PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 10 aprile 2026 |
| Numero | 202600658/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna contro un provvedimento della pubblica amministrazione competente in materia di immigrazione, presumibilmente riguardante il rifiuto, il diniego o la non concessione di un permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava l'illegittimità dell'atto amministrativo, invocando violazioni di norme di procedura, di diritto sostanziale o di principi costituzionali relativi alla tutela del diritto alla mobilità personale e alla protezione internazionale. Nel corso del procedimento giurisdizionale, tuttavia, la situazione fattuale è mutata, determinando la perdita di interesse concreto alla decisione della controversia da parte della ricorrente.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che stabilisce i presupposti, le modalità e i termini per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, familiari, studio, asilo e altre cause previste dalla legge. La competenza amministrativa spetta al Ministero dell'Interno attraverso la Prefettura e la Questura competente per territorio. Il ricorso al TAR costituisce lo strumento di tutela amministrativa previsto dal codice del processo amministrativo quando l'interessato lamenti l'illegittimità di un provvedimento amministrativo in materia di immigrazione.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'atto amministrativo che aveva negato, revocato o non riconosciuto il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno. La questione rilevante per il giudice era accertare se la pubblica amministrazione avesse agito in conformità alle norme di legge, se avesse rispettato i principi della trasparenza e della partecipazione procedurale, e se la decisione fosse motivata adeguatamente. Durante il corso della lite, la situazione è cambiata, determinando la cessazione della materia del contendere poiché l'oggetto della controversia ha perso rilevanza pratica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha rilevato che nel corso del procedimento amministrativo e giurisdizionale sono intervenuti elementi che hanno eliminato l'utilità pratica di una decisione nel merito della controversia. La cessazione della materia del contendere rappresenta un evento processuale che estingue il giudizio qualora venga meno l'interesse sostanziale alla pronuncia di una sentenza, quale accade quando il provvedimento impugnato viene revocato, modificato, o quando la situazione di diritto materiale della parte è sostanzialmente mutata. In tali ipotesi, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulle questioni di merito, ritenendo che la tutela giurisdizionale è già assicurata dal mutamento della situazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha conseguentemente estinto il procedimento senza pronunciarsi nel merito della controversia. Questa decisione implica che il ricorrente ha ottenuto, attraverso altri canali amministrativi o per il mutamento della situazione, il soddisfacimento sostanziale delle proprie pretese, rendendo superflua una decisione giudiziale. Le spese di giudizio seguono la regola ordinaria della rimessione a carico di ciascuna parte.
Massima
Quando nel corso di un ricorso amministrativo in materia di permesso di soggiorno viene meno, per fatto intervenuto, l'interesse della parte a una decisione nel merito, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere e estingue il giudizio, pur assicurando la tutela effettiva dei diritti della persona.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore Alessio Falferi, Consigliere per l'accertamento dell’illegittimo silenzio/inadempimento formatosi sull’istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno quale “remote worker”, trasmessa in data 9 giugno 2025 mediante kit postale; e per l'accertamento dell’obbligo di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento. sul ricorso numero di registro generale 235 del 2026, proposto da Patrick Eugene Yantz, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio a favore di parte ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti, con liquidazione a favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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