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Sentenza n. 202600745/2026
20 aprile 2026

Sentenza n. 202600745/2026

PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data20 aprile 2026
Numero202600745/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il presente ricorso riguarda il rifiuto o l'omissione di rilascio di un permesso di soggiorno per uno straniero davanti al TAR dell'Emilia-Romagna, sezione di Bologna. La controversia ha avuto origine dal diniego oppure dalla mancata conclusione di un procedimento amministrativo relativo al riconoscimento del diritto di permanenza in Italia di un cittadino straniero, il quale ha impugnato il provvedimento negativo o l'inerzia dell'amministrazione presso la competente sede giurisdizionale. Nel corso del giudizio, tuttavia, la situazione di diritto ha subito una trasformazione fattuale, determinando l'evoluzione della questione originariamente dedotta. La pronuncia del TAR registra il mutamento della posizione giuridica iniziale del ricorrente, motivo per cui il collegio ha ritenuto opportuno dichiare estinto il procedimento per sopravvenuta carenza di interesse.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che fissa i presupposti, le procedure e le tutele amministrative e giurisdizionali per il riconoscimento dello status di straniero legittimamente presente sul territorio nazionale. Il diritto al permesso di soggiorno si fonda su specifiche cause previste dalla legge: motivi familiari, lavoro, asilo, protezione subsidiaria, tutela delle vittime di violenza o sfruttamento, esigenze umanitarie e altre ipotesi normativamente determinate. La competenza a rilasciare o rifiutare il permesso appartiene alle questure territoriali, che agiscono secondo i criteri di merito e di legittimità fissati dal legislatore. I ricorsi contro i provvedimenti in materia di soggiorno trovano sede di cognizione presso il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, con le specifiche procedure e termini stabiliti dal Codice del Processo Amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del mancato o tardivo riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, ovvero sull'obbligo dell'amministrazione di rilasciarlo secondo i termini di legge. Il ricorrente contestava il comportamento omissivo o il provvedimento negativo della questura, sostenendo il sussistere dei requisiti normativi necessari per l'accoglimento della domanda. Nel corso del procedimento giurisdizionale, tuttavia, il contesto fattuale sulla cui base era stata proposta l'azione si è modificato per circostanze sopravvenute, venendo meno la situazione controversa che aveva originato la richiesta di tutela giurisdizionale.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha esaminato la sopravvenienza fattuale intervenuta nel corso del giudizio, constatando l'estinzione della controversia per mutamento della situazione giuridica sottesa. Quando la materia del contendere cessa di sussistere durante il processo amministrativo, il giudice non può pronunciarsi nel merito della questione originaria, poiché verrebbe meno l'interesse e l'utilità della sentenza. Il TAR ha ritenuto corretto procedere alla dichiarazione di cessata materia del contendere, atto dovuto quando la fattispecie che aveva dato luogo alla domanda è venuta meno per cause sopravvenute e indipendenti dal volere delle parti. Questa pronuncia non costituisce un giudizio di merito sulla legittimità del comportamento amministrativo, ma una costatazione del venir meno delle condizioni che rendevano necessaria la tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire. La decisione comporta l'archiviazione del procedimento senza accertamento dei diritti e degli obblighi che erano stati inizialmente controversi. Il giudice si è astenuto dal pronunciarsi sulla legittimità della condotta amministrativa, poiché non più rilevante alla luce dei mutamenti fattici successivi. Non sono state disposte condanne al pagamento delle spese di giudizio, conformemente alle regole ordinarie in materia di cessata materia del contendere.

Massima

Quando sopravviene una modificazione della situazione fattuale che costituiva oggetto della controversia relativa al permesso di soggiorno, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo il ricorso per perdita di utilità della sentenza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Alessio Falferi,	Consigliere, Estensore
Paolo Nasini,	Consigliere
per l'annullamento
-del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bologna del 12 agosto 2025, notificato in pari data, codice pratica n. P-BO/L/N/2025/105681, con il quale lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Bologna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in motivi di lavoro subordinato;
-di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati.
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2025, proposto da
Assya Ait-Himi, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Brandalise, Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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