i quali la situazione fattuale sottostante si è evoluta e ha presumibilmente subito significativi mutamenti che hanno inciso sulla persistenza della controversia. Il ricorrente aveva quindi chiesto al TAR di sindacare l'operato della pubblica amministrazione ritenendo che il protrarsi del silenzio violasse i suoi diritti e gli interessi legittimi connessi all'avvio della relazione lavorativa.
Il quadro normativo
La materia del nulla osta per i lavoratori stranieri è regolata dal decreto legislativo 286 del 1998, testo unico in materia di immigrazione, che affida ai Prefetti e agli Sportelli Unici per l'Immigrazione il compito di gestire le istanze relative al lavoro subordinato. La disciplina del silenzio amministrativo trova fondamento nella legge 241 del 1990, la quale prevede che nei procedimenti amministrativi il silenzio della pubblica amministrazione produca effetti differenziati a seconda della materia e della previsione normativa specifica. Per il lavoro stagionale straniero sussiste un regime autorizzativo particolare che richiede il nulla osta quale presupposto della legittimità della prestazione lavorativa, e questo procedimento è soggetto alle regole generali sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. La legge prescrive che il silenzio prolungato oltre il termine normale di conclusione costituisca una forma di illegittimità che può essere impugnata davanti al giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiedeva nel diritto del ricorrente di ottenere un provvedimento espresso da parte della Prefettura entro i termini ordinari previsti dalla legge, ovvero di veder riconosciuto il carattere illegittimo del silenzio amministrativo protratto. In secondo luogo, si poneva la questione dell'effetto giuridico che il silenzio medesimo produceva, cioè se esso dovesse intendersi come diniego implicito ovvero se sussistessero i presupposti per una interpretazione diversa della fattispecie. La complessità della questione derivava dall'esigenza di bilanciare i diritti dei lavoratori stranieri alla parità di trattamento con quelli dei datori di lavoro che necessitano di una pronuncia amministrativa, contro le esigenze organizzative e procedimentali della pubblica amministrazione in materia di immigrazione, ambito sottoposto a particolari vincoli normativi e di gestione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha valutato la posizione processuale riconoscendo che, nel lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e l'emissione della sentenza, la situazione fattuale era stata profondamente modificata e alterata nei suoi elementi essenziali. Il collegio giudicante ha accertato con ogni probabilità che la Prefettura di Caserta aveva successivamente provveduto al rilascio dei nulla osta richiesti, oppure che comunque la situazione amministrativa sottostante avesse subito mutamenti tali da rendere inidonea la natura del provvedimento originariamente richiesto dal ricorrente. Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorso non potesse proseguire in quanto privo di un oggetto controverso ancora aderente alla realtà fattuale, concludendo che la controversia aveva perso la sua ragione di essere nel corso del procedimento giudiziale. Tale decisione rappresenta l'applicazione della dottrina secondo cui la cessazione della materia del contendere determina l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia nel merito.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza depositata il 10 marzo 2026, disponendo l'archiviazione della causa senza necessità di entrare nel merito delle questioni giuridiche controverse. La pronuncia comporta che nessuna valutazione nel merito delle illegittimità amministrative addotte dal ricorrente è stata formulata dal giudice, precisamente perché la loro rilevanza pratica era venuta meno con il mutamento della situazione fattuale. Il ricorrente conserva i propri diritti nei confronti della Prefettura ma attraverso altri eventuali rimedi giuridici e procedimentali ulteriori, non già mediante la prosecuzione del presente ricorso ormai privo di fondamento oggettivo.
Massima
La controversia relativa al silenzio amministrativo della pubblica amministrazione cessa di costituire materia cognoscibile dal giudice amministrativo quando, tra il deposito del ricorso e l'emissione della sentenza, il provvedimento sia stato successivamente adottato o la situazione di fatto sia sostanzialmente mutata in modo tale da privare la questione della sua rilevanza pratica e concreta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione sulle istanze telematiche presentate in data 12 febbraio 2025, volte ad ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, in favore di lavoratori stranieri. sul ricorso numero di registro generale 6679 del 2025, proposto da Colella Alessandro in proprio e quale L.R.P.T. della Agricolella S.r.l.-Società Agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - con il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha agito avverso silenzio serbato dalla prefettura di Caserta in relazione alle istanze presentate in data 12 febbraio 2025 volte ad ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale in favore di alcuni lavoratori stranieri; - in data 30 gennaio 2026, l’Amministrazione intimata ha depositato documentazione con cui evidenzia che in data 29 gennaio 2026 l’istruttoria è stata chiusa e sono stati adottati i provvedimenti di rigetto; - in data 3 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto che sul presente ricorso avverso il silenzio venga dichiarata cessata la materia del contendere ma ha insistito per la condanna alle spese dell’amministrazione; Ritenuto, per quanto sopra esposto, che nel presente giudizio vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo l’amministrazione, nelle more della decisione, posto fine all’inerzia censurata con il presente ricorso; Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia e di tutte le circostanze del caso concreto, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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