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Sentenza n. 202600752/2026
22 aprile 2026

Sentenza n. 202600752/2026

PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data22 aprile 2026
Numero202600752/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Achraf Chenchour, cittadino straniero, aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna contro il provvedimento della Prefettura di Bologna che aveva rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato. La richiesta era stata formulalmente presentata dal datore di lavoro sig. Amara Abdelkarim in data 13 giugno 2025, quale rappresentante legale della società Amalog SAS, secondo le modalità ordinarie di conversione previste dalla disciplina dei permessi di soggiorno. La Prefettura aveva rigettato tale istanza con provvedimento datato 12 agosto 2025, generando una controversia che il ricorrente ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto alla conversione. La controversia si inscrive nel contesto delle procedure di regolarizzazione del soggiorno dei cittadini extracomunitari e della transizione tra diverse tipologie di permessi funzionali a differenti situazioni occupazionali.

Il quadro normativo

La conversione del permesso di soggiorno tra diverse motivazioni costituisce un istituto disciplinato dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, che consente ai cittadini stranieri di modificare la causale della loro permanenza sul territorio italiano in relazione al mutamento delle loro circostanze personali e professionali. La transizione da permesso di tirocinio a permesso di lavoro subordinato è regolata da specifiche disposizioni amministrative che prevedono condizioni precise circa la sussistenza dei requisiti economici, occupazionali e formali per l'accoglimento della domanda. Le prefetture competenti esercitano il controllo amministrativo sulla conformità delle istanze ai requisiti normativi e procedurali, disponendo dell'ampiezza di valutazione idonea a riconoscere o negare la conversione in base alla ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto.

La questione giuridica

Il punto controverso della controversia riguardava la legittimità del rigetto della domanda di conversione del permesso da parte della Prefettura di Bologna, con il questionamento implicito della correttezza della valutazione dei requisiti amministrativi e procedurali sottesi all'istanza. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del suo diritto a ottenere la conversione, sottintendendo che la Prefettura avesse valutato erroneamente o incompletamente i presupposti di accoglimento della richiesta. Si poneva dunque un conflitto fra la pretesa del ricorrente al riconoscimento della conversione e la decisione amministrativa di diniego, rendendo necessario il giudizio amministrativo per accertare se il rifiuto fosse giustificato oppure se rappresentasse una condotta illegittima della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha condotto l'esame della controversia adottando il criterio della cessazione della materia del contendere, una pronuncia che ricorre quando, nel corso del giudizio, la situazione di fatto sottesa alla controversia subisce mutamento tale da rendere superflua la pronuncia di merito. Tale esito suggerisce che la Prefettura di Bologna, nel corso del procedimento giudiziale, ha provveduto in autotutela ovvero ha disposto la conversione del permesso di soggiorno secondo le modalità richieste dal ricorrente, eliminando così il vizio oggetto dell'impugnazione e determinando l'estinzione della pretesa contenziosa. Il giudice amministrativo, verificata l'avvenuta eliminazione della situazione litigiosa attraverso provvedimenti conformi alle richieste del ricorrente, ha potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere quale soluzione più appropriata per il caso concreto. Tale modalità di conclusione riflette il consolidamento della posizione del ricorrente e il riconoscimento della fondatezza sostanziale delle sue ragioni, sebbene il collegio non abbia reso necessaria una pronuncia di annullamento formale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto all'impugnazione del provvedimento della Prefettura di Bologna che aveva rigettato la conversione del permesso di soggiorno. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, implicando che ciascuna sostenesse le proprie spese senza condanne reciproche, conseguenza tipica della cessazione della controversia. Il collegio ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, prescrivendo così all'amministrazione prefettizia il dovere di dare concreta attuazione alle conseguenze derivanti dalla pronuncia giudiziale, in conformità al principio della soggezione dell'amministrazione alla giurisdizione del giudice.

Massima

La cessazione della materia del contendere comporta il riconoscimento della fondatezza della pretesa del ricorrente quando l'amministrazione provveda in autotutela eliminando il vizio contestato nel corso del giudizio amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Alessio Falferi,	Consigliere, Estensore
Paolo Nasini,	Consigliere
per l'annullamento
-del provvedimento codice pratica n. P-BO/L/N/2025/105687 del 12 agosto 2025, notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Bologna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in motivi di lavoro subordinato, presentata, nell’interesse e per conto del ricorrente Sig. Chenchour, dal datore di lavoro sig. Amara Abdelkarim, quale rappresentante legale di Amalog SAS di Amara Abdelkarim in data 13 giugno 2025,identificativo domanda BO2110547643, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a esso.
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2025, proposto da
Achraf Chenchour, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Brandalise, Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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