Sentenza n. 202606924/2026
Diniego Accesso Alle Misure Di Accoglienza In Favore Dei Richiedenti La Protezione Internazionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso il diniego delle misure di accoglienza deciso dalla Prefettura di Roma con provvedimento del 4 luglio 2025, notificato il 11 luglio 2025. Si tratta di una persona che chiedeva l'inserimento nel sistema straordinario di accoglienza, probabilmente nel contesto di una procedura di richiesta di protezione internazionale. La controversia era stata sottoposta al TAR Lazio e la causa era stata trattenuta in decisione nell'udienza del 25 febbraio 2026. Tuttavia, il 24 febbraio 2026, cioè durante il procedimento giudiziale e prima della sentenza, l'amministrazione (Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Roma) ha depositato una nota comunicando l'avvenuto ingresso del ricorrente presso un Centro di Accoglienza Straordinaria, accogliendo così la sua pretesa.
Il quadro normativo
La sentenza opera nel contesto della disciplina sulle misure di accoglienza per i richiedenti asilo e protezione internazionale, normata dal decreto legislativo numero 142 del 2015 e dalla legislazione amministrativa sui centri di accoglienza straordinaria. Il diritto all'accoglienza costituisce un diritto fondamentale garantito sia dalla normativa nazionale che dalle convenzioni internazionali sulla protezione dei rifugiati e delle persone vulnerabili. La procedura seguita dal giudice amministrativo si riferisce all'istituto della cessazione della materia del contendere, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, che consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio quando la pretesa del ricorrente sia stata sopravvenuta accoglienza della pubblica amministrazione prima della pronuncia della sentenza. La sentenza richiama inoltre le norme sulla protezione dei dati personali, specificamente il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento UE numero 2016/679 (GDPR), poiché il ricorrente aveva chiesto che le sue generalità fossero oscurate nel provvedimento.
La questione giuridica
Il punto controverso era se l'amministrazione fosse tenuta a concedere l'accesso alle misure di accoglienza al ricorrente, sulla base dei presupposti richiesti dalla normativa vigente. La questione riguardava il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere l'inserimento nel sistema di accoglienza straordinaria e il fondamento giuridico di un eventuale diniego da parte della Prefettura. Tuttavia, la questione è stata resa giuridicamente superflua dal fatto che l'amministrazione stessa ha riconosciuto il diritto durante il corso del giudizio, fornendo una risposta positiva alla pretesa del ricorrente senza attendere la pronuncia del giudice. La controversia si è così trasformata da una disputa sul merito in una fattispecie di estinzione del processo per mutamento della situazione di fatto.
La motivazione del giudice
Il TAR ha rilevato, attraverso la nota depositata il 24 febbraio 2026, che l'amministrazione aveva già provveduto a inserire il nominativo del ricorrente presso il Centro di Accoglienza Straordinaria indicato negli atti di causa, dando così concreta attuazione alla pretesa sottesa al ricorso amministrativo. Di conseguenza, il collegio ha valutato che la controversia aveva perso la sua ragione d'essere e gli elementi costitutivi della fattispecie di cessazione della materia del contendere risultavano pienamente integrati. La situazione processuale configurava il caso di una "ottemperanza" spontanea della pubblica amministrazione durante il procedimento, eliminando in radice la necessità di una pronuncia di merito e di un eventuale annullamento del provvedimento originario. Il giudice ha dunque correttamente applicato il principio secondo il quale, quando viene meno l'interesse dedotto in giudizio per effetto di una sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dal ricorrente, il processo deve essere dichiarato estinto per venir meno della materia del contendere, essendo divenuta fisiologicamente vana la continuazione del giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso numero 9149 del 2025 proposto dal ricorrente. Ha pronunciato la compensazione delle spese di lite tra le parti, significando che ciascuno sopporta le proprie spese, poiché la lite si è risolta per adempimento spontaneo della pubblica amministrazione piuttosto che per condanna giudiziale. Ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così l'efficacia dell'inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza. Ha inoltre disposto, a tutela della dignità e della privacy del ricorrente secondo le norme sulla protezione dei dati personali, l'oscuramento delle generalità nel testo della sentenza pubblicata.
Massima
Quando l'amministrazione pubblica accoglie spontaneamente la pretesa del ricorrente prima della pronuncia della sentenza amministrativa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere estinguendo il ricorso senza pronunciarsi nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Politi, Presidente Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore Alberto Ugo, Primo Referendario per l'annullamento del diniego delle misure di accoglienza con provvedimento della Prefettura di Roma, prot. n. -OMISSIS- del 04.07.2025, notificato tramite PEC al difensore in data 11.07.2025, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con istanza cautelare di sospensione. sul ricorso numero di registro generale 9149 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto il ricorso proposto avverso il diniego di accesso alle misure di accoglienza, specificata in atti; Vista la costituzione delle amministrazioni intimate; Rilevato che la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026; Considerato che, con nota depositata il 24 febbraio 2026, l’amministrazione ha dato atto dell’avvenuto ingresso del nominativo dell’istante presso il CAS indicato in atti; Considerato di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in presenza dei presupposti di legge; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presenteprovvedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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