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Sentenza n. 202602301/2026
6 febbraio 2026

Sentenza n. 202602301/2026

ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO A PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1030755) - ACCESSO AI DOCUMENTI - RISARCIMENTO DANNI

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data6 febbraio 2026
Numero202602301/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato un'istanza presso l'amministrazione competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, presumibilmente sulla base di un titolo idoneo secondo la normativa vigente. Dinanzi all'inerzia dell'amministrazione nel provvedere sulla richiesta entro i termini di legge, il ricorrente ha deciso di esperire ricorso amministrativo presso il Tribunale amministrativo. Nel contempo ha chiesto anche l'accesso ai documenti relativi al proprio fascicolo istruttorio per verificare lo stato di avanzamento della pratica. Inoltre ha avanzato una pretesa di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata adozione tempestiva del provvedimento amministrativo richiesto, prospettando un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale legato all'ingiustificata prolungazione dei tempi procedurali.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che stabilisce le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza e definisce i criteri secondo i quali un cittadino straniero può ottenere il riconoscimento di tale status. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di provvedere sulle istanze rivolte dai cittadini entro i termini legalmente previsti, secondo il principio di trasparenza amministrativa e di rispetto dei tempi procedurali. L'accesso ai documenti amministrativi è garantito dal decreto legislativo 33 del 2013 per assicurare ai cittadini la conoscenza e il controllo dell'attività amministrativa. Il Tribunale amministrativo regionale è competente a giudicare i ricorsi avverso gli atti e i comportamenti dell'amministrazione centrale e periferica, incluse le fattispecie di ritardo o inerzia amministrativa.

La questione giuridica

La controversia ruotava intorno alla legittimità del ricorso proposto per il riconoscimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sulla istanza di cittadinanza e intorno alla possibilità di cumulare nel medesimo ricorso la domanda di accertamento dell'obbligo, quella di accesso agli atti e quella di risarcimento dei danni. Il giudice amministrativo doveva valutare se il ricorso possedesse i presupposti di ammissibilità richiesti dalla legge, vale a dire la legittimazione attiva del ricorrente, l'interesse ad agire concreto e attuale, il rispetto dei termini procedurali e la corretta formulazione della domanda. Una questione centrale era se il ricorso fosse stato proposto correttamente dal punto di vista processuale o se difettassero le condizioni per la sua prosecuzione nel merito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il ricorso soffrisse di vizi procedurali tali da renderlo inammissibile e ha quindi pronunciato sentenza di improcedibilità senza entrare nel merito della controversia. Questa pronuncia indica che il collegio giudicante ha riscontrato l'assenza di uno o più presupposti processuali essenziali per la prosecuzione della causa, indipendentemente dalla fondatezza intrinseca delle pretese del ricorrente. Il giudice, affermando l'improcedibilità, ha dichiarato che il ricorso non poteva procedere ulteriormente presso di sé, escludendo una decisione nel merito circa l'obbligo della PA di provvedere sulla istanza di cittadinanza. Tale conclusione implica che il vizio riscontrato era di natura processuale e non poteva essere sanato nel corso del giudizio amministrativo.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando quindi la cessazione del procedimento senza giungere a una pronuncia sulle questioni di merito relative all'obbligo della amministrazione di provvedere sulla istanza di cittadinanza. La sentenza non ha dato seguito alle domande di accertamento dell'obbligo a provvedere, di accesso ai documenti amministrativi e di risarcimento dei danni, rimettendo il ricorrente alla ricerca di altri rimedi procedurali eventualmente disponibili secondo l'ordinamento. Le spese del giudizio sono state presumibilmente a carico del ricorrente, secondo l'ordinaria allocazione della responsabilità in caso di sentenza sfavorevole nel processo amministrativo.

Massima

L'improcedibilità del ricorso per accertamento dell'obbligo a provvedere su istanza di cittadinanza può essere dichiarata ove il ricorso manchi dei presupposti processuali essenziali, indipendentemente dal merito della domanda di provvedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ
del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura in ordine all’istanza di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-;
- alla mancata ostensione degli atti richiesti con istanza di accesso, rimasta totalmente inevasa;
- alla mancata comunicazione e accessibilità dell'atto depositato sulla piattaforma SEND, il cui contenuto non è stato in alcun modo reso conoscibile al ricorrente;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza,
- di rendere integralmente accessibile il fascicolo procedimentale;
- di assicurare la piena conoscibilità dell'atto depositato su SEND, quale esso sia;
- di concludere il procedimento adottando un provvedimento conclusivo legittimo, motivato e comunicato nelle forme di legge;
E PER LA CONDANNA
delle Amministrazioni intimate, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.,
a provvedere sulle suddette istanze entro il termine perentorio che sarà fissato dall'Ecc.mo Tribunale, con eventuale nomina di Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. per l'ipotesi di perdurante inottemperanza;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'inopponibilità al ricorrente della presunta notificazione digitale dell'atto depositato su SEND, in difetto di effettiva conoscibilità, e per ogni conseguente declaratoria utile, ivi compresa la remissione in termini ex art. 37 c.p.a., ove ritenuta necessaria.
sul ricorso numero di registro generale 14042 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Poberejskii, con domicilio eletto presso lo studio Davide Poberejski in Milano, via Borromei 2;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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