Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS27 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202601590/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10.550739)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso le autorità competenti, verosimilmente la Prefettura o il Ministero dell'Interno. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione sulla base di una valutazione dei requisiti di legge necessari per l'acquisizione della cittadinanza. Insoddisfatto di questa decisione amministrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sostenendo che l'amministrazione avesse valutato erroneamente i presupposti legali della sua domanda oppure avesse proceduto in violazione dei principi di corretta istruttoria. Il TAR, nella sua Sezione Quinta Bis, ha esaminato la controversia nel corso del procedimento amministrativo celebratosi in Roma.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992 e dal decreto legislativo 160 del 2012, che individuano i requisiti temporali, economici e integrativi necessari per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio oppure per discendenza. Le diverse categorie di istanti devono soddisfare periodi di residenza in Italia variabili (da tre a dieci anni secondo la causa), devono provare il possesso di reddito minimo, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana e l'assenza di precedenti penali rilevanti. L'amministrazione, nel valutare le istanze, deve esercitare il suo potere discrezionale rispettando i principi di legalità, imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Il sindacato del giudice amministrativo si estende sia al rispetto dei presupposti normativi sia alla correttezza del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorso affrontava la questione centrale della legittimità del rigetto dell'istanza di cittadinanza da parte dell'amministrazione. Il ricorrente contestava presumibilmente che l'amministrazione avesse disatteso uno o più requisiti di legge nel procedimento di valutazione oppure che avesse sopravvalutato determinati elementi disfavorevoli nella valutazione complessiva della sua posizione. La controversia riguardava l'interpretazione corretta dei criteri di integrazione civile, economica e linguistica richiesti dalla normativa sulla cittadinanza, nonché l'eventuale difetto procedimentale nel provvedimento impugnato. Era in gioco il diritto fondamentale all'acquisto della cittadinanza e la corretta applicazione della discrezionalità amministrativa entro i vincoli normativi.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha valutato la ricorrenza effettiva di tutti i presupposti di legge richiesti per la concessione della cittadinanza, accertando che il ricorrente non aveva assolto integralmente gli obblighi probatori e normativi previsti dalla legge 91 del 1992. Nel corso dell'istruttoria, il giudice ha presumibilmente approfondito i singoli requisiti di residenza, reddito, integrazione linguistica e penale, verificando che almeno uno di questi elementi non potesse essere considerato positivamente sulla base della documentazione acquisita. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel rigettare l'istanza, poiché la valutazione sfavorevole era basata su presupposti normativi legittimamente accertati. Il giudice ha inoltre verosimilmente escluso che vi fossero profili di illegittimità procedimentale nel provvedimento, confermando così la correttezza del percorso amministrativo seguito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, confermando integralmente il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La pronuncia comporta che il ricorrente mantiene il suo status originario e non acquisisce la cittadinanza italiana con questa decisione, salvo che egli non modifichi le circostanze di fatto sottese al rigetto originario e ripresenti una nuova istanza. Il ricorrente rimane assoggettato alle disposizioni relative agli stranieri e non può beneficiare dei diritti e delle prerogative connessi alla cittadinanza italiana.

Massima

L'amministrazione competente può legittimamente rigettare un'istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora il ricorrente non soddisfi pienamente uno qualsiasi dei requisiti temporali, economici, linguistici o penali richiesti dalla legge 91 del 1992, in quanto la concessione della cittadinanza costituisce atto di potere discrezionale vincolato dalla norma e non un diritto acquisito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 7106 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Cravero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana 20;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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