Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS19 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202601018/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/544624)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di acquisto della cittadinanza italiana presso le competenti autorità del Ministero dell'Interno. La domanda è stata sottoposta all'istruttoria amministrativa secondo le procedure previste dalla vigente normativa sulla cittadinanza. A conclusione di tale istruttoria, il Ministero dell'Interno ha emesso un decreto di rigetto della domanda, presumibilmente perché ritenuto che non sussistessero i requisiti soggettivi, oggettivi o procedurali necessari per l'acquisto della cittadinanza italiana. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Klodjan Kolaj, ha quindi proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'annullamento del suddetto decreto di rigetto e, conseguentemente, il riconoscimento della sua istanza di cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992 e dalle sue successive modificazioni, che stabilisce i criteri e le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. I decreti di rigetto delle domande di cittadinanza sono provvedimenti amministrativi definitivi di competenza del Ministero dell'Interno, assoggettati al controllo di legittimità del giudice amministrativo secondo le norme del codice del processo amministrativo. Il ricorso amministrativo consente di contestare il decreto di rigetto qualora si ritenga che sussistono vizi di illegittimità nel procedimento ovvero nell'applicazione della normativa substantiva sulla cittadinanza. Il TAR è competente a verificare se il Ministero ha correttamente valutato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e se ha operato in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa, quali la trasparenza, la proporzionalità e la corretta motivazione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno fosse legittimo dal punto di vista amministrativo e sostanziale. Il ricorrente evidentemente contestava che il Ministero avesse correttamente applicato i criteri normativi previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza, oppure eccepiva vizi procedurali nel procedimento di istruttoria e decisione della sua domanda. La questione riveste rilevanza significativa poiché riguarda un diritto fondamentale della persona, quale l'acquisto della cittadinanza, che comporta importanti conseguenze giuridiche, sociali e politiche per chi lo ottiene.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto l'esame del ricorso sulla base della documentazione fornita dalle parti e degli argomenti dedotti in udienza, avvenuta il sedici dicembre duemilaventicinque. Sebbene il testo della sentenza non riporti analiticamente i dettagli della motivazione, il respingimento del ricorso implica che il collegio giudicante ha ritenuto che il Ministero dell'Interno ha correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza e che non sussistevano vizi procedurali rilevanti nel procedimento amministrativo. Il TAR ha evidentemente valutato che i requisiti soggettivi, oggettivi o temporali richiesti dalla legge numero novantuno del millenovecentonovantadue non erano pienamente soddisfatti dal ricorrente, ovvero che gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al giudizio non giustificavano l'annullamento del decreto di rigetto emesso dal Ministero. La compensazione delle spese di giudizio riflette una valutazione del giudice secondo cui entrambe le parti hanno agito con ragionevoli fondamenti, pur prevalendo gli argomenti della difesa amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto completamente il ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, confermando pertanto la legittimità del provvedimento del Ministero dell'Interno. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi di giudizio senza diritto a restituzione. Il giudice ha inoltre disposto l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali, ordinando alla Segreteria del Tribunale di oscurare le generalità e qualsiasi dato idoneo a identificare il ricorrente nel testo della sentenza, a tutela della sua dignità e della riservatezza.

Massima

Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del Ministero dell'Interno in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, ma può annullare il decreto di rigetto soltanto ove accetti che il procedimento sia viziato da illegittimità manifesta, dalla violazione di norme di legge o da carenze procedurali sostanziali. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, ha pronunciato la presente sentenza nel procedimento relativo al ricorso numero sette mila settecento undici del duemilaventi, proposto da ricorrente il cui nominativo è stato oscurato a tutela della privacy, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia, avverso il Ministero dell'Interno in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi numero dodici. L'udienza pubblica si è tenuta il sedici dicembre del duemilaventicinque con la relazione del dottor Gianluca Verico. La sentenza è stata pronunciata il diciannove gennaio del duemilaventisei nella camera di consiglio alla presenza dei magistrati Floriana Rizzetto nella qualità di Presidente, Enrico Mattei nella qualità di Consigliere e Gianluca Verico nella qualità di Primo Referendario ed Estensore. Visti il ricorso e tutti gli allegati ad esso connessi, visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e visti tutti gli atti della causa, il Tribunale ha ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto necessario per la decisione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara di respingere il ricorso stesso. Compensa le spese processuali fra le parti, per cui ciascuna sostiene i propri costi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo i termini e le procedure di legge. Ritenendo che sussistano i presupposti di cui all'articolo cinquantadue, commi primo e secondo, del decreto legislativo trentesimo giugno duemilatré numero centonovantasei, nonché dell'articolo dieci del Regolamento dell'Unione Europea numero duemiladiciassette slash seicentosettantanove del ventisettesimo aprile duemiladiciassette del Parlamento europeo e del Consiglio, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, il Tribunale manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente nel testo della presente sentenza. La sentenza è stata così decisa in Roma nella camera di consiglio del sedici dicembre duemilaventicinque con l'intervento dei magistrati sopra nominati. L'esito finale è il respingimento del ricorso. Il Tribunale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sede a Roma. La sezione competente è la Sezione Quinta Bis. La data di pronunciamento della sentenza è il diciannove gennaio duemilaventisei.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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