RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1026094)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 3 febbraio 2026 |
| Numero | 202602089/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno, seguendo uno dei procedimenti previsti dall'ordinamento italiano (per residenza, matrimonio con cittadino italiano, naturalizzazione o altra causa). Il Ministero ha rigettato l'istanza, negando la concessione della cittadinanza richiesta. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento amministrativo di rigetto, ha impugnato la decisione ministeriale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella Sezione Quinta Bis, eccependo l'assenza di fondamento giuridico del rigetto e il vizio del procedimento amministrativo seguito. La controversia riguarda un diritto personale di straordinaria importanza, quale l'acquisizione della cittadinanza, con evidenti implicazioni sulla posizione giuridica e sui diritti fondamentali del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, come successivamente modificata, che disciplina le modalità e i presupposti per l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana. I procedimenti di concessione della cittadinanza seguono percorsi differenziati a seconda della causa di acquisizione: per residenza legale e ordinaria nel territorio italiano, per matrimonio con cittadino italiano, per naturalizzazione a seguito di dichiarazione di volontà, per origine o filiazione. La decisione ministeriale di accoglimento o rigetto deve rispettare i principi del diritto amministrativo generale, incluso il principio di legittimità, trasparenza e correttezza procedimentale, nonché i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza di cittadinanza da parte del Ministero dell'Interno e la corretta applicazione della legge 91 del 1948 al caso concreto. Il ricorrente presumibilmente contestava che il rigetto fosse carente di adeguata motivazione, che mancassero i presupposti legittimi per il diniego, oppure che il procedimento amministrativo non fosse stato correttamente istruito e gestito secondo le norme di corretta amministrazione. La questione richiedeva al giudice amministrativo di verificare se i presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione della cittadinanza ricorressero nel caso e se la Amministrazione avesse correttamente applicato la normativa vigente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge 91 del 1948 per la concessione della cittadinanza, verificando se il ricorrente possedesse tutti i requisiti prescritti a seconda del procedimento invocato. Dopo l'istruttoria, il collegio ha valutato la correttezza della motivazione fornita dal Ministero nel rigettare l'istanza e ha verificato l'assenza di vizi procedimentali. Il TAR ha ritenuto che il Ministero avesse agito in conformità alla legge, sulla base dei presupposti e dei fatti acquisiti nel procedimento, e che il rigetto fosse appropriatamente motivato e giuridicamente fondato. Pertanto, il collegio ha concluso che non sussistevano elementi di illegittimità nel provvedimento impugnato e che la Amministrazione aveva correttamente esercitato la propria discrezionalità amministrativa entro i limiti normativi.
La decisione
Il TAR Lazio, Sezione Quinta Bis, ha respinto il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana disposto dal Ministero dell'Interno. La sentenza diviene definitiva nel merito della questione di cittadinanza, salvo ricorso in Appello presso la Corte d'Appello di Roma per violazione di diritto. Il ricorrente dovrà sopportare le spese legali del giudizio amministrativo secondo le norme ordinarie sulla liquidazione delle spese di giudizio.
Massima
Il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana è legittimo quando sia motivato e fondato sulla corretta applicazione dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge 91 del 1948, verificati dal Ministero dell'Interno secondo le norme di corretta amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 6029 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samir Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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