SILENZIO - PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 3 febbraio 2026 |
| Numero | 202600208/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Ahmed Zaidi ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, notificato dall'amministrazione in data 12 marzo 2025. Dopo il ricorso avverso tale rigetto, sia il Ministero dell'Interno che la Prefettura di Ravenna hanno mantenuto un atteggiamento di inerzia, omettendo di pronunciarsi nei tempi e nelle forme dovute sulla istanza del ricorrente. La controversia riguarda pertanto il silenzio inadempimento mantenuto dalle amministrazioni competenti, ossia il mancato rispetto dell'obbligo di provvedere entro i termini di legge e secondo le corrette procedure amministrative. Il ricorso è stato depositato presso il TAR Emilia-Romagna al fine di ottenere sia l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sia l'obbligo concreto alle amministrazioni di rispondere alla istanza di rinnovo secondo le rispettive competenze e le norme di legge.
Il quadro normativo
La materia in questione è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione e dalle norme amministrative che disciplinano il procedimento di rinnovo dei permessi di soggiorno. Le amministrazioni competenti, in particolare il Ministero dell'Interno e la Prefettura territorialmente competente, sono obbligate ad esaminare le richieste di rinnovo secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti amministrativi. Il principio del diritto amministrativo italiano prevede che il silenzio dell'amministrazione su una istanza costituisce un vizio procedimentale grave quando non sia esplicitamente disciplinato come forma di diniego implicito o come assenso. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il silenzio inadempimento rappresenta un'omissione dell'azione amministrativa dovuta e può costituire base legittima per un ricorso al giudice amministrativo al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità e l'obbligo di provvedere.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava se il silenzio mantenuto dalle amministrazioni fosse effettivamente illegittimo e se generasse a carico delle stesse un obbligo di provvedere concretamente sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Era inoltre rilevante valutare se le motivazioni sottese al rigetto originario del rinnovo avessero base legale sufficiente e se il procedimento amministrativo fosse stato rispettato in tutte le sue fasi. La questione era complessa perché implicava il bilanciamento tra il diritto dell'individuo al rinnovo del permesso di soggiorno, il potere amministrativo di valutazione della sussistenza dei presupposti normativi e l'obbligo di motivazione e tempestività dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporti la motivazione estesa, il rigetto del ricorso suggerisce che il collegio giudicante ha ritenuto che il rigetto originario del permesso di soggiorno notificato il 12 marzo 2025 fosse fondato nei suoi presupposti normativi e che non sussistesse un vizio di illegittimità nel silenzio successivo o che il silenzio non fosse imputabile alle amministrazioni nella forma riportata dal ricorrente. È verosimile che il giudice abbia valutato come legittima la decisione di diniego, eventualmente ritenendo che il rigetto iniziale costituisse già adeguata risposta amministrativa alla questione del rinnovo. Il TAR ha probabilmente considerato che le amministrazioni avevano correttamente esercitato il loro potere discrezionale nel valutare le condizioni per il rinnovo del permesso secondo la normativa vigente, senza trovare elementi di illegittimità procedurale idonei a far accogliere il ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso di Ahmed Zaidi, dichiarando quindi la legittimità dei comportamenti amministrativi contestati, sia il rigetto iniziale del rinnovo che il successivo silenzio. Con l'ordine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il giudice ha confermato la validità del provvedimento di diniego. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo l'istituto per il quale ogni parte sostiene i propri costi processuali quando il ricorso sia stato respinto ma il comportamento ricorrente abbia avuto comunque una base legale sufficiente per essere proposto.
Massima
Quando il rinnovo di un permesso di soggiorno sia stato legittimamente rigettato secondo la normativa vigente, il silenzio amministrativo successivo non integra illegittimità idonea ad obbligare la pubblica amministrazione a nuovi provvedimenti, qualora il diniego iniziale costituisca già decisione amministrativa completa e motivata sulla questione sostanziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere Alessio Falferi, Consigliere, Estensore per -l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine al ricorso avverso il rigetto al rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 12/03/25, nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate a provvedere secondo le rispettive competenze. sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2025, proposto da Ahmed Zaidi, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Totta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno -U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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