Sentenza n. 202601592/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/584558)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza riguarda il ricorso presentato da una cittadina contro un decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana. La ricorrente aveva presentato istanza di acquisto della cittadinanza italiana il 9 febbraio 2016 secondo le modalità previste dalla legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell'Interno ha emesso il decreto di rigetto il 17 gennaio 2020, ben quattro anni dopo la presentazione della domanda, e ha poi notificato il provvedimento il 25 maggio 2020. La ricorrente, non accettando la decisione amministrativa, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale e, conseguentemente, l'accoglimento della sua istanza di cittadinanza.
Il quadro normativo
La materia dell'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che stabilisce i presupposti e le procedure per il riconoscimento dello status di cittadino italiano. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera f) della medesima legge prevede una modalità acquisitiva della cittadinanza per categorie specifiche di richiedenti, tipicamente coloro che possono vantare legami genealogici con cittadini italiani o che si trovano in particolari situazioni familiari riconosciute dalla norma. Il decreto impugnato era stato emesso proprio sulla base di questa normativa, rappresentando la valutazione conclusiva della pubblica amministrazione circa il possesso o meno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della cittadinanza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la corretta interpretazione e applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge sulla cittadinanza, nella valutazione della domanda della ricorrente. Il ricorso della ricorrente contestava implicitamente la valutazione effettuata dal Ministero dell'Interno, sostenendo che il diniego era illegittimo e che i requisiti per l'acquisto della cittadinanza erano in realtà integrati. Dalla prospettiva amministrativistica, era in gioco il delicato equilibrio tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione nell'applicare i criteri legali e il diritto della ricorrente a una valutazione corretta, legittima e non arbitraria della propria istanza.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza presenti la sola struttura dispositiva senza una motivazione analitica diffusa, il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato nel suo complesso la posizione della ricorrente e il decreto impugnato, concludendo che il provvedimento ministeriale era conforme alla legge e correttamente formato. Il collegio giudicante ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato i criteri normativi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992, riconoscendo che la domanda della ricorrente non soddisfaceva i presupposti richiesti dalla normativa per l'accoglimento dell'istanza di cittadinanza. La decisione ministeriale di respingere la domanda ha quindi trovato piena legittimazione nel controllo giurisdizionale del TAR, il quale ha confermato che l'azione amministrativa era stata esercitata secondo le regole dell'ordinamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto completamente il ricorso della ricorrente, confermando dunque il decreto ministeriale che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno, liquidate in via definitiva nella misura di millecento euro complessivamente. La sentenza dispone inoltre il mascheramento dei dati personali della ricorrente nel testo pubblico del provvedimento, a tutela della sua dignità e dei suoi diritti secondo le previsioni della normativa sulla privacy.
Massima
La valutazione dell'amministrazione pubblica circa il possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana secondo l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992 gode di una presunzione di legittimità che può essere vinta solo dimostrando un'applicazione errata e irrazionale dei criteri legali, situazione che non ricorre quando la documentazione del richiedente non corrisponde sostanzialmente ai presupposti normativi richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- emesso in data 17.01.2020 e notificato all’odierna ricorrente in data 25.05.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 9.02.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 6272 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Callegari, Gabriele Pafundi, Daniele Sussman Detto Steinberg, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento, 14; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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