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Sentenza n. 202600029/2026
5 gennaio 2026

Sentenza n. 202600029/2026

ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE SULLA ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO STAGIONALE IN PERMESSO DI SOGGIORNO IN LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR CAMPANIA - SALERNO
SezioneSEZIONE TERZA
Data5 gennaio 2026
Numero202600029/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno stagionale, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, al fine di ottenere l'accertamento dell'obbligo in capo all'amministrazione competente di provvedere sulla propria istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La questione sorge nel contesto migratorio dove il ricorrente, inizialmente autorizzato a soggiornare sul territorio italiano per motivi di lavoro stagionale, aveva successivamente trovato un impiego stabile presso un datore di lavoro e aveva inoltrato regolare istanza di conversione del titolo di soggiorno presso gli uffici competenti. L'amministrazione, tuttavia, non aveva provveduto a dare risposta alla richiesta nei termini previsti dalla normativa, generando una situazione di incertezza giuridica e precarietà della posizione del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che prevede diverse tipologie di permesso di soggiorno adattate alle varie motivazioni di permanenza nel territorio italiano. In particolare, i permessi di soggiorno stagionale sono previsti per coloro che intendono svolgere lavoro stagionale per brevi periodi, mentre il permesso per lavoro subordinato consente di prestare attività lavorativa subordinata con carattere di continuità. La normativa amministrativa prevede che l'amministrazione competente deve provvedere sulle istanze relative alla conversione dei permessi di soggiorno secondo tempi e modalità stabilite dalla legge, con il principato secondo cui il silenzio amministrativo oltre i termini stabiliti costituisce generalmente un provvedimento di rifiuto implicito. Il diritto del ricorrente di ottenere una pronuncia entro il termine legale rappresenta un diritto amministrativo costituzionalmente tutelato.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda l'effettività della tutela amministrativa nei confronti dell'inerzia della pubblica amministrazione in materia di conversione dei permessi di soggiorno, specificamente quando l'amministrazione non provvede a rispondere a istanze di conversione da permesso stagionale a permesso per lavoro subordinato entro i termini di legge. La questione investe il principio generale dell'obbligo amministrativo di provvedere e il diritto del cittadino straniero di ottenere una pronuncia esplicita e tempestiva su una istanza che incide direttamente sulla sua permanenza legale nel territorio dello Stato. Assume particolare rilevanza la verifica se il ricorso al giudice amministrativo costituisce il rimedio appropriato per far valere tale diritto e se sussistono le condizioni processuali per una pronuncia favorevole sulla necessità del provvedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminato il ricorso, ha ritenuto che nel corso del procedimento giudiziale la materia del contendere abbia subito una trasformazione significativa tale da rendere non più opportuna la pronuncia nel merito della controversia. Verosimilmente, nel corso del giudizio davanti al TAR l'amministrazione ha provveduto a dare risposta all'istanza di conversione, sia mediante rilascio del nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato che mediante rifiuto esplicito, determinando così l'estinzione della controversia relativamente all'accertamento dell'obbligo astratto di provvedere. La cessazione della materia del contendere rappresenta uno strumento processuale mediante il quale il giudice amministrativo constata che la situazione di fatto e di diritto alla quale il ricorso faceva riferimento non sussiste più, rendendo superflua una pronuncia nel merito. Tale soluzione processuale consente comunque al ricorrente di verificare l'esito concreto della propria istanza presso l'amministrazione e di ricorrere nuovamente, ove necessario, contro il provvedimento finale della pubblica amministrazione.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione terza, ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del cinque gennaio duemilaventisei. La pronuncia comporta l'estinzione del giudizio senza che il tribunale sia entrato nel merito della domanda di accertamento dell'obbligo amministrativo di provvedere. Di conseguenza, il ricorrente rimane subordinato alla valutazione dell'amministrazione competente circa l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza di conversione e, in caso di rifiuto esplicito, dispone della possibilità di impugnare il provvedimento mediante ricorso amministrativo specificatamente indirizzato contro il rifiuto medesimo, con miglior prospettive probatorie e argomentative.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo la pubblica amministrazione provvede sulla istanza di conversione di un permesso di soggiorno contestata mediante ricorso per accertamento dell'obbligo amministrativo, cessa la materia del contendere e il giudice deve dichiarare estinta la causa senza pronunciarsi nel merito della pretesa accertativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere
Simona Saracino,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e conseguente definizione della istanza di conclusione del procedimento amministrativo inoltrata a mezzo PEC in data 09.02.2024;
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno in lavoro subordinato – giusta identificativo -OMISSIS- del 27.03.2023;
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gaudiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
con l’odierno ricorso, il ricorrente ha dedotto di aver presentato alla Prefettura di Salerno in data 23.03.2023 richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di lavoro subordinato non stagionale;
calato il silenzio dell’amministrazione sulla predetta istanza, ha sollecitato a mezzo PEC del 09.02.2024 la conclusione del procedimento amministrativo;
rimasto privo di riscontro anche tale sollecito, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla Prefettura di Salerno sull’istanza volta ad ottenere la conversione del predetto permesso di soggiorno;
ha inoltre chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere e l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;
Considerato che
il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto concernente la violazione degli artt. 97 della Costituzione e 2 della L. 241/1990;
con ordinanze collegiali n. -OMISSIS-, 921/2025 e 1641/2025 questa sezione ha disposto incombenti istruttori;
Rilevato che
si è costituita l’amministrazione, la quale, con memoria depositata in data 27.10.2025, ha rappresentato che il procedimento amministrativo connesso all’istanza di conversione del titolo di soggiorno si è concluso con esito positivo con convocazione del ricorrente presso il competente ufficio fissata per il 05.06.2025 e rilascio del Modello 209 prodromico all’ottenimento del permesso di soggiorno;
l’amministrazione ha pertanto chiesto di dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
all’udienza camerale del giorno 16.12.2025 il difensore del ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese del giudizio e la causa è stata quindi trattenuta in decisione;
Ritenuto che
vada dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere, perché dal rilascio del titolo richiesto dal ricorrente è derivata la piena soddisfazione del bene della vita al quale egli aspirava e per il quale aveva proposto domanda;
che le spese debbano seguire il criterio della c.d. soccombenza virtuale per esser liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone il contributo unificato a carico del soccombente Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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