DECRETO EMANATO DAL PREFETTO DI SALERNO S.U.I., AVENTE PROT. 0083844 DEL 30/05/2025, NOTIFICATO IN PARI DATA, DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
| Tribunale | TAR CAMPANIA - SALERNO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 26 febbraio 2026 |
| Numero | 202600387/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Prefettura-Ufficio Immigrazione di Salerno al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, vale a dire una forma temporanea di protezione giuridica per coloro che risiedono legalmente in Italia e cercano attivamente una collocazione lavorativa. Il Prefetto di Salerno, con decreto prot. 0083844 in data 30 maggio 2025, ha ritenuto di respingere tale istanza. Ritenendosi illegittimato dal provvedimento prefettizio, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, lamentando la violazione dei propri diritti procedimentali e sostanziali e la mancata concessione del permesso di soggiorno nonostante il possesso dei requisiti normativi. Il giudizio amministrativo si è concluso in data 26 febbraio 2026 con la pronuncia di una sentenza che ha deciso di respingere completamente le doglianze prospettate dal ricorrente.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per attesa occupazione è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, il quale prevede una forma di soggiorno temporaneo destinata a cittadini stranieri che si trovano in territorio italiano con l'obiettivo di cercare una collocazione lavorativa o di svolgere attività di ricerca di lavoro. L'amministrazione competente al rilascio è la Questura, che opera tramite le Prefetture territoriali, le quali esercitano poteri discretionali vincolati dai criteri normativi ivi contemplati. L'esercizio di tale potere discrezionale deve comunque rispettare i principi generali di diritto amministrativo, quali la proporzionalità, la ragionevolezza e il dovere di adeguata motivazione del provvedimento di diniego. La concessione di tale permesso presuppone verifiche circa la sussistenza di requisiti sia soggettivi che oggettivi, nonché l'assenza di impedimenti di ordine pubblico o sicurezza che possano escludere il soggetto dal beneficio.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del decreto prefettizio di rifiuto del permesso di soggiorno per attesa occupazione e sulla corretta applicazione della disciplina normativa ai fatti del caso concreto. La questione giuridica riguarda se il ricorrente possedesse effettivamente i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della propria istanza oppure se sussistessero ragioni ostative al rilascio, sia di natura procedurale che sostanziale. Centrale è altresì la valutazione del sindacato del giudice amministrativo sugli atti di esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, e cioè se il Prefetto abbia agito entro i margini di discrezionalità riconosciutigli dalla legge oppure se abbia ecceduto tali margini adottando un provvedimento irragionevole o contrario ai principi generali dell'ordinamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha condotto un controllo di legittimità sul decreto prefettizio e ha ritenuto che l'amministrazione ha correttamente valutato la fattispecie applicando i criteri normativi previsti dalla legislazione in materia. Il giudice ha presumibilmente accertato che il ricorrente non possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno, ovvero che sussistevano ragioni ostative di natura obiettiva, quali difetti nella documentazione prodotta, mancanza di una effettiva ricerca di occupazione, o ulteriori elementi che rendessero inammissibile la concessione. Il collegio giudicante ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del Prefetto nel rifiuto e non ha riscontrato violazioni procedimentali significative tali da inficiare il provvedimento impugnato. La decisione del TAR riflette un sindacato di merito limitato, tipico del contenzioso amministrativo relativo a materia con margini di discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha respinto interamente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto prefettizio di diniego. Con tale pronuncia, il ricorrente rimane privo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e resta assoggettato alle conseguenze giuridiche derivanti dal rifiuto della Prefettura, dovendo conformarsi alle disposizioni in materia di soggiorno legale nel territorio italiano. Il provvedimento amministrativo impugnato acquista così forza di cosa giudicata in sede amministrativa, salvo ulteriori ricorsi straordinari o cassazionali laddove sussistessero vizi di eccezionale rilevanza.
Massima
L'amministrazione competente al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione può legittimamente rifiutare l'istanza qualora il richiedente non possegga i requisiti prescritti dalla normativa ovvero sussistano impedimenti di ordine pubblico o di sicurezza, e il giudice amministrativo sindaca la legittimità di tale provvedimento entro i margini di discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente, Estensore Marcello Polimeno, Referendario Simona Saracino, Referendario per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dal dirigente dell’Area IV della Prefettura di Salerno (prot. n. -OMISSIS-) recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Spantaconi, con domicilio digitale come da PEC avv.davidespantaconi@pec.ordineavvocatinovara.it; Ministero dell’Interno, Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di Salerno; Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Manda alla segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all’oscuramento. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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