AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202601839/2026
30 gennaio 2026

Sentenza n. 202601839/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/800714)/

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data30 gennaio 2026
Numero202601839/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione il 18 gennaio 2018 presso il Ministero dell'Interno, a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge sulla cittadinanza. Il Ministero dell'Interno ha rigettato la domanda con decreto del 17 agosto 2022, poi notificato il 12 ottobre 2022. La persona ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio proponendo ricorso nel 2023. Il TAR Lazio ha deciso sulla controversia il 23 gennaio 2026, in camera di consiglio, senza discussione orale delle parti.

Il quadro normativo

La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che prevede diversi modi di acquisto della cittadinanza per gli stranieri. La naturalizzazione, disciplinata all'articolo 9, comma 1, lettera f), richiede il soddisfacimento di specifici requisiti, principalmente la residenza legale in Italia per il periodo determinato dalla norma e l'assenza di motivi ostavi. Il rigetto di una domanda di naturalizzazione può essere impugnato davanti al giudice amministrativo quando si lamenti una violazione della legge o dei diritti procedurali. La verifica dei requisiti rientra nella discrezionalità amministrativa, ma rimane sottoposta al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del decreto di rigetto adottato dal Ministero dell'Interno nei confronti della domanda di naturalizzazione. Il ricorrente ha contestato il rigetto sostenendo presumibilmente che fossero stati rispettati tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza, oppure che fossero stati violati diritti procedurali durante l'istruttoria della pratica. La questione centrale consiste nel verificare se il Ministero ha correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza e ha proceduto legittimamente nella valutazione della domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dopo aver esaminato gli atti della causa, ha ritenuto che il decreto di rigetto fosse legittimo e conforme alla normativa vigente in materia di cittadinanza. Il collegio giudicante ha verificato se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti previsti dalla legge 91/1992 per l'acceso alla naturalizzazione, concludendo che tali requisiti non erano stati completamente soddisfatti oppure che sussistevano motivi ostavi al rilascio della cittadinanza. Il TAR ha respinto tutti gli argomenti addotti dalla parte ricorrente, ritenendo corretta l'applicazione della normativa da parte dell'amministrazione e legittimo il suo rifiuto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato completamente il ricorso proposto dalla parte ricorrente, confermando la legittimità del decreto di rigetto del Ministero dell'Interno. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, restando ciascuna gravata dalle proprie. Il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, con effetto vincolante del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza, e ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente per tutela della riservatezza.

Massima

Il diritto alla cittadinanza per naturalizzazione è condizionato al rigoroso soddisfacimento dei requisiti previsti dalla legge, la cui verificazione rientra nella discrezionalità amministrativa sindacabile dal giudice esclusivamente sotto il profilo della legittimità. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Quinta Bis ha pronunciato la presente SENTENZA Aurora Lento, Presidente, Estensore Calogero Commandatore, Primo Referendario Ida Tascone, Primo Referendario per l'annullamento del decreto n. OMISSIS del 17 agosto 2022, notificato il 12 ottobre 2022, con cui il Ministero dell'interno ha rigettato la domanda del 18 gennaio 2018 di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992. sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Napoletano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia. Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti l'atto di costituzione in giudizio e l'istanza di passaggio in decisione senza discussione del Ministero dell'interno. Visti tutti gli atti della causa. Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 gennaio 2026, il Presidente Aurora Lento e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LAZIO ROMA Sezione: SEZIONE QUINTA BIS Data: 30 gennaio 2026

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Aurora Lento,	Presidente, Estensore
Calogero Commandatore,	Primo Referendario
Ida Tascone,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, notificato il 12 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la domanda del 18 gennaio 2018 di concessione della cittadinanza per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992.
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Napoletano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, il Presidente Aurora Lento e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →