DECRETO NO. 111/CAT.A/12.IMM/2018 DEL 09/10/2018 CON CUI IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO HA RESPINTO LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PRODOTTA DALLA RICORRENTE
| Tribunale | TAR CAMPANIA - SALERNO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 20 aprile 2026 |
| Numero | 202600748/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Salerno. Il Questore, con decreto numero 111 della categoria A in materia immigrazione del 9 ottobre 2018, ha respinto tale richiesta, negando alla ricorrente la possibilità di prolungare il proprio soggiorno sul territorio italiano. Avverso questo provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Campania, contestando la legittimità della decisione amministrativa e chiedendo l'annullamento del decreto questorile. Il ricorso è stato esaminato dalla Sezione Seconda del Tribunale amministrativo nella seduta del 20 aprile 2026, in un contesto in cui le questioni relative ai permessi di soggiorno rappresentano una materia di significativa rilevanza amministrativa e sociale.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che fissa i presupposti per il rilascio e il rinnovo di tali titoli di soggiorno. La legge prevede che il permesso di soggiorno possa essere concesso quando il cittadino straniero dispone di mezzi economici sufficienti per il proprio sostentamento, di un alloggio idoneo, e non costituisce pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il Questore, quale autorità amministrativa competente, è investito del potere di valutare il persistere di questi requisiti al momento della richiesta di rinnovo. La decisione di rigetto deve essere adeguatamente motivata e rispettare il principio del giusto procedimento amministrativo, pur mantenendo l'ampiezza del potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in materia di sicurezza e ordine pubblico.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di rigetto adottato dal Questore in risposta alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il punto giuridicamente rilevante concerne se il Questore abbia correttamente applicato la normativa in vigore nel valutare i requisiti di permanenza della ricorrente, se la motivazione addotta sia sufficiente e conforme ai principi amministrativi di trasparenza e logicità, e se il provvedimento sia stato adottato in conformità ai vincoli normativi dettati dal decreto legislativo numero 286 del 1998. La ricorrente contestava verosimilmente la sussistenza effettiva dei motivi di rigetto ovvero la corretta applicazione della discrezionalità amministrativa da parte del Questore.
La motivazione del giudice
Il TAR Campania ha esaminato il ricorso applicando il sindacato proprio della giustizia amministrativa, volto a verificare la corretta applicazione della normativa sull'immigrazione e il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza amministrativa. Nel respingere il ricorso, il collegio giudicante ha evidenziato che il Questore, nel valutare la richiesta di rinnovo, ha agito nell'ambito della propria competenza e dell'ampiezza della discrezionalità consentita dalla legge, apprezzando adeguatamente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti al caso. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse stato motivato secondo quanto prescritto dall'ordinamento amministrativo e che la decisione non risultasse arbitraria, illogica o in contrasto con le disposizioni normative applicabili. Il giudice amministrativo ha confermato che la valutazione circa la persistenza dei requisiti richiesti per il rinnovo spettava al Questore in virtù della sua funzione istituzionale di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La decisione
Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la legittimità del decreto questorile numero 111 del 9 ottobre 2018 e il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La ricorrente rimane pertanto priva del titolo autorizzativo per il soggiorno in Italia e dovrà conformarsi alle conseguenti disposizioni amministrative relative alla regolarizzazione della propria posizione ovvero al rientro nel paese di provenienza. Non risultano prescrizioni condizionali, rinvii pregiudiziali o riconoscimenti parziali dei diritti vantati.
Massima
Il Questore, nell'esercizio della propria competenza in materia di permessi di soggiorno, gode di ampia discrezionalità nel valutare la persistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo, e il suo provvedimento di rigetto correttamente motivato è legittimo e non sindacabile nel merito del suo apprezzamento fattuale e amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Nicola Durante, Presidente Paolo Severini, Consigliere Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento -del decreto-OMISSIS- -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- che rigetta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 313 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Salerno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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