Sentenza n. 202602936/2026
Atto Del Governo N. 230 - Schema Di Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri Di Ripartizione Della Quota Dell’otto Per Mille Dell’irpef Devoluta Alla Diretta Gestione Statale Per Il 2023 Concernente Gli Interventi Relativi Alla Categoria «assistenza Ai Rifugiati E Ai Minori Stranieri Non Accompagnati»
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fondazione Terre des Hommes Italia ET, organizzazione non governativa che opera nel settore della tutela dei minori e dell'assistenza ai soggetti vulnerabili, ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al fine di impugnare i provvedimenti relativi alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato per l'anno 2023, nella categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati". La ricorrente aveva presentato istanza di finanziamento secondo le procedure stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma è stata successivamente esclusa dal finanziamento. La fondazione ha prima impugnato l'Atto del Governo n. 230 e i relativi preavvisi di rigetto, e in seguito ha aggiunto motivi di ricorso contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2025 che ha definitivamente ripartito le risorse tra i progetti idonei, escludendo il suo progetto dalla graduatoria finale. La controversia riguarda quindi la legittimità sia dei criteri di valutazione utilizzati che della procedura amministrativa seguita per l'attribuzione dei fondi pubblici destinati all'assistenza ai minori stranieri e ai rifugiati.
Il quadro normativo
L'otto per mille dell'IRPEF costituisce un meccanismo costituzionalmente previsto e disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi per consentire ai contribuenti di destinare una quota della propria imposta sul reddito a finalità sociali, umanitarie, scientifiche e culturali. La quota destinata allo Stato viene gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso specifiche procedure amministrative volte a ripartire le risorse mediante selezione di progetti presentati da enti pubblici e privati che operano nei settori indicati. La ripartizione avviene mediante decreti del Presidente del Consiglio che individuano i criteri di valutazione, i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari, nonché le modalità di istruttoria e di approvazione dei progetti. Tale procedura è soggetta ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di trasparenza, di parità di trattamento, di proporzionalità e di correttezza dell'azione amministrativa, oltre che ai vincoli derivanti dai principi costituzionali di uguaglianza e di effettivo accesso alla tutela dei diritti.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa riguarda se la procedura di ripartizione dell'otto per mille per l'anno 2023 e i provvedimenti di esclusione della ricorrente dai finanziamenti fossero conformi alla legge e ai principi generali dell'ordinamento amministrativo. La ricorrente contestava evidentemente la legittimità del procedimento amministrativo, potendo lamentare violazioni relative ai criteri di valutazione impiegati, all'adeguatezza della motivazione dell'esclusione, al rispetto del contraddittorio, oppure alla violazione di principi di trasparenza e di correttezza nell'istruttoria dei progetti. La complessità della questione risiedeva nel verificare se l'amministrazione avesse operato in conformità alle proprie regole procedurali, se avesse applicato i criteri in modo imparziale e uniforme a tutti i richiedenti, e se avesse fornito una motivazione adeguata e comprensibile delle ragioni dell'esclusione del progetto della fondazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver assunto le deduzioni delle parti e esaminato gli atti allegati al ricorso, ha ritenuto di accogliere la posizione dell'Amministrazione, respingendo il ricorso sia nella forma originaria che nei motivi aggiunti successivamente introdotti. Tale decisione implica che il Collegio ha valutato il procedimento amministrativo come correttamente gestito, ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero legittimi e conformi alla normativa applicabile. Il giudice ha evidentemente accertato che l'esclusione della ricorrente era fondata su una corretta applicazione dei criteri prestabiliti, che la procedura era stata condotta secondo le regole stabilite dall'amministrazione, e che non erano stati violati né il diritto procedimentale della ricorrente né i principi generali del diritto amministrativo. Il respingimento del ricorso segnala quindi che, sotto il profilo della legittimità amministrativa, l'operato della Presidenza del Consiglio risultava ineccepibile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso introduttivo proposto dalla Fondazione Terre des Hommes Italia ET e i motivi aggiunti successivamente introdotti, dichiarando le spese compensate tra le parti. Tale respingimento comporta che la Fondazione rimane esclusa dai finanziamenti relativi alla ripartizione dell'otto per mille per l'anno 2023, nella categoria dedicata all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, e che i provvedimenti amministrativi impugnati mantengono piena efficacia. La pronuncia è ormai divenuta definitiva e non è soggetta a ulteriore impugnazione in sede amministrativa, ferma restando la possibilità di ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste per i ricorsi amministrativi.
Massima
La legittimità della procedura amministrativa di ripartizione dei fondi dell'otto per mille non può essere sindacata se l'amministrazione ha applicato correttamente i criteri valoriali prestabiliti e ha operato secondo le regole procedurali da essa medesima fissate, senza violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli enti richiedenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Politi, Presidente, Estensore Filippo Maria Tropiano, Consigliere Matthias Viggiano, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 230 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati»”; - della nota prot. DICA-0017435-P del 10 giugno 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0011852-P-12/04/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0011852-P del 12 aprile 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. AR 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. AR 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. AR 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 870 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fondazione Terre des Hommes Italia ET, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Ciro Cafiero, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Sardegna, n. 14, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 Solidarietà e sviluppo società cooperativa ed impresa sociale, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti successivamente proposti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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