Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA9 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202606445/2026

Rigetto Istanza Di Ammissione Alle Misure Di Accoglienza In Favore Dei Richiedenti Protezione Internazionale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il provvedimento della Prefettura di Roma (Servizio Asilo e Immigrazione, Area IV) del 23 maggio 2025, con il quale era stata respinta la sua richiesta di accesso alle misure di accoglienza ordinaria e straordinaria previste dal decreto legislativo 142/2015. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Andrea Dini Modigliani, aveva impugnato il diniego sostenendo che ne sussistevano i presupposti normativi e che le misure di accoglienza costituivano un diritto riconosciuto dal legislatore ai soggetti in situazione di fragilità e protezione. Successivamente il ricorrente ha depositato ulteriori motivi aggiunti il 6 agosto 2025, per impugnare anche un decreto della Prefettura emesso l'8 luglio 2025 che confermava il mancato accesso alle stesse misure. La causa è stata discussa nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2026, ma il giorno precedente l'amministrazione ha depositato una nota con la quale ha informato il tribunale dell'avvenuto ingresso del ricorrente presso un Centro di Accoglienza Straordinaria designato dalla Prefettura, così rendendo la controversia priva di oggetto.

Il quadro normativo

La disciplina delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2015, numero 142, che ha recepito la direttiva europea sulla accoglienza e definisce i diritti e i doveri dei soggetti che richiedono protezione nel territorio nazionale. Gli articoli 9 e 11 del decreto prevedono l'accesso a misure di accoglienza ordinaria in strutture dedicate e a misure straordinarie in situazioni di necessità, con l'obiettivo di garantire condizioni dignitose di vita durante i procedimenti di riconoscimento della protezione. La procedura impugnata davanti al tribunale amministrativo si colloca nell'ambito dei ricorsi contro i provvedimenti amministrativi della Prefettura e richiede una verifica della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nel valutare i presupposti per l'accesso alle misure stesse. Il diritto amministrativo italiano riconosce inoltre il principio della cessazione della materia del contendere come causa di estinzione della controversia quando viene meno l'interesse alla causa.

La questione giuridica

La controversia riguardava il diritto del ricorrente di accedere alle misure di accoglienza garantite dalla legge e la legittimità del diniego opposto dalla Prefettura di Roma, che aveva ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'ordinamento per tale accesso. Il ricorrente contestava sia il primo diniego del maggio 2025 che il successivo decreto confermativo di luglio 2025, evidenziando che l'amministrazione avrebbe operato in violazione dei criteri normativi stabiliti dal decreto legislativo 142/2015 e dunque arbitrariamente. La questione giuridica sottesa comportava l'accertamento della corretta applicazione della normativa sull'accoglienza dei richiedenti protezione e il controllo sulla correttezza del procedimento amministrativo seguito dalla Prefettura nel negare l'accesso alle misure protettive. La rilevanza della questione era significativa perché attiene al diritto all'accoglienza e alla dignità della persona umana in una fase delicata della procedura di protezione internazionale.

La motivazione del giudice

Il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di non dover entrare nel merito della controversia poiché durante il corso del processo, il 10 febbraio 2026, l'Ufficio Territoriale del Governo e la Prefettura hanno dato atto dell'avvenuto inserimento del ricorrente presso un Centro di Accoglienza Straordinaria, provvedendo così a realizzare quanto il ricorrente chiedeva mediante il ricorso. La circostanza che l'amministrazione abbia spontaneamente provveduto a conformarsi alla pretesa dedotta in ricorso prima della pronuncia definitiva del giudice ha determinato la cessazione della materia del contendere, il che significa che viene meno l'interesse concreto a una pronuncia di annullamento del diniego originario, stante che il ricorrente ha ormai ottenuto ciò che chiedeva. Il tribunale ha inoltre ritenuto opportuno, nella prospettiva di tutela della dignità del ricorrente e conformemente ai principi della protezione dei dati personali contenuti nel decreto legislativo 196/2003 e nel Regolamento UE 679/2016, di ordinare l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza al fine di garantire la privacy di soggetto particolarmente vulnerabile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la controversia non sussistesse più nelle forme originariamente prospettate poiché l'amministrazione aveva dato esecuzione a quanto richiesto dal ricorrente provvedendo al suo inserimento presso un Centro di Accoglienza Straordinaria. È stata disposta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, conformemente al principio per il quale quando la controversia cessa per fatto dell'amministrazione non vi è ragione di attribuire completamente i costi a nessuna delle parti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, affinché risultasse ufficialmente concluso il procedimento, e sono stati oscurati i dati identificativi del ricorrente a tutela della sua riservatezza e dignità personale, secondo le previsioni della normativa sulla protezione dei dati.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo l'amministrazione provvede a conformarsi alla pretesa del ricorrente, la causa si estingue per cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Politi,	Presidente
Filippo Maria Tropiano,	Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano,	Primo Referendario
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento della Prefettura di Roma, Servizio Asilo e Immigrazione, Area IV, del 23.5.2025, che ha respinto la richiesta di accesso alle misure di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 presentata dal ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\8\2025:
del decreto della Prefettura di Roma, Area IV, emesso l'8.7.2025, prot. uscita n. -OMISSIS-, avente ad
oggetto il mancato accesso del sig. -OMISSIS- alle misure di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs.
142/2015 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dini Modigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto avverso il diniego di accesso alle misure di accoglienza, specificata in atti;
Vista la costituzione delle amministrazioni intimate;
Rilevato che la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026;
Considerato che, con nota depositata il 10 febbraio 2026, l’amministrazione ha dato atto dell’avvenuto ingresso del nominativo dell’istante presso il CAS indicato in atti;
Considerato di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in presenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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