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Sentenza n. 202600541/2026
24 marzo 2026

Sentenza n. 202600541/2026

PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data24 marzo 2026
Numero202600541/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Vishal Rana, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha presentato una domanda presso la Prefettura di Modena per verificare la sussistenza di una quota disponibile per la conversione del suo permesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Prefettura ha successivamente revocato il nulla osta che costituiva il presupposto della domanda di conversione. Avverso questo provvedimento amministrativo di revoca, Rana ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna al fine di ottenerne l'annullamento insieme a tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali. Il ricorso è stato depositato al TAR di Bologna e discusso in udienza pubblica il 11 marzo 2026, con la Prefettura di Modena rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

La materia della conversione tra diverse tipologie di permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'integrazione dei cittadini stranieri nel territorio italiano. La conversione da permesso per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato è subordinata al soddisfacimento di specifici requisiti legali, tra cui la disponibilità di una quota annuale stabilita dal Governo per la conversione medesima e il compimento di determinati procedimenti amministrativi presso la Prefettura competente. Il nulla osta rappresenta il presupposto autorizzativo essenziale per accedere al procedimento di conversione ed è sottoposto alle variabilità delle risorse disponibili e dei criteri di priorità stabiliti dalla normativa vigente.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa verteva sulla legittimità della revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di Modena e sulla sussistenza del diritto di Vishal Rana a vedersi riconosciuta la possibilità di convertire il permesso di soggiorno. La questione si inscriveva nel complesso bilanciamento tra il diritto del ricorrente al mutamento della sua posizione amministrativa e il potere della pubblica amministrazione di gestire le risorse disponibili, in particolare l'assegnazione delle quote per la conversione secondo i criteri stabiliti dalla legge. Era in gioco la valutazione di legittimità della revoca e il verificarsi delle condizioni normative che autorizzassero la conversione richiesta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutata la complessità della vicenda relativa alla gestione delle quote e dei nulla osta per la conversione dei permessi di soggiorno, ha esaminato i presupposti e i fondamenti sottesi al provvedimento di revoca emanato dalla Prefettura. Il collegio giudicante ha ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente nella sua istanza non fossero idonei a contestare la legittimità della revoca del nulla osta, sia in relazione ai presupposti fattuali che autorizzassero la conversione sia riguardo alla correttezza procedimentale del provvedimento. Il ragionamento del giudice ha condotto al rigetto del ricorso sulla base della considerazione che la pubblica amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità nel gestire le quote disponibili e nel disporre revoche di nulla osta, aveva agito entro i confini della legalità amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo respinge in ogni sua parte e non accoglie la domanda di annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta. Le spese della causa sono compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali senza che sia configurabile una soccombenza totale. La sentenza è ordinata per l'esecuzione dell'autorità amministrativa, conferendo efficacia alla decisione giudicale nel sistema amministrativo.

Massima

La revoca di un nulla osta per la conversione di permesso di soggiorno è legittima quando la pubblica amministrazione esercita il suo potere discrezionale nella gestione delle quote disponibili conformemente ai criteri stabiliti dalla legge in materia di immigrazione e di soggiorno di cittadini stranieri.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Mara Bertagnolli,	Consigliere
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta di cui all’istanza n. P-MO/L/Q/2024/105836, avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati.
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da
Vishal Rana, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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