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Sentenza n. 202601611/2026
27 gennaio 2026

Sentenza n. 202601611/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/739433)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data27 gennaio 2026
Numero202601611/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza al Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno ha emesso un decreto di rigetto di tale istanza. Ritenendosi leso nei suoi diritti, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto. Il ricorso è stato iscritto al numero 6725 del 2022. La controversia si colloca nel delicato ambito del diritto della cittadinanza, che rappresenta uno dei diritti fondamentali legati allo status giuridico delle persone nei confronti dello Stato. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, contrastando le pretese ricorrenti attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato. La sentenza è stata pronunciata nel dicembre 2025 dopo i riti ordinari di notificazione e comparizione davanti al collegio giudicante.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che stabilisce i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza. La normativa prevede diversi percorsi per ottenere la cittadinanza, tra cui l'iure sanguinis per filiazione, il matrimonio, la naturalizzazione per residenza, il riconoscimento e altre fattispecie tassativamente indicate. Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di cittadinanza è disciplinato dal decreto legislativo numero 50 del 2016 e dalle disposizioni specifiche del Ministero dell'Interno competente in materia. La decisione sul riconoscimento della cittadinanza rappresenta un atto amministrativo vincolato, nel senso che deve rispettare i rigidi presupposti normativi previsti dalla legge, senza margini di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione se non per aspetti procedimentali. Il ricorso amministrativo avverso un provvedimento di rigetto si colloca nel quadro della tutela del diritto amministrativo generale, dove il giudice ha il compito di controllare la legittimità dell'atto impugnato e la corretta applicazione della normativa vigente.

La questione giuridica

La questione centrale nel ricorso era se il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza nel rigettare l'istanza del ricorrente, ovvero se il provvedimento fosse stato adottato sulla base di una corretta valutazione dei presupposti di legge e nel rispetto del procedimento amministrativo previsto. Il ricorrente contestava le ragioni del rigetto e riteneva di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza sulla base di una diversa interpretazione della normativa applicabile o della situazione fattuale. La controversia investiva quindi il corretto bilanciamento tra il potere amministrativo di decisione e il diritto soggettivo o l'interesse legittimo del ricorrente a vedere valutata equamente la sua istanza secondo i criteri di legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e le argomentazioni delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 10 dicembre 2025, ha ritenuto che il ricorso fosse infondato nei suoi presupposti. Pur non essendo completamente esplicitata nella sentenza, la decisione di respingere il ricorso implica che il collegio giudicante abbia concluso che il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza nel pronunciarsi sul rigetto dell'istanza. Il giudice deve aver valutato che gli elementi di fatto e di diritto sottoposti a verifica, secondo le disposizioni della legge numero 91 del 1948, non integrassero i presupposti necessari per il riconoscimento della cittadinanza, oppure che la procedura seguita dal Ministero fosse stata conforme alle regole imposte dal diritto amministrativo. La conferma della decisione amministrativa rappresenta l'esito della verificazione della legittimità dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto interamente il ricorso e confermato quindi il decreto di rigetto emesso dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, liquidate nella misura complessiva di millecinquecento euro oltre gli accessori di legge se dovuti. La sentenza dispone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e provvede all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità secondo le disposizioni sulla protezione dei dati personali, sia del decreto legislativo numero 196 del 2003 che del Regolamento europeo sulla privacy.

Massima

L'istanza volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana può essere legittimamente rigettata dalla pubblica amministrazione qualora non sussistano i presupposti di legge richiesti, e il ricorso amministrativo avverso tale rigetto è infondato quando il giudice verifichi la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza da parte del Ministero dell'Interno.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana - pratica n. -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 6725 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Razzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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