Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS27 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202601593/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0391691)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente la Questura o la Prefettura territorialmente competente. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione sulla base di valutazioni circa il mancato rispetto dei presupposti di legge richiesti per l'accesso allo status di cittadino italiano. Il ricorrente, non concordando con tale diniego, ha proposto ricorso amministrivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e, in subordine, la concessione della cittadinanza. La controversia verte quindi sulla legittimità del comportamento amministrativo adottato nei confronti di una persona che riteneva di possedere i presupposti legittimanti l'accesso alla cittadinanza italiana.

Il quadro normativo

Il diritto alla cittadinanza italiana è disciplinato primariamente dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale prevede diversi modi di acquisto della cittadinanza tra cui il matrimonio con cittadino italiano, la naturalizzazione per residenza prolungata e le ipotesi di filiazione. La naturalizzazione per residenza ordinariamente richiede una permanenza legale e continuativa di quattro anni nel territorio italiano, termine che si riduce a due anni per alcuni beneficiari e ricorre in specifiche circostanze. La legge 91/1992 stabilisce inoltre che la concessione della cittadinanza è rimessa alla discrezionalità amministrativa del Ministro dell'Interno, il quale valuta la sussistenza dei presupposti normativi e le condizioni di ordine pubblico e moralità della persona. L'amministrazione pertanto esercita un potere discrezionale che tuttavia deve restare entro i margini fissati dalla legge e dal principio di correttezza e buona amministrazione.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla corretta applicazione dei criteri legali di accesso alla cittadinanza italiana e sulla legittimità della valutazione effettuata dall'amministrazione nel rigettare l'istanza. Emerge la questione di diritto se l'autorità amministrativa abbia correttamente verificato la sussistenza dei requisiti di residenza, stabilità e integrazione richiesti, ovvero se abbia fondato il rigetto su elementi di fatto comprovati o se invece abbia esercitato il potere discrezionale in maniera illegittima o arbitraria. Il ricorrente contesta le motivazioni del provvedimento di rigetto, asserendo il possesso dei requisiti di legge, mentre l'amministrazione sostiene che taluni presupposti non sussistono. La controversia richiede pertanto l'accertamento dei fatti sulla permanenza nel territorio italiano, sulla continuità della residenza e su eventuali elementi ostativi quali precedenti penali o carenze documentali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel decidere il ricorso, ha effettuato un'analisi approfondita della documentazione acquisita e delle prove disponibili riguardanti la sussistenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge 91/1992. Il collegio giudicante ha verificato se il ricorrente potesse vantare effettivamente i periodi di residenza continuativa necessari e ha valutato la regolarità della documentazione prodotta a supporto dell'istanza iniziale. Attraverso il proprio sindacato di legittimità, il giudice amministrativo ha concluso che le osservazioni critiche formulate dall'amministrazione risultano fondate sugli atti del procedimento e che il rigetto della domanda non presenta profili di illegittimità sostanziale o procedurale. Il TAR ha inoltre verificato l'assenza di arbitrarietà nelle valutazioni operative condotte dalla Pubblica Amministrazione nel negare l'accesso al beneficio richiesto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Non è stato disposto l'annullamento del diniego amministrativo, pertanto il ricorrente non ha ottenuto accoglimento della domanda. Il provvedimento resta definitivo in sede amministrativa, fermi restando i diritti del ricorrente a proporre eventuale ricorso in appello ovvero ricorso straordinario per cassazione secondo le forme di legge. Le spese di causa sono state presumibilmente poste a carico del ricorrente in conformità ai principi ordinari.

Massima

L'amministrazione nella valutazione di un'istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione esercita potere discrezionale vincolato dalla legge, il quale rimane sindacabile dal giudice amministrativo solo quanto alla verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti di legge e dell'assenza di arbitrarietà nella valutazione, non potendo il giudice sostituirsi alle valutazioni tecnico-amministrative già legittime.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 19.8.2020, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 26.07.2013, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; del preavviso di diniego in data 26.02.2017;
sul ricorso numero di registro generale 10310 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Bonomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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