PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA CITTADINANZA ITALIANA- (K10/1038318)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 3 febbraio 2026 |
| Numero | 202602093/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da un soggetto avverso un provvedimento di diniego della cittadinanza italiana emesso dall'amministrazione competente. La ricorrente ha presentato domanda di acquisizione della cittadinanza italiana secondo le modalità previste dalla legge, sostenendo di avere i requisiti legittimanti per l'accesso a tale status. L'amministrazione ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente non possedesse i presupposti necessari previsti dall'ordinamento giuridico italiano. Avverso tale diniego il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale amministrativo regionale, richiedendo l'annullamento del diniego e il riconoscimento della cittadinanza.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge n. 91 del 1992 e successive modificazioni, che stabilisce i titoli idonei all'acquisto della cittadinanza sia per discendenza che per naturalizzazione. La legge prevede diversi percorsi di acquisizione: per matrimonio, per filiazione, per residenza, per naturalizzazione, per eredità del patrimonio civico. L'acquisizione della cittadinanza è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni normative e al passaggio di determinati termini procedurali. L'amministrazione competente, secondo le regole del procedimento amministrativo generale, deve motivare adeguatamente il diniego con riferimento ai requisiti mancanti e alle disposizioni normative violate.
La questione giuridica
La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione dei requisiti previsti per l'acquisizione della cittadinanza italiana nel caso specifico, nonché sulla corretta motivazione del provvedimento di diniego. La ricorrente contendeva che l'amministrazione avesse erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti legittimanti, oppure che avesse violato procedure amministrative richieste dall'ordinamento. In tal senso il ricorso si incentrava sulla liceità del diniego amministrativo sotto il profilo sia sostanziale che procedurale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato la documentazione acquisita agli atti e la normativa applicabile al caso concreto. Ha verificato se l'amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti richiesti dalla legge sulla cittadinanza e se il diniego fosse adeguatamente motivato. Dopo aver analizzato il procedimento amministrativo e le ragioni addotte dall'amministrazione, il giudice ha ritenuto che il provvedimento di diniego fosse stato emesso sulla base di una corretta lettura della norma e della fattispecie concreta. Ha concluso che la ricorrente non possedeva in realtà i requisiti necessari per l'acquisizione della cittadinanza secondo l'ordinamento italiano, oppure ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente motivato il diniego secondo le norme procedurali.
La decisione
Il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso. Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana è stato confermato nella sua validità e non è stato annullato. La ricorrente rimane dunque priva della cittadinanza italiana e il procedimento amministrativo si conclude con l'accoglimento della valutazione espressa dall'amministrazione.
Massima
Quando una domanda di acquisizione della cittadinanza italiana non soddisfa i requisiti normativi previsti dalla legge n. 91 del 1992, l'amministrazione competente può legittimamente dinegarla mediante provvedimento motivato, e il giudice amministrativo non può annullare tale provvedimento qualora l'istruttoria amministrativa risulti corretta e le ragioni del diniego siano fondate sulla legge vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 11114 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lombardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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