Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 marzo 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202604681/2026

Circolare Ministeriale Prot. N. 26185/2025: Prime Istruzioni Operative Relative Alle Disposizioni Urgenti In Materia Di Cittadinanza Nella Parte In Cui Definiscono “italiani Per Beneficio Di Legge” I Minori Registrati O Da Registrare Ai Sensi Dell’art. 4 Della Legge N. 91/1992

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Confederazione degli italiani nel mondo ha presentato ricorso davanti al TAR Lazio per impugnare la circolare ministeriale n. 26185 del 28 maggio 2025, emanata dal Ministero dell'Interno, che contiene le prime istruzioni operative per l'attuazione della Legge 23 maggio 2025, n. 74, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, riguardante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. La circolare in questione qualifica come italiani per beneficio di legge i minori registrati o da registrare secondo le modalità dell'art. 4 della legge n. 91/1992, come modificata dalla legge di conversione. Il ricorso contestava l'interpretazione e l'applicazione della norma contenuta nella circolare, ritenendo che violasse i diritti e gli interessi della Confederazione rappresentante i cittadini italiani all'estero. La controversia investiva direttamente il tema della acquisizione e della qualificazione della cittadinanza italiana, un ambito che tocca diritti civili sostanziali di natura privatistica piuttosto che puramente amministrativa.

Il quadro normativo

La Legge 23 maggio 2025, n. 74, ha modificato le disposizioni del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, in materia di cittadinanza italiana, intervenendo su normative precedenti tra cui la legge n. 91/1992, che costituisce il principale codice della cittadinanza italiana. L'art. 4 della legge n. 91/1992, come modificato dalla legge di conversione, disciplina le modalità di registrazione dei minori e la loro qualificazione come cittadini italiani per effetto della legge. La circolare ministeriale n. 26185/2025 aveva il compito di fornire le istruzioni operative per l'applicazione di queste nuove disposizioni. La materia della cittadinanza è disciplinata da leggi ordinarie di rango primario e investe questioni che riguardano lo status civile e i diritti civili fondamentali delle persone. Il codice di procedura amministrativa delinea una netta separazione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria, riservando al giudice ordinario la cognizione delle controversie in materia di diritti civili e status civile.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consisteva nel determinare se la circolare ministeriale, nella sua qualificazione dei minori come italiani per beneficio di legge secondo l'art. 4 della legge n. 91/1992 modificato, risultasse legittima e conforme alle norme sulla cittadinanza. La questione rilevava tuttavia anche dal punto di vista della competenza giurisdizionale: se cioè la controversia rientrasse nella competenza del giudice amministrativo, preposto al controllo della legalità degli atti della Pubblica Amministrazione, oppure nella competenza del giudice ordinario, che conosce delle controversie attinenti lo status civile e i diritti civili. La Confederazione degli italiani nel mondo sollevava problemi di legittimità dell'interpretazione ministeriale della normativa sulla cittadinanza, il che generava una questione preliminare cruciale relativa alla giurisdizione competente. Questa questione preliminare doveva necessariamente essere risolta prima di affrontare il merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio ha analizzato attentamente gli elementi della controversia e ha concluso che essa rientra nella competenza della giurisdizione ordinaria piuttosto che in quella amministrativa. Il ragionamento del tribunale si basa sul fatto che la controversia investe sostanzialmente questioni di diritto civile attinenti alla cittadinanza, allo status civile e ai diritti civili correlati, materie tradizionalmente riservate al giudice ordinario secondo la ripartizione delle giurisdizioni prevista dalla legge. Pur riconoscendo che formalmente la circolare è un atto amministrativo emanato dal Ministero dell'Interno, il TAR ha ritenuto che la natura della questione controversa, in quanto concernente l'acquisizione e la qualificazione della cittadinanza, superi l'ambito del controllo di legittimità amministrativa per entrare nel dominio dei diritti civili sostanziali e della condizione giuridica delle persone. Il tribunale ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione, senza pronunciarsi nel merito della controversia, e ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario, competente a conoscere delle dispute relative alla cittadinanza e alle questioni di stato civile. La decisione di compensare le spese denota una valutazione equanime della questione preliminare sollevata e il riconoscimento che nessuna delle parti poteva ragionevolmente prevedere l'esito.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rimettendo le parti davanti al giudice ordinario territorialmente competente. La sentenza ordina che la Confederazione degli italiani nel mondo possa riproporre il ricorso davanti al giudice ordinario con le modalità e nei termini previsti dall'art. 11 del codice di procedura amministrativa. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, non attribuendo l'onere economico a nessuno, in considerazione della natura preliminare della questione risolta. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa.

Massima

La competenza a decidere controversie attinenti alla acquisizione e alla qualificazione della cittadinanza italiana, anche quando sollevate contro circolari amministrative di implementazione della relativa normativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto materia riguardante diritti civili e status civile delle persone piuttosto che atti amministrativi in senso tecnico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
in parte qua, della circolare ministeriale prot. n. 26185 del 28 maggio 2025, pubblicata in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto “Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, Disposizioni urgenti in materia di Cittadinanza. Prime istruzioni operative” con la quale vengono qualificati come “italiani per beneficio di legge” i minori registrati o da registrare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 91/1992, come modificata dalla legge di conversione del D.L. 36/2025;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto.
sul ricorso numero di registro generale 8883 del 2025, proposto da Confederazione degli italiani nel mondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pinelli, Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pinelli in Roma, via Crescenzio 25;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito,rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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