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Sentenza n. 202600210/2026
3 febbraio 2026

Sentenza n. 202600210/2026

SILENZIO-INADEMPIMENTO SU PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data3 febbraio 2026
Numero202600210/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, secondo le procedure previste dalla normativa italiana sull'immigrazione. L'amministrazione, tuttavia, non ha provveduto a dare risposta alla domanda nel termine di legge ovvero ha omesso di adottare il provvedimento conclusivo della procedura, configurando così un comportamento di inerzia amministrativa. Il richiedente, dopo l'inutile scadenza dei termini, ha presentato ricorso innanzi al TAR per ottenere il rispetto dell'obbligo amministrativo di dare seguito alla pratica e per far cessare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione. La situazione rappresenta un classico caso di silenzio della pubblica amministrazione su un diritto fondamentale come la permanenza regolare nel territorio dello Stato, con conseguenti gravi pregiudizi per la condizione giuridica e personale del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, il quale stabilisce i termini entro cui l'amministrazione deve provvedere all'esame della domanda e all'emissione del relativo provvedimento. La legge prevede che l'inerzia amministrativa oltre i termini ordinari comporta l'obbligo per il giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine perentorio, secondo quanto disposto dall'articolo 21-bis della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. I ricorsi per silenzio-inadempimento rappresentano strumenti di tutela fondamentali quando l'amministrazione non esercita i propri doveri legislativi, paralizzando il diritto di coloro che attendono una decisione su questioni di rilevanza essenziale. Le sentenze di ottemperanza del TAR su tali materie si inseriscono nel quadro della protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo del cittadino nei confronti dell'inerzia amministrativa.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava l'obbligo dell'amministrazione di provvedere con sollecitudine sulle istanze relative al permesso di soggiorno e se il silenzio prolungato integrasse una vera e propria violazione dei termini procedimentali. Era in discussione se l'amministrazione avesse correttamente rispettato i vincoli temporali imposti dalla legge o se invece fosse configurabile una fattispecie di silenzio-inadempimento tale da giustificare l'intervento giudiziale. La questione toccava inoltre la tutela dell'affidamento del cittadino straniero che, regolarmente istante, aveva diritto a una risposta amministrativa entro un arco temporale ragionevole e predefinito.

La motivazione del giudice

Il collegio ha esaminato la documentazione prodotta e ha verificato che i termini di legge per l'adozione del provvedimento risultavano effettivamente scaduti senza che l'amministrazione avesse provveduto a comunicare alcuna decisione al ricorrente. Il TAR ha ritenuto che l'inerzia amministrativa, protratta oltre i limiti massimi consentiti, integrasse una violazione del principio di legalità e dei diritti procedimentali del ricorrente, tanto più grave considerato l'oggetto della controversia riguardante una materia di diritto personalissimo quale il soggiorno nel territorio nazionale. La sentenza ha sottolineato come l'amministrazione non potesse legittimamente mantenersi nel silenzio prolungato né potesse giustificare tale comportamento con ragioni organizzative o procedurali, essendo tenuta a rispettare i termini di legge indipendentemente dalle proprie condizioni operative. Il collegio ha quindi accolto il ricorso sulla base dell'evidente violazione dei termini amministrativi e dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione competente di adottare il provvedimento relativo al permesso di soggiorno entro un termine perentorio fissato, eventualmente integrato da sanzioni o condanne alle spese di giudizio. La sentenza determina l'obbligo per la pubblica amministrazione di esaminare la pratica e comunicare al ricorrente la decisione adottata in merito alla richiesta, ponendo fine alla situazione di inerzia. Il ricorrente ottiene così la tutela giurisdizionale e la certezza che la propria istanza sarà definitivamente trattata, ripristinando la legalità del procedimento amministrativo violato dal silenzio prolungato.

Massima

L'amministrazione è obbligata a provvedere sulle istanze di permesso di soggiorno entro i termini di legge, e il superamento di tali termini senza alcuna comunicazione al richiedente configura un silenzio-inadempimento che il giudice amministrativo può sanzionare ordinando l'adozione del provvedimento entro un termine perentorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Mara Bertagnolli,	Consigliere
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine alle istanze di convocazione dei Ricorrenti al fine del rilascio di autorizzazione al soggiorno;
per la condanna
della stessa a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2025, proposto da
Aiz Touirtou e Mountassir Touirtou, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, ordina alla Prefettura di Ferrara - Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l'immigrazione, di concludere il procedimento conseguente all'istanza presentata dal ricorrente in data 21 luglio 2025 tramite un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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