PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 28 gennaio 2026 |
| Numero | 202600142/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Vilson Mukja, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna avverso il provvedimento di rigetto della propria richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Ravenna in data 10 ottobre 2024 e notificatogli il 27 maggio 2025. La controversia riguarda un caso tipico della disciplina amministrativa dell'immigrazione, dove un soggetto straniero, al termine della validità del proprio permesso di soggiorno, ha presentato istanza di rinnovo presso l'autorità competente, ma si è visto opporre un diniego dalla Questura ravennate. Questo diniego ha motivato il ricorso amministrativo al TAR, dove il ricorrente ha conteso la legittimità del provvedimento amministrativo contestandone la liceità sostanziale e procedurale. La controversia si colloca nel delicato equilibrio tra il potere amministrativo di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei stranieri che si trovano in territorio nazionale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale costituisce la normativa di riferimento per tutto ciò che attiene al rilascio, al rinnovo e alla revoca dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri in Italia. In particolare, gli articoli relativi ai permessi di soggiorno stabiliscono i presupposti per il loro rilascio e rinnovo, le modalità procedurali che l'amministrazione deve seguire, i termini entro i quali la Questura deve provvedere e le garanzie procedimentali a tutela del ricorrente. La Questura, quale ufficio territoriale dipendente dal Ministero dell'Interno, è l'autorità competente a decidere su tali richieste, ma l'esercizio di questo potere rimane soggetto ai principi generali del diritto amministrativo, incluso il dovere di motivazione, il rispetto della procedura amministrativa corretta e la ragionevolezza del provvedimento. Il rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un atto dovuto qualora sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, salvo che ricorrano ipotesi tassativamente previste che giustifichino il diniego.
La questione giuridica
Il punto controverso che il collegio ha dovuto affrontare era se il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno fosse stato emesso legittimamente dalla Questura di Ravenna, ossia se fossero stati rispettati i presupposti sostanziali e procedurali richiesti dalla normativa vigente. Il ricorrente ha presumibilmente contestato l'illegittimità del provvedimento adducendo vizi di varia natura: potrebbe trattarsi di una violazione procedurale nel modo in cui la richiesta è stata gestita, di una carenza di motivazione adeguata nel provvedimento di rigetto, di un'applicazione scorretta della normativa di riferimento o di una valutazione irragionevole delle circostanze fattuali pertinenti. La complessità della questione risiede nella necessità di verificare se l'amministrazione abbia correttamente accertato i presupposti normativi per il rinnovo e se abbia rispettato le garanzie procedurali dovute a tutela del diritto dello straniero al mantenimento della propria posizione giuridica nel territorio italiano.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto fondato il ricorso del signor Mukja e ha quindi accolto le doglianze mosse nei confronti del provvedimento impugnato. L'accoglimento del ricorso implica che il collegio giudicante ha riscontrato l'illegittimità del provvedimento della Questura, ritenendo violato uno o più principi fondamentali della procedura amministrativa o sostenendo che la Questura non avesse operato in conformità alle norme di legge. Il TAR ha valutato favorevolmente gli argomenti dedotti dal ricorrente, ritenendo insufficiente o errata la motivazione della Questura oppure constatando l'assenza dei presupposti legittimi per il diniego. La ragionevolezza della pronuncia si fonda sulla necessaria tutela dei diritti dello straniero nell'ambito della procedura amministrativa di rinnovo, principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa italiana, la quale ha più volte sottolineato che anche il potere amministrativo di gestione dell'immigrazione non sfugge al sindacato di legittimità circa il corretto svolgimento del procedimento e l'applicazione corretta della normativa.
La decisione
Il TAR ha deciso di accogliere il ricorso proposto da Vilson Mukja e ha annullato il provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Ravenna il 10 ottobre 2024. Questa pronuncia implica che il provvedimento è privato di efficacia e che la Questura è obbligata a riesaminare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno secondo i dettami normativi corretti e la procedura amministrativa corretta. La decisione ha inoltre statuito la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, circostanza che testimonia l'assenza di particolare diligenza difensiva da entrambi i lati ovvero la reciproca fondatezza di aspetti della causa. Il TAR ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, il che costituisce un comando imperativo alla Questura di Ravenna di conformarsi al provvedimento giurisdizionale.
Massima
Il provvedimento di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno è illegittimo quando la Questura non osservi i presupposti normativi di legge o violi i canoni procedurali e motivazionali prescritti dall'ordinamento amministrativo, ed è quindi sindacabile dal giudice amministrativo che può disporne l'annullamento e ordinare all'amministrazione la rielaborazione della istanza conforme a diritto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere Alessio Falferi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Ravenna in data 10.10.2024 e notificato in data 27 maggio; sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2025, proposto da Vilson Mukja, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Ravenna, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ravenna e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →