Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS29 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202601768/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0622756)/

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di acquisizione della cittadinanza italiana sulla base della residenza prolungata nel territorio nazionale, esercitando un diritto che la legge attribuisce agli stranieri in determinate condizioni. Il Ministero dell'Interno, competente in materia, ha successivamente rigettato tale richiesta con decreto ministeriale del 9 settembre 2022, presumibilmente ritenendo che il ricorrente non rispondesse ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di cittadinanza. Il ricorrente, non accettando il provvedimento ministeriale, ha deciso di impugnarlo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ricorso iscritto al numero 1151 del 2023, ritenendo che il rigetto fosse illegittimo e viziato sotto il profilo procedimentale o sostanziale. L'avvocato Teresa Vassallo ha curato la difesa del ricorrente, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato gli interessi del Ministero dell'Interno. La controversia si è sviluppata nei mesi seguenti, con la causa giunta all'udienza pubblica il 16 dicembre 2025, quando il collegio giudicante ha illustrato il proprio orientamento in relazione alle eccezioni sollevate dalle parti.

Il quadro normativo

La materia dell'acquisizione della cittadinanza italiana è regolata principalmente dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che disciplina le condizioni e i procedimenti per l'attribuzione, l'acquisto, la perdita e la riacquisizione della cittadinanza. In particolare, la cittadinanza per residenza rappresenta uno dei canali attraverso i quali uno straniero può acquisire la nazionalità italiana, fatto salvo il rispetto di determinati presupposti quali la continuità della residenza legale nel territorio italiano per il periodo prescritto dalla legge, l'assenza di precedenti penali gravi, la capacità di reddito e la conoscenza della lingua italiana. Il Ministero dell'Interno è l'amministrazione competente a valutare le domande di cittadinanza, disponendo di un ampio margine discrezionale nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e nell'adozione della decisione finale.

La questione giuridica

La questione centrale che il Tribunale Amministrativo Regionale doveva risolvere riguardava la legittimità amministrativa del rigetto ministeriale della domanda di cittadinanza per residenza. Il ricorrente contestava presumibilmente la validità del provvedimento impugnato, sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale, proponendo motivazioni volte a dimostrare che il Ministero avrebbe omesso di effettuare una corretta istruttoria oppure avrebbe applicato erratamente i criteri normativi per la valutazione dei presupposti. La controversia verteva sulla corretta applicazione della normativa e sulla legittimità dell'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte del Ministero, nonché sulla possibile sussistenza di vizi procedimentali o sostanziali nel rigetto della domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunito in camera di consiglio il 16 dicembre 2025 nella composizione presieduta da Floriana Rizzetto, con i consiglieri Enrico Mattei e la Primo Referendario Antonietta Giudice estensore della sentenza, ha condotto un attento esame delle argomentazioni sollevate dal ricorrente e dalle difese del Ministero. Il collegio giudicante, valutando tutta la documentazione prodotta dalle parti e ascoltando le difese orali, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione della domanda e che il rigetto fosse stato fondato su una corretta verifica dei presupposti di legge. Il giudice amministrativo ha accolto le considerazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato e ha respinto le censure mosse dal ricorrente, ritenendo che non fosse provato il verificarsi dei requisiti necessari per l'acquisizione della cittadinanza oppure che il Ministero avesse correttamente accertato la loro mancanza secondo le disposizioni normative.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo ha respinto in toto, confermando in tal modo la validità e la legittimità del decreto ministeriale del 9 settembre 2022. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di 1.500 euro oltre gli accessori di legge, conformemente alla regola generale per cui la parte soccombente sostiene i costi del procedimento giudiziale. È stato inoltre ordinato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dei riferimenti normativi in materia di protezione dei dati personali, l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la sua dignità e i suoi diritti alla riservatezza.

Massima

L'amministrazione competente dispone di discrezionalità nella valutazione dei requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per residenza, e il rigetto di una domanda costituisce esercizio legittimo di tale potere quando fondato su una corretta verifica dei presupposti prescritti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del d.m. 9 settembre 2022 di rigetto della richiesta di cittadinanza per residenza sul territorio nazionale (K10/-OMISSIS-)
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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