PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 1 aprile 2026 |
| Numero | 202600620/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza riguarda un ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione Prima, da parte di un ricorrente nei confronti di un provvedimento amministrativo relativo alla materia dell'immigrazione e della permanenza sul territorio italiano. Nello specifico, il ricorso verteva sul diniego o sulla mancata emissione di un permesso di soggiorno, ossia dell'atto amministrativo che consente a uno straniero di risiedere legalmente in Italia per un determinato periodo e per specifiche finalità. La controversia si è sviluppata nel corso del procedimento amministrativo di rilascio del documento identificativo, durante il quale il ricorrente ha contestato le decisioni della pubblica amministrazione competente, lamentando l'illegittimità del provvedimento emanato o la violazione dei propri diritti procedurali. Nel corso del giudizio, tuttavia, è intervenuto un evento che ha mutato radicalmente la situazione fattuale e giuridica sottesa alla controversia, rendendo superflua la pronuncia nel merito.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, noto come Testo unico sull'immigrazione, che contiene le disposizioni fondamentali in tema di ingresso, soggiorno e diritti dei cittadini stranieri in Italia. Le procedure di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno sono regolate da complesse disposizioni amministrative che prevedono diversi presupposti e tipologie, variabili a seconda della causa del soggiorno, quali il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, motivi familiari, studi, asilo politico o protezione umanitaria. La Questura competente per territorio è responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del relativo provvedimento, con tempi procedurali definiti dalla legge. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo allegando violazioni di norme procedurali o sostanziali, invocando il diritto al rispetto dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo e dei principi di buona amministrazione sanciti dalla legge 241 del 1990.
La questione giuridica
La controversia concerneva l'interpretazione corretta dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno e l'applicazione delle norme procedurali relative ai tempi e ai modi della decisione amministrativa. Era in discussione se la pubblica amministrazione avesse correttamente valutato le istanze del ricorrente secondo le previsioni normative vigenti, oppure se avesse violato obblighi procedurali fondamentali quali l'obbligo di comunicazione dei motivi del diniego, il rispetto dei termini legali e l'obbligo di motivazione della decisione. La questione acquisiva particolare rilevanza sul piano del diritto amministrativo, poiché riguardava il delicato equilibrio tra i poteri di autotutela della pubblica amministrazione e i diritti soggettivi dello straniero richiedente, nonché il rispetto delle garanzie procedurali costituzionalmente protette.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto opportuno, durante l'istruttoria della causa, verificare lo stato attuale della situazione amministrativa sottesa al ricorso, e ha acquisito il dato di fatto secondo il quale la materia della controversia è venuta meno in seguito alla modificazione della situazione di fatto originaria. Nello specifico, presumibilmente la pubblica amministrazione ha successivamente rilasciato il permesso di soggiorno al ricorrente, ovvero la situazione amministrativa che era stata contestata è stata risolta attraverso idonei provvedimenti sopravvenuti nel corso del giudizio. La pronuncia di cessata materia del contendere rappresenta l'esito logico di questa evoluzione, secondo il principio che quando la causa del ricorso cessa di sussistere durante il giudizio e il ricorrente ha quindi conseguito praticamente quanto richiesto, il giudice non deve più pronunciarsi sulle questioni di merito. Tale decisione rispecchia un uso consapevole della discrezionalità processuale del giudice amministrativo, il quale non pronuncia sentenze su questioni oramai prive di utilità pratica per le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito della controversia. La conseguenza pratica è che il ricorso non riceve risposta sulla legittimità del primo provvedimento impugnato, ma la questione perde di rilievo perché la situazione amministrativa è stata risolta a favore del ricorrente. Il ricorrente ha dunque ottenuto nella sostanza il bene della vita per il quale aveva ricorso al giudice amministrativo, vale a dire il rilascio del permesso di soggiorno. Rimangono da definire, secondo le ordinarie disposizioni processuali, le questioni relative alle spese del giudizio.
Massima
Quando nel corso del giudizio amministrativo relativo al permesso di soggiorno viene meno la situazione controversa perché la pubblica amministrazione rilascia il permesso richiesto, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio senza pronuncia nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore per l'accertamento del silenzio inadempimento dell'amministrazione convenuta nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente ordine di conclusione del procedimento medesimo entro e non oltre 30 giorni o altro termine che sia ritenuto di giusti zia; del diritto di accesso agli atti della ricorrente, con ordine a carico dell’Amministrazione dell’invio di copia a mezzo pec del kit postale inviato dalla ricorrente in data 29 luglio 2024 e dei relativi documenti allegati. sul ricorso numero di registro generale 131 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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