SILENZIO SERBATO DALLA QUESTURA DI SALERNO SULLA DOMANDA DI RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PRESENTATA DAL RICORRENTE IN DATA 08.10.2024
| Tribunale | TAR CAMPANIA - SALERNO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 5 gennaio 2026 |
| Numero | 202600012/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al TAR Campania di Salerno contro il silenzio serbato dalla Questura di Salerno in relazione a una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo secondo la normativa europea, presentata dal ricorrente il 08 ottobre 2024. La questione rientra nella complessa materia dell'immigrazione e del diritto di soggiorno, dove il silenzio della pubblica amministrazione rappresenta un elemento rilevante nel procedimento amministrativo e può comportare il rifiuto tacito della domanda. Nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al giudice amministrativo, è sopravvenuto un evento significativo che ha inciso sulla prosecuzione della controversia, rendendo il ricorso dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta dell'interesse a ricorrere. Questo esito è frequente nei ricorsi avverso silenzi amministrativi quando la pubblica amministrazione provvede tardivamente, durante il procedimento giurisdizionale, a rilasciare il provvedimento dovuto.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno dei cittadini stranieri in Italia è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e successivamente dalle direttive europee sulla libera circolazione, in particolare la direttiva 2004/38/CE, nonché da disposizioni nazionali che disciplinano i permessi di soggiorno per lungo periodo in favore dei cittadini comunitari. Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rappresenta un titolo amministrativo fondamentale che attesta il diritto di permanenza sul territorio italiano oltre i tre mesi, subordinato al possesso di determinati requisiti quali la disponibilità di risorse economiche adeguate e di un alloggio. La Questura è l'amministrazione competente al rilascio di tale permesso e deve pronunciarsi entro termini prefissati dalla legge; il silenzio della pubblica amministrazione oltre il termine previsto equivale, secondo la normativa vigente, a un rifiuto implicito della domanda, salvo disposizioni contrarie. Il ricorrente poteva pertanto impugnare tale rifiuto tacito mediante il ricorso amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava l'inerzia della Questura di Salerno nel rilasciare o comunque nel pronunciarsi sul permesso di soggiorno richiesto, facendo valere il diritto a ottenere una decisione espressa entro i termini legali e il danno derivante dalla mancata comunicazione del provvedimento amministrativo. La questione sottesa al ricorso riguardava il tempo massimo entro cui la pubblica amministrazione deve adempiere agli obblighi di legge in materia di rilascio di titoli di soggiorno, nonché le conseguenze giuridiche dell'eventuale inerzia della PA. Inoltre, la lite toccava il tema della tutela giurisdizionale dei cittadini stranieri e delle loro aspettative legittimate dalla presentazione formale della domanda secondo i procedimenti previsti.
La motivazione del giudice
Il TAR Campania ha esaminato la controversia secondo i canoni della giurisdizione amministrativa, verificando se sussistessero i presupposti per il sindacato sulla legittimità dell'azione amministrativa. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziario è emerso che la situazione fattuale aveva subito una modifica rilevante, derivante da un intervento successivo della Questura che ha provveduto a definire la posizione del ricorrente, venendo così meno la ragion di essere dell'istanza giurisdizionale originaria. Quando la pubblica amministrazione provvede tardivamente a emettere il provvedimento dovuto durante il pendere del giudizio, il ricorrente perde l'interesse a ottenere una pronuncia di annullamento del silenzio-rifiuto, giacché il provvedimento è stato nel frattempo positivamente emanato o comunque la situazione si è cristallizzata in modo da rendere otiosa la decisione. Il giudice amministrativo, verificando la sussistenza dei requisiti processuali per la prosecuzione del giudizio, ha ritenuto che la carenza di interesse sopravvenuta rendesse il ricorso improcedibile, non potendo più produrre effetti utili una pronuncia sul merito.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinguendo il giudizio di primo grado senza pronunciarsi nel merito sulla correttezza o illegittimità del precedente comportamento della Questura. Sebbene il ricorso non sia stato accolto nel senso di ottenere una sentenza di annullamento, il ricorrente ha comunque ottenuto l'effetto pratico auspicato, vale a dire il rilascio del permesso di soggiorno. Le spese del giudizio sono state probabilmente compensate tra le parti, secondo le ordinarie regole della giurisdizione amministrativa, ovvero addossate al ricorrente ove ritenuto opportuno dal collegio.
Massima
Quando la pubblica amministrazione provvede al rilascio di un titolo di soggiorno durante il pendere del giudizio amministrativo avverso il precedente silenzio, sopravviene una carenza dell'interesse a ricorrere che rende il ricorso improcedibile, pur non pregiudicando i diritti sostanziali già conseguiti dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pierluigi Russo, Presidente Olindo Di Popolo, Consigliere Simona Saracino, Referendario, Estensore per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno sulla domanda di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente in data 08.10.2024; nonché dell'obbligo della Questura di Salerno di concludere il procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n° 286/1998, procedendo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; con nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. per il caso di perdurante inerzia; sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Salerno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: con il ricorso in esame, -OMISSIS-, cittadino nigeriano, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità dell'asserito silenzio serbato dall'Amministrazione in merito all'istanza per il rinnovo in conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32, c.3, del D.lvo n. 25/2008 in permesso per motivi di lavoro subordinato, nonché che venga accertato l'obbligo a provvedere con provvedimento espresso sulla citata richiesta; Considerato che: si è costituita l’Amministrazione intimata e con memoria del 12.12.2025 ha rappresentato che: - il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, scaduto di validità il 22.03.2025; tale titolo gli era stato rilasciato a seguito di decisione del Tribunale di Salerno con sentenza del 22.03.2022; - con l'istanza formalizzata presso lo Sportello Unico Immigrazione di Salerno in data 08.10.2024, l’interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo ma, all'esito delle verifiche propedeutiche al rilascio, l’Amministrazione, con la comunicazione di preavviso del rifiuto ex artt. 7, 8 e 10 bis della L.241/90, inviata con lettera raccomandata A/R all'indirizzo dichiarato e restituita per compiuta giacenza, ha informato lo straniero della impossibilità all'accoglimento dell'istanza, mancando il periodo di soggiorno di cinque anni, prescritto dalla normativa di riferimento per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - per tali motivi è stato rilasciato all’interessato - in luogo del titolo richiesto e non ottenuto per mancanza del citato requisito - un permesso di soggiorno a tempo determinato; - e, dunque, il procedimento amministrativo, connesso alla suddetta istanza, si è concluso con esito positivo, avendo il ricorrente, in data 20.11.2025, ritirato il titolo di soggiorno n. 122590755 per motivi di lavoro subordinato, valido al 20.10.2027; - conclusivamente, la difesa erariale ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere; Considerato che: all’udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione; Ritenuto che: l’intervenuta sopravvenienza, in corso di giudizio, costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno per un tempo determinato, integri una causa di improcedibilità del ricorso, non residuando una utilità che parte ricorrente potrebbe trarre dall’accoglimento del ricorso, e che, al contrario, non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non essendo state allegate circostanze idonee a dimostrare il carattere pienamente satisfattivo dell’interesse dedotto in giudizio; Rammentato che: la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato, disponendo l’art. 34, comma 5, c.p.a., che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” con pronuncia che costituisce una sentenza di merito in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione intitolata, appunto, alle “sentenze di merito”; che “tale esito del giudizio si determina, pertanto, per effetto di una pronuncia che non assume una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata, ritenendone l’originaria fondatezza, e della piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al seguente art. 35 c.p.a., ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135)” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 23467/2025 del 22.12.2025); Ritenuto che: calando le riferite coordinate ermeneutiche al caso di specie, non siano ravvisabili i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; Ritenuto che: per i motivi anzidetti il ricorso vada dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso; Ritenuto che: in considerazione della definizione in rito della controversia e tenuto conto di tutte le circostanze, le spese di lite possano essere compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per ila Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame; spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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