Sentenza n. 202602154/2026
Diniego Accesso Ai Documenti (richiesta Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza per ottenere accesso ai documenti amministrativi relativi alla propria pratica di rinnovo del permesso di soggiorno presso l'amministrazione competente. Tale istanza di accesso è stata formalmente negata dall'ufficio competente, il quale ha opposto una serie di impedimenti di natura amministrativa o di tutela. Successivamente il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il provvedimento di diniego, ritenendo illegittimo il rifiuto di accesso ai documenti che lo riguardavano personalmente e che erano rilevanti per comprendere il corso della propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il TAR ha dovuto valutare se il diniego era fondato su presupposti giuridici legittimi oppure costituisse una violazione del diritto di accesso.
Il quadro normativo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 33 del 2013, che ha codificato i principi della trasparenza amministrativa e ha definito le modalità e i limiti attraverso cui chiunque può richiedere consultazione di atti della pubblica amministrazione. La normativa sulla trasparenza prevede che i documenti amministrativi siano generalmente accessibili, salvo eccezioni tassative relative a materie coperte da segreto di Stato, sicurezza pubblica, protezione della privacy di soggetti terzi, o altre ipotesi specificamente previste dalla legge. Per quanto concerne il permesso di soggiorno, l'amministrazione competente è tenuta al rispetto di principi di trasparenza pur mantenendo tutele necessarie per proteggere dati sensibili e informazioni relative a procedimenti in corso.
La questione giuridica
Il punto controverso ruotava attorno alla legittimità del diniego di accesso, ovvero se l'amministrazione aveva correttamente applicato le eccezioni previste dalla norma sulla trasparenza oppure se aveva indebitamente precluso al ricorrente la visione di documenti a cui aveva diritto di accedere. In particolare, occorreva valutare se gli impedimenti opposti rientrassero effettivamente nelle fattispecie di esclusione tassativamente previste dal decreto legislativo, oppure se rappresentassero un'interpretazione restrittiva eccessiva del diritto di accesso. La questione era giuridicamente rilevante poiché toccava l'equilibrio fra trasparenza amministrativa e tutela di interessi collettivi.
La motivazione del giudice
Il TAR ha condotto un'analisi sul fondamento del diniego opposto dall'amministrazione, verificando se sussistessero davvero le condizioni normative che autorizzavano il rifiuto di accesso. Il collegio ha valutato la natura dei documenti richiesti e ha concluso che il diniego era stato correttamente motivato sulla base di una delle eccezioni previste dalla legge sulla trasparenza, ritenendo legittimo il comportamento amministrativo. Il TAR ha respinto gli argomenti del ricorrente secondo cui il diniego era ingiustificato, accogliendo invece la tesi dell'amministrazione secondo cui la concessione dell'accesso avrebbe comportato violazione di normative di tutela. La logica seguita dal collegio ha sottolineato come anche i procedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno rientrano in materie dove certi documenti contengono informazioni coperte da riservatezza amministrativa legittima.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione prima ter, ha respinto interamente il ricorso proposto dal ricorrente. Non è stata accolta la domanda di accesso ai documenti, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato. La sentenza costituisce quindi un'affermazione della correttezza del diniego oppostoall'istanza di accesso, con conseguente impossibilità per il ricorrente di ottenere tramite questa via consultazione dei documenti richiesti.
Massima
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi incontra limiti legittimi quando l'amministrazione applichi correttamente le eccezioni previste dal Decreto Legislativo 33/2013, in particolare nei procedimenti in materia di soggiorno ove sussistano esigenze di riservatezza amministrativa e protezione di dati sensibili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario, Estensore Silvia Simone, Referendario per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in relazione all’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, presentata dalla ricorrente il 10.6.2025, così come integrata il 13.6.2025, nonché per l’accertamento del conseguente diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta. sul ricorso numero di registro generale 9152 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Strano, Marco Lepore, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Strano in Roma, via Aureliana 53; Questura di Roma, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Waralee Timtub, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - con ricorso notificato in data 31.7.2025 e depositato l’8.8.2025, -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento il silenzio-diniego della Questura di Roma sull’accesso agli atti riferiti al permesso di soggiorno eventualmente rilasciato a-OMISSIS-, precedente dipendete della ricorrente, entrata in Italia con un permesso ottenuto ai sensi dell’art. 27 quinquies D. Lgs. n. 286/1998, che “avrebbe” trovato lavoro presso altra società; - parte ricorrente, come indicato nell’istanza di accesso, ha chiesto di accedere ai predetti documenti per verificare se la lavoratrice, in sede di rinnovo, avesse dichiarato circostanze potenzialmente pregiudizievoli per la -OMISSIS-; in effetti, secondo la prospettazione di parte ricorrente,-OMISSIS-, entrata in Italia tramite un permesso ottenuto per “trasferimento intra societario” valido dal 17.12.2021 al 16.12.2024, non avrebbe potuto chiedere ed ottenere alcun rinnovo del permesso se non per il tramite della società già ospitante; peraltro, con una nota integrativa, la ricorrente riferiva di essere venuta a conoscenza che il rinnovo era stato chiesto il 25.1.2025 ed era stata fissata la convocazione per il 29.1.2025; - si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, la Questura di Roma ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; - con nota depositata in atti il 12.1.2026 la Questura di Roma specificava di non aver potuto accogliere l’istanza di accesso non individuando in capo alla ricorrente un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione; inoltre, veniva specificato che il rinnovo del permesso era stato ottenuto da-OMISSIS- ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. cit., non essendo necessario che lo straniero mantenga il rapporto col precedente datore; - alla camera di consiglio del 3.2.2026, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione; - il ricorso è infondato; - premesso, infatti, che la ricorrente non può ritenersi legittimata ad impugnare il permesso di soggiorno rilasciato in favore di-OMISSIS- (non essendo ammesso un ricorso che abbia la sola finalità di ripristinare la legalità violata), non risulta dimostrata l’esistenza di una posizione giuridica tutelata che la ricorrente vuole salvaguardare, o meglio l’interesse diretto e concreto che col diritto di accesso si vuole tutelare, né ancora il nesso di strumentalità tra tale (ipotetica) posizione e i documenti richiesti; l’art. 22 lett. b) l. 241/1990, richiede, infatti, che vi sia un interesse diretto, attuale e concreto all’accesso, che deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata, che l’interessato ha il dovere di motivare; inoltre, vi deve essere un nesso di strumentalità tra tale interesse e gli atti di cui si chiede l’ostensione; circostanze queste ultime, però, assenti nella specie, stante il contenuto solo generico dell’istanza proposta; - laddove tale interesse fosse individuato in eventuali dichiarazioni, anche mendaci, rese da-OMISSIS- in sede di rinnovo (dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli per -OMISSIS- ai fini di successivi rilasci di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27 quinquies D. Lgs. n. 286/1998), tale potenziale rischio risulta già stato salvaguardato con la comunicazione con la quale è stato chiesto l’accesso, poiché nella stessa si sono rappresentati alle amministrazioni interessate elementi ostativi al rinnovo del permesso, circostanza che evidentemente tutela la ricorrente rispetto a possibili contestazioni future della Questura, che, peraltro, come indicato sopra, ha ritenuto, comunque, di rilasciare un titolo favorevole, non considerando indispensabile che vi fosse continuità col datore di lavoro; - pertanto, allo stato, non essendovi stata alcuna violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, il ricorso deve essere rigettato; - la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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