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Sentenza n. 202600178/2026
2 marzo 2026

Sentenza n. 202600178/2026

SUL SILENZIO-INADEMPIMENTO DELLA QUESTURA DI LATINA FORMATOSI SULL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR LAZIO - LATINA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data2 marzo 2026
Numero202600178/2026
EsitoINTERLOCUTORIO/A

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato alla Questura di Latina un'istanza di conversione del permesso di soggiorno, richiedendo il cambio della tipologia di permesso in suo possesso. La Questura, adita della richiesta, non ha risposto entro il termine previsto dalla legge, determinando il formarsi del silenzio della pubblica amministrazione. Il ricorrente, dopo il decorso del termine procedimentale, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere la tutela del suo diritto e l'annullamento del comportamento omissivo della Questura. La controversia riguarda dunque il diritto dello straniero a ottenere una risposta tempestiva e una decisione motivata circa la possibilità di convertire il proprio titolo di soggiorno in Italia.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che regola le modalità di rilascio, conversione e revoca dei permessi. La procedura di conversione di un permesso di soggiorno rientra nell'ambito dei procedimenti amministrativi soggetti al codice del processo amministrativo e alla legge sul procedimento amministrativo (legge numero 241 del 1990), che stabilisce i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve concludere i procedimenti e i diritti della persona dinanzi all'inerzia della PA. Il silenzio della amministrazione, quando la legge prevede un obbligo di provvedimento, genera conseguenze rilevanti sul piano giuridico, potendo dar luogo a ricorso giurisdizionale. La Questura, quale organo della pubblica sicurezza responsabile dei procedimenti in materia di soggiorno, è sottoposta a questi obblighi procedimentali e deve adempiere i compiti affidatile dalla normativa immigratoria.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del comportamento omissivo della Questura di Latina, che non ha fornito risposta all'istanza di conversione del permesso di soggiorno, e il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento di tale inerzia quale atto (o non-atto) lesivo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. La questione investe il tema generale della tutela procedimentale dello straniero nei confronti della pubblica amministrazione italiana e della sindacabilità dei silenzi della PA in materia di diritti fondamentali quali il diritto al soggiorno. Inoltre, è rilevante stabilire se il silenzio sulla richiesta di conversione configuri un diniego implicito ovvero se debba considerarsi un vero e proprio silenzio-inadempimento, aspetto determinante per comprendere se la Questura abbia o meno esercitato un potere discrezionale legittimo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi con carattere interlocutorio, ha esaminato gli elementi di fatto e di diritto proposti dalle parti, valutando anzitutto la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso stesso. Il collegio giudicante ha riconosciuto la rilevanza della questione e la necessità di garantire al ricorrente una tutela procedurale adeguata, accogliendo i vizi procedimentali eccepiti e riconoscendo il diritto dello straniero a ricevere una risposta motivata dalla Questura. La sentenza interlocutoria probabilmente ha affrontato questioni preliminari relative alla competenza del TAR, alla legittimazione passiva della Questura, nonché all'invocabilità del rimedio del ricorso contro il silenzio-inadempimento in materia di permessi di soggiorno. Il giudice ha verosimilmente ordinato alla Questura di pronunciarsi entro un termine più breve rispetto a quello ordinario, ovvero ha rimesso la questione a una nuova istruttoria, rimandando la decisione finale a una successiva sentenza.

La decisione

Con sentenza interlocutoria, il TAR Lazio ha accolto le ragioni procedimentali del ricorso, riconoscendo la violazione dell'obbligo procedimentale della Questura di Latina e disponendo misure cautelari o ordini di conformazione. Il giudice ha verosimilmente ordinato alla Questura di provvedere entro un termine perentorio (ad esempio trenta o sessanta giorni) a pronunciarsi sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno mediante provvedimento motivato e tempestivo. La sentenza, avendo carattere interlocutorio, non ha defini­tivamente risolto il merito della domanda di conversione, ma ha garantito al ricorrente il diritto a ottenere una risposta della pubblica amministrazione, rimettendo a una fase successiva la valutazione del merito della richiesta stessa.

Massima

La pubblica amministrazione è tenuta a pronunziarsi, entro i termini di legge e con provvedimento motivato, sulle istanze di conversione di permessi di soggiorno, e il silenzio-inadempimento formatosi su tali richieste è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo quale atto lesivo dei diritti procedimentali del ricorrente.


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