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Sentenza n. 202500525/2025
2 dicembre 2025

Sentenza n. 202500525/2025

REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO

TribunaleTAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data2 dicembre 2025
Numero202500525/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, riconosciutole dall'amministrazione italiana, ha ricevuto un provvedimento di revoca di tale permesso da parte della questura o della prefettura competente. Il ricorrente, ritenendo illegittima tale decisione, ha promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, contestando la legittimità dell'atto di revoca sia dal punto di vista della legittimazione procedurale che dal punto di vista sostanziale. La controversia nasce dal contrasto tra il diritto del ricorrente a mantenere uno status migratorio stabile in Italia e l'esercizio del potere amministrativo di revoca da parte delle autorità competenti.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è regolata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché dalle norme dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di diritto di soggiorno e di diritti fondamentali. Il permesso di soggiorno di lungo periodo costituisce uno status particolare, disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE, che riconosce al suo titolare un diritto di soggiorno di particolare stabilità. La revoca di tale permesso rappresenta un provvedimento gravoso per lo straniero, che deve quindi avvenire solo in presenza di circostanze legittimamente individuate dalla legge e nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza procedurale e tutela dei diritti fondamentali.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, vale a dire se l'amministrazione avesse agito correttamente nell'esercizio del suo potere amministrativo, rispettando i presupposti legali, procedurali e sostanziali richiesti dalla normativa vigente. Era in discussione se i motivi addotti a fondamento della revoca erano effettivamente legittimi secondo la legge, ovvero se non fosse stata violata la procedura prescritta, oppure se fosse stato violato il principio di proporzionalità tra l'interesse amministrativo perseguito e il sacrificio imposto al ricorrente. La sentenza doveva accertare se il ricorrente aveva diritto a conservare il suo status di residente a lungo termine in Italia.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso meriti accoglimento, evidentemente concludendo che il provvedimento amministrativo impugnato fosse viziato sia nel procedimento che nel merito. Il TAR ha presumibilmente accertato che i presupposti normativi per la revoca non sussistevano pienamente, oppure che l'amministrazione non aveva compiuto una corretta istruttoria o aveva violato i diritti procedurali del ricorrente. Il giudice ha probabilmente applicato il principio di legalità sostanziale, verificando che il comportamento dell'amministrazione fosse effettivamente conforme alle norme sulla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. La decisione di accogliere il ricorso rivela che il TAR ha riscontrato un profilo di illegittimità nella condotta dell'amministrazione, tale da rendere il provvedimento annullabile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Di conseguenza, il ricorrente mantiene o recupera il suo status legale di titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia, con la conseguente legittimazione al soggiorno nel territorio nazionale e al godimento dei diritti inerenti a tale posizione giuridica. L'amministrazione è pertanto tenuta a riconoscere il diritto del ricorrente e a conformarsi alla decisione del giudice, eventualmente rilasciando nuova documentazione attestante il permesso di soggiorno.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo costituisce un atto che deve conformarsi scrupolosamente ai presupposti di legge e alle garanzie procedurali, sicché risulta viziata e annullabile quando l'amministrazione non abbia compiuto la necessaria istruttoria o abbia violato i diritti difensivi del ricorrente straniero.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Italo Caso,	Presidente
Caterina Luperto,	Referendario, Estensore
Paola Pozzani,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 7 aprile 2025, con il quale il Questore di Piacenza ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e, contestualmente, ha rifiutato l’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno presentata il 18 aprile 2023.
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Wally Salvagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Piacenza, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte resistente l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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