Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS5 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202602273/2026

Rigetto Domanda Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0911063)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno in data 8 novembre 2019, sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91 del 1992, che disciplina i criteri di naturalizzazione per gli stranieri. Il Ministero dell'Interno ha respinto tale domanda mediante decreto del 26 gennaio 2024, notificato il 4 maggio 2024, senza accogliere la richiesta della ricorrente. Avverso tale provvedimento di rigetto, la ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel corso del 2024, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale e, conseguentemente, l'accoglimento della sua istanza di cittadinanza. La controversia riguarda dunque una questione di diritto amministrativo in materia di cittadinanza, con all'interno questioni relative alle modalità di esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione nella valutazione delle domande di naturalizzazione.

Il quadro normativo

La disciplina di riferimento è la legge 5 febbraio 1992 n. 91, la quale stabilisce le condizioni e i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza italiana. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera f), prevede i criteri di concessione della cittadinanza per naturalizzazione a favore di stranieri che soddisfino determinati requisiti, tra i quali figurano generalmente la residenza in Italia per un periodo minimo (usualmente dieci anni salvo ipotesi di favore), il possesso di stabili condizioni economiche, l'assenza di precedenti penali e altri elementi che la pubblica amministrazione deve valutare nel corso dell'istruttoria. La legge attribuisce al Ministero dell'Interno il potere di decidere sulla concessione o sul rifiuto della cittadinanza, che deve essere esercitato secondo principi di correttezza, imparzialità e rispetto della legge, con motivazione articolata del provvedimento di reiezione quando questo dovesse materializzarsi.

La questione giuridica

Il punto controverso sottoposto al giudice amministrativo consiste nel verificare se il Ministero dell'Interno abbia correttamente valutato la domanda di cittadinanza della ricorrente secondo i criteri fissati dalla legge e se il decreto di rigetto sia stato adeguatamente motivato e non viziato da illegittimità procedurali o sostanziali. In altre parole, si trattava di accertare se sussistessero i presupposti legali per il rifiuto della domanda, se la pubblica amministrazione avesse compiuto una corretta istruttoria e se il provvedimento fosse conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità richiesti dall'ordinamento. La ricorrente contestava sostanzialmente la legittimità del decreto, asserendo che il Ministero non aveva considerato adeguatamente i suoi requisiti per la naturalizzazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e ascoltati i difensori delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione della domanda di cittadinanza. Il collegio ha accertato che la pubblica amministrazione aveva istrutto adeguatamente la pratica e che il decreto di rigetto era stato motivato secondo i parametri normativi dettati dalla legge 91 del 1992, senza rilevare vizi procedurali o sostanziali che potessero inficiare il provvedimento. Il giudice amministrativo ha dunque concluso che la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare l'illegittimità del decreto ministeriale e che la Pubblica Amministrazione aveva agito correttamente nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa. La statuizione ha considerato tutte le difese dedotte dalla ricorrente e le ha ritenute infondate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di millecinquecento euro in favore del Ministero dell'Interno, oltre agli accessori di legge. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e, a tutela dei dati personali della ricorrente, ha disposto l'oscuramento delle generalità dal testo pubblico della sentenza secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La discrezionalità amministrativa nella valutazione delle domande di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, esercitata secondo i criteri normativamente previsti dalla legge n. 91 del 1992 e sufficientemente motivata, non può essere sindacata in sede di ricorso amministrativo se la ricorrente non dimostri vizi procedurali o sostanziali nel provvedimento di rigetto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. k10/-OMISSIS-del 26 gennaio 2024, notificato in data 4 maggio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 8 novembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992;
sul ricorso numero di registro generale 7693 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Orlando e Francesca Pecchioli, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Firenze, piazza della Vittoria n. 10;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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