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Sentenza n. 202600004/2026
5 gennaio 2026

Sentenza n. 202600004/2026

SILENZIO SERBATO DALLA P.A. IN MERITO ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 12/08/2023 DAL RICORRENTE, AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR CAMPANIA - SALERNO
SezioneSEZIONE TERZA
Data5 gennaio 2026
Numero202600004/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla pubblica amministrazione competente in data 12 agosto 2023 al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno. La P.A. non ha fornito risposta entro i termini previsti dalla legge, determinando così un comportamento omissivo che costituisce silenzio serbato. Di fronte a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, al fine di ottenere una pronuncia che constatasse l'illegittimità del silenzio e ordinasse alla P.A. di provvedere alla valutazione della domanda di rinnovo. Il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Sezione Terza del TAR Campania, competente per le controversie in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini stranieri.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, che stabilisce un corpus normativo organico sui diritti e i doveri dei cittadini stranieri in Italia. In particolare, le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno sono soggette a termini perentori per l'esercizio del diritto di accesso agli uffici competenti e per la conclusione della pratica da parte della P.A. La legge attribuisce al cittadino straniero il diritto di ottenere una pronuncia sulla richiesta di rinnovo entro tempi ragionevoli, secondo i principi del diritto amministrativo e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il silenzio della P.A., quando persiste oltre i termini legali, integra un'omissione che può costituire vizio di legittimità del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se il silenzio serbato dalla P.A. in merito alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno costituisse un comportamento illegittimo e se il giudice dovesse ordinare alla pubblica amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta. La questione tocca un aspetto rilevante del diritto amministrativo, ovvero la necessità di garantire che la P.A. non possa sottrarsi ai propri obblighi procedurali attraverso l'inerzia. Contemporaneamente, la questione presenta una componente fattuale: nel corso del giudizio potrebbe essersi verificato un mutamento della situazione, quale l'effettiva pronuncia sulla domanda di rinnovo da parte della P.A., circostanza che avrebbe potuto rendere superflua la condanna amministrativa richiesta.

La motivazione del giudice

Il collegio della Sezione Terza ha ritenuto che, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo, la materia del contendere avesse cessato di avere utilità pratica per il ricorrente. Questa valutazione consente di inferire che la P.A. aveva provveduto a rinnovare il permesso di soggiorno del ricorrente, oppure aveva comunque pronunciato un provvedimento favorevole che faceva venir meno la ragione pratica del ricorso. Quando viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia del giudice, il Tribunale amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, senza che ciò comporti una pronuncia nel merito sulle questioni di diritto sollevate. Il giudice ha così ritenuto che la controversia avesse perso la sua portata sostanziale per effetto di un accadimento successivo al deposito del ricorso.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione Terza, ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza resa in data 5 gennaio 2026. Questa pronuncia comporta l'estinzione del giudizio senza una risoluzione nel merito della controversia. Di conseguenza, il ricorrente vede soddisfatto il proprio interesse originario (il rinnovo del permesso di soggiorno) per effetto dell'attività amministrativa successiva, sicché la sentenza non ordina ulteriori provvedimenti da parte della P.A. Le spese di giudizio seguono generalmente il regime ordinario delle cause civili quando cessa la materia del contendere.

Massima

Cessa la materia del contendere nel ricorso avverso il silenzio della P.A. in materia di rinnovo del permesso di soggiorno quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione abbia provveduto a concludere il procedimento con un provvedimento favorevole che soddisfi l'interesse sostanziale del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierluigi Russo,	Presidente
Olindo Di Popolo,	Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno,	Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 12 agosto 2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998.
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2025, proposto da
Maram Ali, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, Ali Maram (in appresso, A. M.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza del 12 agosto 2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava che il titolo di soggiorno era stato rinnovato in favore di controparte;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, in cui il difensore del ricorrente confermava che il titolo di soggiorno era stato rinnovato al proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a seguito del perfezionamento della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha ottenuto il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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