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Sentenza n. 202601612/2026
27 gennaio 2026

Sentenza n. 202601612/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DI CITTADINANZA ITALIANA (K 10/0966658)/.

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data27 gennaio 2026
Numero202601612/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un'istanza al Ministero dell'Interno per ottenere la concessione della cittadinanza italiana sulla base dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91 del 1992. Il Ministro dell'Interno, con decreto del 28 novembre 2024 notificato il 17 febbraio 2025, ha rigettato l'istanza ritenendo che il ricorrente non soddisfacesse i presupposti normativi richiesti per l'acquisizione della cittadinanza secondo quella disposizione di legge. Di fronte a questo esito negativo, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per contestare la legittimità del provvedimento, chiedendone l'annullamento e sostenendo che il Ministero avesse commesso un errore nella valutazione della propria posizione. La lite si è quindi sviluppata tra il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Antonio Furlan, e il Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, dinanzi alla Sezione Quinta Bis del TAR laziale.

Il quadro normativo

La legge 91 del 1992 disciplina la cittadinanza italiana e prevede diversi modi attraverso i quali uno straniero può acquisirla. L'articolo 9, comma 1, lettera f), costituisce uno dei canali ordinari di attribuzione della cittadinanza e contiene requisiti specifici che il richiedente deve possedere cumulativamente. Il regime della cittadinanza italiana è materia di diritto costituzionale e ordinario di rilevanza primaria, poiché comporta l'acquisto della pienezza dei diritti civili e politici riconosciuti dallo Stato. Il procedimento amministrativo di valutazione dell'istanza spetta al Ministero dell'Interno, che deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge prima di concedere o rigettare la domanda. Contro il rigetto del Ministro, il ricorrente può ricorrere al giudice amministrativo per contestare la legittimità della decisione.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava l'interpretazione e l'applicazione corretta dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/92 al caso concreto del ricorrente, ossia se la sua situazione personale e fattuale soddisfacesse pienamente i presupposti previsti da quella norma per l'acquisto della cittadinanza italiana. Il ricorrente contestava che il Ministero avesse valutato in modo erroneo o incompleto la sua posizione, negandogli un diritto che riteneva legittimamente dovuto. Era dunque in discussione non solo l'interpretazione della norma di legge, ma anche la corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati dal ricorrente e la conseguente legittimità della decisione ministeriale.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, dall'esito del giudizio si deduce che il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le argomentazioni sviluppate dal Ministero dell'Interno e ha ritenuto fondato il rigetto dell'istanza. Il giudice ha verosimilmente verificato che il ricorrente non possedesse effettivamente i requisiti richiesti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/92, o che la sua situazione non ricadesse negli ambiti di applicazione di quella disposizione, oppure ancora che sussistassero motivi di esclusione o impedimento all'acquisto della cittadinanza. La Sezione Quinta Bis del TAR ha dunque concluso che il Ministero dell'Interno aveva agito correttamente nell'esercizio del proprio potere discrezionale, vigile nel verificare il rispetto della normativa, e che il ricorso non era fondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, mantenendo quindi intatto il decreto ministeriale di rigetto della cittadinanza. Con la stessa pronuncia, il giudice ha dichiarato le spese compensate tra le parti, significando che ognuna sopporta le proprie spese processuali. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, quale segue del principio di legalità nell'esercizio dell'azione amministrativa. La pronuncia è divenuta quindi definitiva e vincolante, con l'effetto di consolidare il diniego della cittadinanza italiana al ricorrente.

Massima

Non è annullabile il rigetto ministeriale di un'istanza di cittadinanza italiana ex articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/92 quando il ricorrente non dimostri il possesso dei requisiti di legge richiesti per l'acquisto di tale status.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto prot. -OMISSIS-, emesso in data 28 novembre 2024 e notificato tramite servizio telematico “send” il 17 febbraio 2025, con il quale il Ministro dell'Interno rigettava l’istanza di concessione di cittadinanza italiana ex art 9 c. 1 lett. f) L. 91/92 proposta dall’odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto consequenziale, presupposto e connesso
sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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