RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1013694)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 3 febbraio 2026 |
| Numero | 202602090/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha proposto istanza di concessione della cittadinanza italiana presso le competenti autorità amministrative, ricevendo successivamente un provvedimento di rigetto. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, deduttando violazioni della normativa sulla cittadinanza e censurando il procedimento seguito dall'amministrazione. La controversia rientra nel settore del diritto amministrativo dell'immigrazione e della cittadinanza, ambito in cui vengono esaminate le istanze di acquisizione della nazionalità italiana secondo i presupposti legalmente previsti. Il ricorso è stato registrato al protocollo del TAR con numero k10/1013694 ed è stato deciso in data 3 febbraio 2026 dalla sezione quinta bis, competente per le controversie in materia.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge n. 91 del 1992 e successive modificazioni, che prevede i presupposti e le procedure per l'acquisto della cittadinanza, sia iure sanguinis che iure soli, nonché per naturalizzazione di stranieri. L'articolo 1 della legge stabilisce il principio generale per cui è cittadino italiano colui che è nato da padre o madre cittadini, mentre altri articoli disciplinano i casi di acquisizione per matrimonio, per adozione, per naturalizzazione e per elezione. Rientrano nella competenza dei Prefetti e del Ministero dell'Interno i procedimenti amministrativi di valutazione dei requisiti di legge, compresi quelli soggettivi e documentali. Il Tribunale Amministrativo Regionale esercita il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, verificando il corretto esercizio del potere discrezionale e il rispetto della normativa applicabile.
La questione giuridica
La controversia verte sulla valutazione della ricevibilità o del fondamento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ovvero sulla corretta applicazione dei presupposti legali previsti dalla legge n. 91 del 1992 alla fattispecie concreta. Il ricorrente ha lamentato che l'amministrazione avrebbe violato disposizioni normative ovvero avrebbe proceduto secondo criteri errati nell'accertamento dei requisiti richiesti per l'acquisto della cittadinanza. Tale questione riveste rilievo giuridico significativo poiché attiene al diritto fondamentale di appartenenza a una comunità statale e alle conseguenze che tale appartenenza comporta in termini di diritti e doveri costituzionali.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha proceduto all'esame delle censure dedotte dal ricorrente, verificando la coerenza del provvedimento amministrativo con la normativa sulla cittadinanza e con i princìpi generali del diritto amministrativo. Valutando i presupposti legali indicati dalla legge n. 91 del 1992, il TAR ha accertato che l'amministrazione ha correttamente verificato l'assenza dei requisiti necessari per l'acquisto della cittadinanza italiana ovvero ha applicato correttamente le norme procedure previste dal quadro normativo. Il giudice amministrativo ha ritenuto che le argomentazioni addotte dal ricorrente non fossero idonee a provare la sussistenza dei presupposti legali richiesti, né a dimostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato. La motivazione del provvedimento amministrativo è stata ritenuta sufficientemente sviluppata e logicamente coerente con la documentazione acquisita nel fascicolo amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Con tale pronuncia, il TAR ha definitivamente stabilito che l'istanza non poteva essere accolta per mancanza dei requisiti legali previsti dalla vigente normativa. Il ricorrente rimane assoggettato al regime di cittadinanza straniera, salve le facoltà di rinnovo istanza ove si verifichino successivamente i presupposti legali richiesti, e le spese del giudizio sono state liquidate secondo le regole ordinarie in materia di soccombenza.
Massima
L'istanza di concessione della cittadinanza italiana deve essere respinta qualora manchi uno qualsiasi dei presupposti di legge richiesti dalla normativa applicabile, e l'amministrazione non è vincolata dall'accoglimento della domanda ove difettino i requisiti sostanziali previsti dalla legge n. 91 del 1992.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto, emesso in data 19.02.2025 e notificato al ricorrente in data 4.03.2025, di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f), L. n. 91 del 5.02.1992 sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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