DECRETO CAT. A 12/2021 DEL 28.10.2021, COMUNICATO IN DATA 17.3.2022 CON IL QUALE IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LATINA HA RIFIUTATO L’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER “LAVORO AUTONOMO”
| Tribunale | TAR LAZIO - LATINA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 1 aprile 2026 |
| Numero | 202600327/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo contro il Questore della Provincia di Latina, impugnando il decreto del 28 ottobre 2021, comunicato il 17 marzo 2022, con il quale l'autorità di pubblica sicurezza ha rifiutato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il ricorrente, che già possedeva un permesso di soggiorno per esercitare un'attività lavorativa in proprio, aveva chiesto il prolungamento della validità della documentazione di soggiorno al fine di continuare a svolgere la propria attività economica in Italia. Il Questore, svolgendo una valutazione discrezionale sulla permanenza dei presupposti legali, ha emanato un provvedimento di rigetto, ritenendo che non sussistessero più le condizioni per il rinnovo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina, sostenendo che la decisione dell'amministrazione fosse illegittima sotto diversi profili.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, e dalle relative norme attuative che stabiliscono i requisiti sostanziali e procedurali per il rilascio e il rinnovo della documentazione di soggiorno. L'articolo 25 del decreto legislativo, come modificato negli anni, individua le categorie di stranieri che possono soggiornare in Italia per motivi di lavoro, comprendendo sia i lavoratori subordinati sia i lavoratori autonomi. L'esercizio del potere amministrativo in questa materia è rimesso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, in particolare ai Questori, che devono verificare il sussistere delle condizioni di legge e valutare, secondo i criteri della discrezionalità amministrativa vincolata, se il soggiorno dello straniero rimane opportuno e conforme alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza. La disciplina prevede inoltre l'obbligo di una motivazione adeguata del provvedimento di rifiuto, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni centrali relative alla legittimità del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno: se cioè il Questore avesse correttamente accertato la venuta meno dei presupposti legali per il mantenimento dello status di lavoratore autonomo straniero, se avesse esercitato il suo potere discrezionale in modo logico e coerente, e se il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato secondo i canoni del diritto amministrativo. In particolare, occorreva stabilire se il ricorrente possedesse ancora i requisiti di reddito, di stabilità dell'attività economica, di rispetto delle norme tributarie e previdenziali, o di altri elementi richiesti dalla normativa per il mantenimento della qualifica di lavoratore autonomo. La controversia riguardava l'equilibrio tra il potere amministrativo dell'autorità di pubblica sicurezza e i diritti di soggiorno dello straniero, in un contesto dove la discrezionalità deve essere comunque proporzionata e fondata su una corretta istruttoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha esaminato se il provvedimento amministrativo fosse correttamente fondato su una istruttoria adeguata e se la Pubblica Amministrazione avesse ragionevolmente accertato la perdita dei requisiti necessari per il rinnovo della documentazione. Il collegio giudicante ha approfondito gli elementi di fatto sottoposti a valutazione, verificando se le ragioni del rifiuto fossero coerenti con la normativa applicabile e logicamente supportate dai dati acquisiti dal Questore durante l'istruttoria. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente non manteneva più le caratteristiche richieste dalla legge per continuare a soggiornare in qualità di lavoratore autonomo, sia che riguardassero la continuità reddituale dell'attività, sia la conformità alle disposizioni tributarie e previdenziali, sia la permanenza dell'idoneità sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Il TAR ha quindi concluso che la Pubblica Amministrazione aveva esercitato correttamente il suo potere discrezionale, fondando il rifiuto su presupposti di fatto correttamente accertati e su un ragionamento giuridico conforme ai principi generali del diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando per intero la legittimità del decreto emanato dal Questore della Provincia di Latina in data 28 ottobre 2021. La sentenza è divenuta esecutiva, vincolando il ricorrente al rispetto del provvedimento amministrativo e imponendogli di conformarsi al rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Con il rigetto del ricorso, il ricorrente ha esaurito la tutela giurisdizionale ordinaria in materia amministrativa e, qualora intendesse proseguire in azioni legali, potrebbe esperire solamente i rimedi straordinari previsti dall'ordinamento, quali il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Massima
Il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza è legittimo quando fondato su una corretta istruttoria amministrativa che accerti la venuta meno dei presupposti normativi richiesti dalla legge per il mantenimento di tale qualifica.
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