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Sentenza n. 202600532/2026
24 marzo 2026

Sentenza n. 202600532/2026

PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data24 marzo 2026
Numero202600532/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di una carta di soggiorno a tempo indeterminato, successivamente convertita in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha visto revocare il suo titolo di soggiorno mediante decreto della Questura di Bologna emesso il 14 marzo 2022 e notificato il 18 marzo dello stesso anno, mentre il ricorrente era detenuto presso la Casa circondariale di Bologna. Il ricorrente, assistito da regolare difesa legale, ha impugnato il provvedimento di revoca ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sostenendo presumibilmente l'illegittimità del decreto sotto diversi profili. Il ricorso è stato proposto nella forma ordinaria secondo le procedure del processo amministrativo e deciso dopo circa quattro anni dal rilascio del provvedimento, con udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Il quadro normativo

La materia rientra nel complesso sistema italiano dell'immigrazione e della protezione internazionale, disciplinato principalmente dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), dalle norme sulla carta di soggiorno e dal sistema europeo dei permessi di soggiorno di lungo periodo introdotto dalla normativa dell'Unione Europea. La revoca di un titolo di soggiorno è un provvedimento amministrativo che incide significativamente sulla posizione giuridica dello straniero e sulla sua possibilità di mantenere una stabile presenza nel territorio dello Stato italiano. Tale revoca deve rispettare i principi costituzionali e sovranazionali di tutela dei diritti fondamentali e del giusto processo amministrativo, oltre alle cause tassative previste dalla legge. Il procedimento di revoca rientra nelle competenze della Questura, quale organo della pubblica sicurezza incaricato della gestione dei permessi di soggiorno.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto di revoca della Questura di Bologna, sottoposto a controllo giurisdizionale dal ricorrente. La questione comportava l'esame della conformità del provvedimento alla normativa nazionale e europea applicabile, nonché il rispetto dei procedimenti prescitti e della motivazione amministrativa. In particolare, era in discussione se sussistessero i presupposti legali per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e se l'amministrazione avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con l'ordinamento giuridico. Trattandosi di una materia sensibile che tocca diritti fondamentali della persona, incluso il diritto a una vita privata e familiare, la questione rivestiva una certa complessità giuridica.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Emilia Romagna ha analizzato il ricorso e ha concluso nel senso di rigettare le censure mosse dal ricorrente nei confronti del decreto di revoca. Sebbene il testo della sentenza non esponga in dettaglio i singoli argomenti della motivazione estesa, il respingimento del ricorso comporta logicamente che i giudici abbiano ritenuto il provvedimento impugnato conforme alla legge sotto i profili di legittimità sostanziale e procedurali. Ciò significa che il collegio ha ritenuto sussistessero i presupposti normativi per la revoca, ovvero che la Questura avesse agito in conformità alle disposizioni applicabili in materia di immigrazione e permessi di soggiorno. Il giudice ha evidentemente valutato che le ragioni poste dal ricorrente a fondamento del ricorso non fossero idonee a provare la violazione della legge o dei principi di correttezza amministrativa, confermando così il margine di discrezionalità dell'amministrazione nella gestione dei titoli di soggiorno.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero contro il decreto di revoca della Questura di Bologna, confermando così la validità e l'efficacia del provvedimento impugnato. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro duemila, oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore della Questura che ha agito in difesa erariale per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, producendo così i suoi effetti dal momento della pronuncia. Le generalità del ricorrente sono state oscurate nel testo pubblico della sentenza per garantire la protezione della privacy e della dignità personale, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo della Questura quando effettuata secondo le disposizioni di legge e senza violazione dei principi di correttezza e ragionevolezza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mara Bertagnolli,	Presidente, Estensore
Nicola Bardino,	Primo Referendario
Elena Farhat,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento decreto PROT -OMISSIS-, emesso in data 14 marzo 2022 e notificato a cura della Direzione della Casa circondariale di Bologna in data 18 marzo 2022, con cui la Questura di Bologna ha revocato la carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo posseduta dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jose Elmer Malaguti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa Mara Bertagnolli, lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

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