PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 17 marzo 2026 |
| Numero | 202600502/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato davanti al TAR dell'Emilia-Romagna un provvedimento della pubblica amministrazione relativo a un permesso di soggiorno, richiedendo l'annullamento di tale decisione ritenuta illegittima. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione fattuale ha subito un mutamento significativo: il ricorrente ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno che costituiva l'oggetto della controversia. Questo fatto, sopraggiunto nel corso del procedimento giudiziale, ha modificato radicalmente la posizione del ricorrente poiché l'interesse alla pronuncia del giudice amministrativo è venuto meno. La controversia, che originariamente era incentrata sulla pretesa di ottenere il permesso di soggiorno attraverso una sentenza favorevole, si è estinta dal punto di vista pratico per il conseguimento del risultato sostanziale ricercato attraverso altre vie amministrative.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) che stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi stessi. Il ricorso al giudice amministrativo è disciplinato dal codice del processo amministrativo (decreto legislativo numero 104 del 2010) che prevede specifiche condizioni di ricevibilità e procedibilità, tra cui la necessità che il ricorrente sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e attuale a ottenere la pronuncia. Il principio generale del diritto processuale amministrativo riconosce che la sentenza deve risolvere una controversia concreta e attuale, non controversie già venute meno per effetto di sopravvenienze o cambiamenti della situazione di fatto.
La questione giuridica
La questione centrale affrontata dal collegio giudicante riguardava la procedibilità del ricorso in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Nello specifico, il giudice doveva valutare se, nel caso in cui il ricorrente avesse già conseguito il risultato pratico ricercato ottenendo il permesso di soggiorno durante il corso del procedimento giudiziale, sussistesse ancora un interesse concreto e tangibile a ricevere una sentenza di accoglimento dell'istanza. La questione tocca il delicato equilibrio tra il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il principio di economia processuale, implicando la valutazione di quando una controversia diventa priva di rilevanza pratica e non merita quindi il dispendio di risorse giudiziali.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che, una volta verificatasi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, il ricorso fosse divenuto improcedibile secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa che esclude la possibilità di pronunciamenti su questioni prive di concretezza. Il collegio ha considerato che il ricorrente, avendo ottenuto il permesso di soggiorno nel corso del procedimento, aveva già conseguito il risultato sostanziale che era stato il movente del ricorso, rendendo quindi priva di effetti pratici e di utilità la pronuncia giurisdizionale. Il giudice ha applicato il principio secondo cui non è opportuno che il giudice amministrativo si pronuncia su ricorsi che, pur formalmente pendenti, hanno perso la loro ragion d'essere e la loro incidenza sulla situazione concreta delle parti. Tale orientamento risponde all'esigenza di concentrare l'attività giurisdizionale su controversie che mantengono carattere di attualità e che, mediante la sentenza, possono produrre effetti significativi e modificativi della sfera giuridica del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo così l'estinzione del giudizio senza un esame dei meriti della causa. La sentenza ha ordinato l'estinzione della procedura perché la controversia aveva cessato di essere concreta e attuale, essendo stato conseguito il risultato sostanzialmente ricercato dal ricorrente tramite il rilascio del permesso di soggiorno. Tale pronuncia comporta l'impossibilità di una successiva riapertura della controversia e l'affermazione che il ricorrente non ha più alcun interesse al proseguimento del giudizio amministrativo.
Massima
La procedibilità del ricorso in materia di permesso di soggiorno viene meno per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente abbia conseguito il beneficio sostanziale ricercato mediante il rilascio del provvedimento amministrativo nel corso del procedimento giudiziale, rendendo priva di concretezza la controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere Alessio Falferi, Consigliere, Estensore per l'annullamento -del provvedimento del Questore della Provincia di Bologna del 17 giugno 2025, notificato in data 24 luglio 2025 con il quale veniva rifiutato il rilascio della carta di soggiorno UE di lungo periodo e rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolognabo, via Andrea Costa 114; Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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