Sentenza n. 202601607/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/563503)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato istanza di acquisizione della cittadinanza italiana rivolgendosi al Ministero dell'Interno. A seguito dell'esame della domanda, il Ministero dell'Interno ha pronunciato un diniego dell'istanza, negando il riconoscimento della cittadinanza richiesta. La ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha deciso di impugnarlo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio proponendo ricorso con il quale ha chiesto l'annullamento del diniego. La controversia è stata discussa pubblicamente in udienza il 10 dicembre 2025, e successivamente il collegio giudicante ha pronunciato la sua decisione il 27 gennaio 2026.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91 e dalle successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, naturalizzazione, matrimonio e altri titoli previsti dalla normativa. Il Ministero dell'Interno agisce quale autorità amministrativa competente per l'istruttoria delle istanze di cittadinanza e ha il potere di effettuare valutazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Le decisioni del Ministero su tali istanze sono sottoposte al controllo del giudice amministrativo, che esamina la legittimità del provvedimento secondo i criteri di correttezza, legalità e rispetto della normativa sovranazionale sulla protezione dei dati personali.
La questione giuridica
La questione affrontata dal giudice amministrativo consisteva nel verificare se il Ministero dell'Interno aveva fondamento normativo e fattuale nel negare l'istanza di cittadinanza presentata ricorrente, ovvero se il rifiuto era lecito alla luce della normativa nazionale e dei principi di corretta amministrazione. Era necessario valutare se l'istanza fosse stata respinta per motivazioni legittimate dalle norme sulla cittadinanza ovvero se il diniego fosse stato adottato in difetto di presupposti di fatto o di diritto. La controversia pertanto riguardava la corretta applicazione della disciplina relativa all'acquisizione della cittadinanza e il corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'Amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, after aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti e le ragioni addotte nel ricorso, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno aveva operato legittimamente nel negare l'istanza di cittadinanza, valutando presumibilmente che la ricorrente non possedeva tutti i requisiti prescritti dalla legge numero 91 del 1992 oppure che la istruttoria amministrativa aveva messo in luce carenze nel procedimento di riconoscimento. Il collegio giudicante ha accolto la posizione della Amministrazione nell'escludere che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali o di merito tali da determinarne l'illegittimità. Sulla base di tale valutazione, ha deciso di respingere il ricorso e di confermarne il diniego originariamente pronunciato dal Ministero dell'Interno.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente contro il diniego dell'istanza di cittadinanza, confermando pertanto la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del Ministero dell'Interno nella misura di millecinquecento euro, oltre ai relativi accessori di legge. Ha inoltre disposto che il nome della ricorrente fosse oscurato negli atti secondo le norme sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo numero 196 del 2003 e nel Regolamento europeo numero 2016/679.
Massima
L'amministrazione competente può legittimamente negare l'istanza di acquisizione della cittadinanza quando la valutazione istruttoria metta in luce l'inesistenza dei requisiti legali previsti dalla normativa sulla cittadinanza, e tale provvedimento è legittimamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo solo ricorrendo per vizi procedurali, per cattivo esercizio del potere discrezionale o per violazione della legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 4413 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Giomo, Riccardo Griguolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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