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Sentenza n. 202602300/2026
6 febbraio 2026

Sentenza n. 202602300/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1080513)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data6 febbraio 2026
Numero202602300/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 6 agosto 2022 secondo la normativa ordinaria prevista dalla legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno ha rigettato la domanda con decreto notificato il 15 luglio 2025, motivando il provvedimento su presupposti che il giudice avrebbe in seguito identificato come erronei sia sotto il profilo fattuale che giuridico. Il ricorrente ha tempestivamente impugnato il decreto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando la correttezza della valutazione amministrativa. Nel corso del giudizio il TAR ha emanato un'ordinanza cautelare nel 16 ottobre 2025 che ordinava al Ministero di riconsiderare la domanda sulla base di una più corretta interpretazione della fattispecie normativa. L'Amministrazione, ottemperando all'ordinanza cautelare, ha successivamente riesaminato il fascicolo e la domanda di cittadinanza è stata infine accolta mediante provvedimento del Presidente della Repubblica datato 22 gennaio 2026. Poiché l'interesse sostanziale fatto valere in giudizio era stato ormai completamente soddisfatto, il TAR ha potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere al momento della pronuncia della sentenza.

Il quadro normativo

La controversia verte sulla corretta applicazione della legge n. 91/1992, recante le nuove norme sulla cittadinanza italiana, in particolare sulla fattispecie disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera f, che prevede ipotesi di concessione della cittadinanza secondo modalità specifiche e presupposti dettagliati. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione della cittadinanza è soggetto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, che può verificare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione anche dal punto di vista della corretta valutazione degli elementi di fatto e della loro corretta qualificazione giuridica. La sentenza è stata pronunciata applicando i principi e le procedure previsti dal codice del processo amministrativo, segnatamente l'articolo 34, comma 5, che disciplina appunto il regime della cessazione della materia del contendere qualora il provvedimento impugnato venga modificato o revocato in corso di giudizio. La pronuncia ha inoltre considerato la normativa sulla protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento europeo 2016/679 al fine di tutelare la dignità e i diritti del ricorrente mediante l'oscuramento delle sue generalità.

La questione giuridica

La controversia concerneva sostanzialmente se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la domanda di cittadinanza del ricorrente alla luce dei presupposti normativi richiesti dall'articolo 9, comma 1, lettera f, della legge 91/1992, oppure se avesse commesso errori significativi sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'interpretazione della norma applicabile. Era in contestazione la legittimità del rigetto della domanda, inteso cioè come correttezza dei motivi addotti a fondamento della decisione e della loro valutazione ai sensi dei principi generali del diritto amministrativo. La questione rivestiva carattere complesso in quanto implicava tanto l'accertamento di circostanze fattuali quanto l'interpretazione di una norma di natura sostanziale inserita nel corpo della legge sulla cittadinanza. La rilevanza della controversia era ulteriormente accentuata dal fatto che essa riguardava una situazione di diritto soggettivo personale e un interesse pubblico di primo ordine, quale quello relativo all'acquisizione della cittadinanza italiana.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha fondato la sua decisione sulla osservazione che nel corso del procedimento cautelare erano stati rilevati i vizi delle determinazioni amministrative, tanto sul piano fattuale quanto su quello giuridico, così come risultava dalle argomentazioni sostenute nella fase precauzionale del giudizio. Il TAR ha ritenuto significativo che il Ministero, una volta ordinato il riesame mediante l'ordinanza cautelare, abbia poi effettivamente riconsiderato la posizione del ricorrente, giungendo questa volta a una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella originaria, vale a dire all'accoglimento della domanda da parte del Presidente della Repubblica. Questa circostanza ha rappresentato una conferma indiretta del fatto che la decisione di rigetto si poggiava su presupposti erronei, per come appunto il collegio aveva già indicato nella fase cautelare. Il giudice amministrativo ha quindi concluso che la sopravvenuta accoglienza della medesima domanda costituiva un fatto soddisfacente rispetto all'interesse dedotto in giudizio, eliminando così la necessità di una pronuncia di annullamento nel senso tecnico del termine. Tuttavia, il collegio ha ritenuto opportuno e doveroso applicare il principio della soccombenza virtuale, in virtù del quale la responsabilità per il comportamento illegittimo dell'Amministrazione permaneva anche a seguito della correzione del medesimo errore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, evidenziando cioè che l'interesse fatto valere dal ricorrente in giudizio era stato completamente soddisfatto dal provvedimento di accoglimento della domanda di cittadinanza emanato dal Presidente della Repubblica il 22 gennaio 2026. Nonostante l'estinzione della controversia per soddisfacimento dell'interesse, il TAR ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di mille euro oltre oneri e accessori, ritenendo che l'Amministrazione dovesse comunque rispondere dei danni processuali causati dalla sua condotta inizialmente illegittima. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva da parte dell'autorità amministrativa competente. Infine, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei documenti del procedimento, al fine di proteggere i dati personali in conformità alle vigenti norme sulla privacy, europee e nazionali.

Massima

L'Amministrazione che rigetta illegittimamente una domanda di cittadinanza sulla base di presupposti fattuali e giuridici manifestamente erronei è tenuta al risarcimento delle spese giudiziali anche qualora provveda successivamente all'accoglimento della medesima domanda a seguito di ordinanza cautelare, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 9 luglio 2025, notificato in data 15 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 6 agosto 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 10375 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigina Galli, Tommaso Tisot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell’ordinanza cautelare n. 5647 del 16 ottobre 2025, l’Amministrazione ha riesaminato la domanda di cittadinanza di parte ricorrente, la quale è stata accolta con provvedimento del Presidente della Repubblica emanato in data 22 gennaio 2026;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale ha illegittimamente disposto il rigetto dell’istanza, fondando la propria decisione su presupposti fattuali e giuridici palesemente erronei per come rilevati in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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