AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202601769/2026
29 gennaio 2026

Sentenza n. 202601769/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/544652/R)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data29 gennaio 2026
Numero202601769/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha sottoposto istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'Amministrazione competente, presumibilmente il Ministero dell'Interno o un Prefetto delegato. L'istanza è stata rigettata dall'Amministrazione, la quale ha valutato che i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza non sussistessero o non fossero stati adeguatamente documentati. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha impugnato il medesimo mediante ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendone l'annullamento e il conseguente accoglimento dell'istanza di cittadinanza. Il TAR, nella sua Sezione quinta bis, ha esaminato la vicenda e ha deciso di respingere il ricorso, confermando così la legittimità del rigetto amministrativo.

Il quadro normativo

L'istituto della cittadinanza italiana è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che regola le modalità di acquisto, di conservazione e di perdita della cittadinanza. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede il soddisfacimento di specifici presupposti temporali, comportamentali e documentali, come l'effettivo risiedo nel territorio italiano per un periodo minimo di anni, l'assenza di precedenti penali, il possesso di fonti economiche lecite e la non pericolosità per l'ordine e la sicurezza dello Stato. Il procedimento amministrativo per il rilascio del parere sulla concessione di cittadinanza è disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo e si articola attraverso istruttorie che richiedono verifiche approfondite presso molteplici amministrazioni, dall'AGENZIA DELLE ENTRATE ai Carabinieri, alla Polizia di Stato.

La questione giuridica

Il ricorrente ha probabilmente eccepito che l'Amministrazione avesse commesso violazioni nel procedimento istruttorio, avesse disapplicato le norme sulla cittadinanza ovvero ne avesse fornito una lettura eccessivamente restrittiva, oppure ancora che fosse stato violato il diritto alla corretta istruttoria e alla motivazione adeguata del provvedimento di rigetto. Il punto controverso verteva sulla corretta sussistenza dei requisiti normativamente previsti oppure sulla legittimità dei criteri di valutazione utilizzati dall'Amministrazione nell'esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente. In materia di cittadinanza, il giudice amministrativo deve operare un controllo penetrante sul rispetto delle procedure e dei criteri di legge, pur riconoscendo un margine di discrezionalità amministrativa nell'accertamento dei requisiti di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse correttamente operato nell'istruttoria, avesse adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto indicando i presupposti che risultavano assenti o non comprovati dalla documentazione acquisita, e avesse quindi legittimamente esercitato la discrezionalità amministrativa conforme alla legge. Il TAR ha presumibilmente accolto le considerazioni dell'Amministrazione secondo la quale il ricorrente non poteva provare il soddisfacimento pieno dei requisiti normativi, ovvero non aveva fornito una documentazione tale da fugare i dubbi in ordine al possesso effettivo dei medesimi presupposti. Il giudice amministrativo ha respinto gli argomenti del ricorrente ritenendoli infondati o comunque non sufficienti a integrare un vizio del provvedimento amministrativo impugnato.

La decisione

Il TAR Lazio respinge il ricorso proposto e, di conseguenza, mantiene pienamente efficace il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e la sua istanza non potrà essere reiterata a breve termine qualora non intervengano mutamenti significativi nella sua situazione personale, documentale o comportamentale. Le spese processuali sono presumibilmente state poste a carico del ricorrente, quale parte soccombente nel giudizio amministrativo.

Massima

L'Amministrazione opera legittimamente nel rigettare l'istanza di concessione della cittadinanza quando il ricorrente non dimostri in modo compiuto il possesso di tutti i presupposti normativi previsti dalla legge 91/1992, e tale rigetto, adeguatamente motivato, non incorre in vizi procedimentali o di eccesso di potere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Bellini, Michela Betto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →